-  Mazzon Riccardo  -  29/02/2012

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER CREDITI DI LAVORO - Riccardo MAZZON

L'opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso per un credito inerente uno dei rapporti regolati dall'articolo 409 del codice di procedura civile deve essere proposta nella forma del ricorso, depositato in cancelleria e successivamente notificato, unitamente al decreto del giudice, alla controparte:

 "....se il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro per crediti relativi ad uno dei rapporti regolati dall'art. 409 c.p.c., ed evidentemente per crediti connessi ad una delle materie previste dal successivo art. 442, l'opposizione è regolata dalle norme sul processo del lavoro contenute negli art. 413 e seguenti del codice processuale, con la conseguenza che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta nella forma del ricorso che va depositato in cancelleria, e successivamente notificato, unitamente al decreto del giudice, alla controparte. La formalità del deposito, opera l'effetto di costituire il rapporto processuale, sicché nella opposizione a decreto ingiuntivo solo il deposito pone in essere le condizioni per la operatività ed efficacia dell'opposizione medesima. I successivi adempimenti richiesti dalla legge assumono valore relativo essendo destinati soltanto a portare a conoscenza della controparte l'esistenza della situazione processuale che si è venuta a determinare per effetto del deposito del ricorso. Di conseguenza allorché l'opposizione al decreto ingiuntivo del giudice del lavoro sia stata proposta con citazione, anziché con ricorso, pur dovendosi configurare la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di convertire la citazione in ricorso, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso stesso in quanto sia stata depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. La notificazione della citazione, infatti, non può spiegare l'effetto costitutivo del rapporto e quindi determinare le conseguenze proprie dell'opposizione ad ingiunzione. Nè è ammissibile il richiamo all'art. 426 c.p.c., quando "ab initio" il giudice competente sia stato individuato, con la presentazione della domanda, in quello del lavoro davanti al quale poi svolgersi necessariamente tutto il processo di opposizione. Nè può perciò sussistere la necessità del mutamento del rito ove già siano in atto tutte le condizioni per lo svolgimento del processo di lavoro.....". Tribunale Fermo, 20 dicembre 1984 Inps c. Sames Informazione previd. 1985, 844.

Il termine di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) sarà da intendersi rispettato qualora risulti tempestivo il deposito in cancelleria del ricorso in opposizione, con regola applicabile anche nel caso di opposizione erroneamente proposta con atto di citazione:

"...quando l'opposizione al decreto ingiuntivo del giudice del lavoro sia stata proposta con citazione, anziché con ricorso, pur dovendosi configurare la possibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di convertire la citazione in ricorso, questa intanto può produrre gli effetti del ricorso stesso in quanto sia stata depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641......". Cassazione civile, sez. lav., 14 ottobre 1983, n. 6021 Inps c. SAMES Prev. soc. 1984, 601Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 9

La problematica è stata affrontata e risolta dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 20604/2008, con congrua e storicamente ricostruttiva motivazione che è opportuno integralmente riportare:

