-  Santuari Alceste  -  05/09/2016

Onlus: novità per la consegna di alimenti e farmaci agli indigenti e bisognosi – l. 166/16 – Alceste Santuari

Riconoscendo e valorizzando una prassi già invalsa in molte zone del Paese, la nuova legge rafforza il ruolo delle Onlus nella consegna delle derrate alimentari e dei farmaci alle persone in difficoltà

 

La legge 19 agosto 2016, n. 116, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" (pubblicata in G.U. n. 202 del 30 agosto 2016), intende, tra l"altro, favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e dei farmaci (in corso di validità) a fini di solidarietà sociale.

 

Analizziamo brevemente di seguito le novità normative, che si collocano nel solco avviato dalla L. 25 giugno 2003, n. 155, cosiddetta "legge del buon samaritano", che ha per la prima volta in Italia previsto la possibilità di recuperare le quantità di cibo non utilizzato dalle mense scolastiche o aziendali, dai ristoranti e dai supermercati, da parte delle Onlus che si preoccupano di destinarli alle persone bisognose. L"art. 13 della l. 166/16 modifica l"art. 1 della legge del 2003 sostituendolo come segue: "Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). - 1. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi".

 

Sono definiti "operatori del settore alimentare", i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti. Interessante la definizione di "soggetti donatari", in quanto essi contemplano gli enti pubblici e le organizzazioni private che sono costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, realizzando attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, ivi comprese le Onlus ex d. lgs. n. 460/1997 (art. 2, comma 1, lett. b). Si tratta della stessa definizione contenuta nella legge di riforma del Terzo settore (n. 106/2016), che valorizza dunque anche l"intervento delle forme non profit che operano con carattere economico-imprenditoriale.

Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali li ritirano direttamente ovvero incaricando altro soggetto donatario (art. 3, comma 1). I soggetti donatari, a loro volta, devono destinare, in forma gratuita, senza dunque corrispettivo, le eccedenze alimentari ricevute, che siano idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti (art. 3, comma 2).

Si osserva che già l"art. 1, comma 236, legge di Stabilità 2014 (l. 7/12/2013 n° 147, G.U. 27/12/2013) stabiliva quanto segue: "Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell"articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall"articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute". Ora, in forza dell"art. 7 della legge in parola il comma 236 è modificato, nel senso che accanto alle Onlus sono ricompresi anche i soggetti di cui all"art. 2, comma 1, lett. b) di cui sopra.

Oggetto di raccolta presso i soggetti donatari possono essere anche articoli e accessori di abbigliamento usati.

Per quanto riguarda i farmaci, l"art. 15 prevede l"emanazione di un apposito decreto del Ministero della Salute con il quale verranno individuate le modalità di donazione di medicinali non utilizzati, in corso di validità, a favore delle Onlus e per l"utilizzazione da parte di queste ultime, che potranno distribuirli gratuitamente ai soggetti indigenti o bisognosi dietro prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che esse dispongono di personale sanitario secondo la normativa vigente.

L"art. 16, comma 5 introduce alcune modifiche all"art. 13, d. lgs. n. 460/1997:

-) oltre alle derrate alimentari e ai prodotti farmaceutici, che già potevano costituire oggetto di cessione gratuita da parte delle ONLUS, si prevede che le medesime possano cedere anche altri prodotti, da definire con decreto del Ministero delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro

-) accanto alle Onlus si prevedono ora tutti i soggetti donatari sopra descritti e definiti;

-) al comma 2 viene aggiunto un nuovo periodo che stabilisce che le cessioni sono valide se l"organizzazione tengono un apposito documento di trasporto che contenga tutti i dati relativi alla cessione (data, cedente, cessionario, qualità, quantità, ecc.)

-) il soggetto beneficiario deve effettuare un"apposita dichiarazione trimestrale che indichi l"utilizzo dei beni ceduti e l"impegno a utilizzare gli stessi per le finalità istituzionali dell"organizzazione.

Da ultimo, si segnala che l"art. 17 della legge stabilisce la possibilità per i comuni di ridurre la tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per i soggetti impegnati nell"attività di cessione gratuita e che l"art. 18 esclude la forma scritta per la validità delle donazioni in oggetto.

La legge ha il pregio, non soltanto di confermare e rafforzare disposizioni che in parte erano già in vigore e prassi operative che hanno buona prova di efficacia nel corso degli anni, ma, soprattutto per quanto riguarda la cessione farmacie di consentire alle organizzazioni non profit di poter essere coinvolte nella distribuzione dei farmaci, esperienza certo non nuova nel panorama di alcuni territori, ma spesso oggetto di difficoltà interpretative e, quindi, di reale possibilità di implementazione.

Si pensi, ora, al ventaglio di possibilità che possono aprirsi per le farmacie, in specie comunali, in quanto "serventi" gli scopi istituzionali dei comuni proprietari.

 




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