"....con il primo motivo del ricorso C.R. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., dell'art. 154 c.p.c. e dell'art. 291 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n.ri 2 e 5). Più specificamente lamenta l'erroneità della pronunzia di rigetto della eccezione di improcedibilità dell'opposizione, osservando al riguardo che la Corte di merito ha omesso di considerare che, come da costante orientamento giurisprudenziale, l'istituto della rinnovazione della notificazione di cui all'art. 291 c.p.c. può trovare applicazione solo nel caso di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta e non già di notificazione inesistente o addirittura neppure tentata. Deduce anche la illegittimità della proroga del termine concesso alla Banca per rinnovare la notificazione perchè il termine di cui al primo decreto presidenziale era già scaduto e, pertanto, non era più prorogabile ex art. 154 c.p.c.. La soluzione della questione sollevata con il suddetto motivo di ricorso è stata devoluta a queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 3, con ordinanza (depositata in data 3 ottobre 2007) della Sezione Lavoro, che ha ritenuto che vada rimeditata - alla stregua della introduzione fra i principi costituzionali di quello della "ragionevole durata del processo" - la statuizione giurisprudenziale (Cass. Sez. Un. 29 luglio 1996, n. 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9331), secondo cui nei processi assoggettati al rito speciale del lavoro, la proposizione dell'appello e/o dell'opposizione a decreto ingiuntivo - si perfeziona con il deposito del ricorso, per cui i vizi della sua notificazione al resistente e/o all'opposto non si comunicano all'atto di impugnazione e/o di opposizione all'ingiunzione, dovendo il giudice assegnare al ricorrente un nuovo termine, necessariamente perentorio, entro il quale rinnovare la notifica. La Sezione lavoro ha al riguardo rimarcato come l'applicazione del principio fissato dalle citate pronunzie finisca per determinare, sotto il profilo sistematico, l'ingiustificato effetto che la scelta da parte del legislatore del "ricorso", quale atto introduttivo del giudizio, per pervenire ad un migliore governo dei tempi e dell'oggetto del processo, finisca per risolversi in concreto nell'assunzione dell'appellante o dell'opponente dell'onere del rispetto di termini capaci di dilatare nel tempo - rispetto all'ordinario giudizio civile - la fase di perfezionamento della fattispecie impugnatoria. Ai fini di un ordinato iter argomentativo risulta opportuno un breve excursus sugli arresti giurisprudenziali che, a parere della Sezione lavoro di questa Corte, vanno riesaminati ai fini di una loro rivisitazione volta a ridurre per le controversie di lavoro i tempi del processo, evitando differenziazioni con il rito ordinario non più giustificabili dopo l'entrata in vigore della Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2. Sulla problematica riguardante l'opposizione a decreto ingiuntivo e con riferimento specifico al caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione si è delineata in giurisprudenza una diversità di indirizzi anche a livello di Sezioni Unite. Ed invero un primo indirizzo - sulla premessa che nelle cause di lavoro, diversamente da quanto avviene nel rito ordinario, la fattispecie introduttiva del giudizio di secondo grado è costituita dal ricorso e dal suo deposito nella cancelleria del tribunale territorialmente competente, e che a tale fattispecie è invece estranea, diversamente da quanto è dato ravvisare per l'ordinario giudizio d'appello, la fase della notificazione che tende ad effetti diversi - ha sostenuto che una volta che sia stato depositato il ricorso d'appello nel termine breve di cui all'art. 434 c.p.c., comma 2, o in quello lungo di cui all'art. 327 c.p.c., la nullità della successiva notificazione del ricorso medesimo con il decreto di fissazione dell'udienza (come nel caso di inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve esserne consegnata copia), al pari del mancato rispetto del termine minimo di comparizione fissato dall'art. 435 c.p.c., comma 3 non determina inammissibilità dell'impugnazione, ma impone l'ordine di rinnovazione della notificazione medesima, in applicazione dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 27 giugno 1983 n. 4388). Lo stesso indirizzo ha, inoltre, in una fattispecie relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo, e sempre sulla base di una differenziazione del rito del lavoro da quello ordinario - caratterizzato il primo per la autonomia della fase introduttiva del giudizio volta alla costituzione della parte ed alla individuazione del diritto fatto valere (editto actionis) e di quella diretta alla costituzione del contraddittorio (vocativo in ius), ed il secondo invece dall'assenza della indicata bifasicità - ha affermato che qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, e debba quindi essere proposta con ricorso, a norma dell'art. 415 c.p.c., il tempestivo deposito del ricorso in opposizione nel termine di venti giorni dalla notificazione del decreto medesimo vale ad impedire che questo divenga esecutivo. L'eventuale assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello fissato dalla citata norma, ricollegandosi ad un errore del giudice, non comporta invece l'esecutività del decreto, ma la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza e del giudizio di primo grado, celebratosi in contumacia del convenuto; nullità che, ove venga rilevata e dichiarata in grado d'appello, implica che il giudice di secondo grado debba disporre la rinnovazione dell'atto e decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 19 ottobre 1983 n. 6128). Nonostante l'intervento delle Sezioni Unite il contrasto nella giurisprudenza si è però perpetuato nelle Sezioni semplici, oltre che con riferimento alla violazione del termine minimo a comparire, anche in relazione alle tematiche della sanatoria delle nullità radicali, della inesistenza(di fatto e giuridica) e dell'omissione della notificazione. Così mentre in alcune pronunzie si è affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opponente ometta di notificare l'atto di opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'opposto - senza che questo si sia costituito - il giudice, qualora rilevi che, a causa di tale omissione, l'atto di opposizione non più tempestivo sia divenuto inidoneo ad impedire la definitività del decreto ingiuntivo, deve chiudere il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza procedere alla rinnovazione della sua notificazione (cfr. al riguardo: Cass. 7 febbraio 1990 n. 845 e Cass. 25 luglio 1990 n. 7522, che hanno ritenuto l'omissione della notifica emendabile tramite una notifica nel termine assegnato dal giudice alla prima udienza ma senza effetti retroattivi, sicchè se il termine per l'opposizione è scaduto il processo va definito con una statuizione di rito). In altre decisioni si è rilevato, di contro, che nel rito speciale del lavoro, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, si produce una situazione definitiva di carenza del contraddittorio - non emendabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c., applicabile al diverso caso della semplice nullità della notificazione - e tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità (cfr.: Cass. 1 febbraio 1994 n. 989, cui adde: Cass. 28 ottobre 1995 n. 11263; Cass. 29 luglio 1993 n. 8419). In altre pronunzie, ancora, si è detto che poichè nel rito del lavoro l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine per impugnare, la mancanza o la nullità o persino l'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto (così come il mancato rispetto dei termini per comparire) non possono mai comportare l'inammissibilità dell'appello, ma il vizio di notifica può essere sanato con la costituzione dell'appellato e che, in difetto, il giudice ha il potere-dovere di ordinare la rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 c.p.c., con efficacia ex tunc e con salvezza degli effetti derivati dal tempestivo deposito del ricorso (cfr. tra le tante: Cass. nn. 766/95; 7957/94; 5936/94; 1093/94). Con le sent. n. 6841/96 e 9331/96, le Sezioni Unite della Corte - al fine di far cessare il contrasto giurisprudenziale perpetuatosi, come si è detto, nonostante il precedente intervento delle stesse Sezioni Unite - hanno statuito che "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c. con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto". I passaggi motivazionali delle ora ricordate pronunzie si articolano: nella delineata distinzione tra fase della proposizione della domanda di riforma della sentenza gravata (editio actionis) - che si esaurisce nel deposito del ricorso di impugnazione, la cui tempestività impedisce il verificarsi della relativa decadenza - e la successiva fase volta all'instaurazione del contraddittorio su tale domanda (vocatio in ius) - che assume rispetto alla prima una propria autonomia formale e strutturale; nell'affermazione dell'applicabilità al rito del lavoro del disposto dell'art. 159 c.p.c. comma 1, ("La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti ..."), che osta -in ragione della autonomia della editio actionis rispetto alla vocativo in ius - a che le nullità afferenti alle notifiche del ricorso (e sinanche l'inesistenza delle stesse) influenzino la validità degli atti, di cui alla fase introduttiva della impugnazione; nella ulteriore affermazione dell'applicabilità alle controversie del lavoro dell'art. 162 c.p.c., commma 1, che dispone che il giudice che pronunzia la nullità deve disporre, allorquando sia possibile, la rinnovazione degli atti alla quale la nullità si estende; e nella contestuale qualificazione dell' art. 421 comma 1, ("Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedere, salvo gli eventuali diritti quesiti") di norma riproduttiva, nel rito del lavoro, delle regole fissate per il rito ordinario dal citato art. 162. La Sezione lavoro di questa Corte, chiamata a pronunziarsi sulla disciplina da applicarsi in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - ravvisando una identità di ratio tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnazione, e rimarcando più specificamente come il suddetto procedimento presenti nella fase introduttiva caratteristiche comuni non già all'ordinario processo di cognizione quanto piuttosto al giudizio di impugnazione - ha fatto puntuale applicazione dei principi fissati dalle surriportate decisioni n. 6841 e 9331 del 1996 delle Sezioni Unite. Hanno, infatti, i giudici di legittimità statuito che nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem" - e che tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione - deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesane l'identità di "ratio" rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge, e nonostante detto procedimento debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione, anzichè un mezzo d'impugnazione (cfr. Cass. 24 marzo n. 4291). Tale soluzione ha determinato riserve in parte della dottrina che ha evidenziato come sarebbe saggio ritornare al più antico insegnamento della Corte di cassazione e ad alcune posizioni scientifiche e ritenere, quindi, che l'omessa e/o inesistente notificazione del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nelle controversie ex artt. 409 e 447 bis c.p.c., produca la necessaria definizione in rito della fase a contraddittorio pieno e la conseguente esecutorietà - definitività della condanna monitoria, con la sola eccezione - da far valere attraverso il disposto dell'art. 184 bis c.p.c. - in cui l'opponente dimostri di essere incorso nell'omissione per una causa a lui non imputabile. Soluzione questa patrocinata anche sulla base del rilievo che non possa assimilarsi l'atto di opposizione all'ingiunzione all'atto di impugnazione in quanto nei giudizi in cui si esercita una azione di condanna l'appellante - almeno nella maggior parte dei casi - ha tutto l'interesse a vedere celebrata con rapidità l'udienza di cui all'art. 437 c.p.c., laddove nel giudizio di opposizione - al di fuori delle ipotesi in cui la condanna monitoria è esecutiva ex art. 642 c.p.c. - l'opponente può avere invece interesse a che l'udienza di discussione nella fase di opposizione (udienza all'esito della quale può essere concessa l'ordinanza di cui all'art. 648 c.p.c.), si tenga al più tardi possibile. L'art. 111 Cost., nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999 n. 2, dopo avere sancito nel suo primo comma che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge", afferma, al suo comma 2: "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata". A fronte di una interpretazione del dettato costituzionale di carattere riduttivo - che ha portato a sostenere che l'art. 111 Cost., comma 2, contiene "una indicazione programmatica dal valore meramente esortativo", essendosi in presenza di una norma di "mero indirizzo", capace di incidere poco sulla lentezza del giudizio per avere esplicitato ciò che già costituiva un presupposto implicito del nostro sistema giudiziario, risultando autenticamente nuove solo le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del testo novellato relative al processo penale - autorevole dottrina ha invece riconosciuto una portata espansiva al nuovo dettato costituzionale, sottolineando come sebbene non possa riconoscersi alla norma costituzionale efficacia immediatamente precettiva ciò non toglie che detto principio costituisca ora "un preciso parametro costituzionale ai fini della conformità a costituzione di tutte le norme che direttamente o indirettamente determinano una ingiustificata durata del processo, fornendo agli addetti ai lavori, ed in primo luogo al giudice, uno strumento per verificare la tenuta e la portata delle singole norme del codice di rito e per garantirne una interpretazione costituzionalmente orientata". Nella giurisprudenza di legittimità il principio della "ragionevole durata" del processo è divenuto punto costante di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali e nell'individuazione del loro ambito applicativo. Ed infatti, se si intende ricercare un filo conduttore comune ai più recenti arresti giurisprudenziali di queste Sezioni Unite, ben lo si può riscontrare in una lettura del dato normativo che, seppure nel doveroso rispetto della lettera delle singole norme scrutinate, privilegia opzioni ermeneutiche avversanti ogni inutile e perdurante appesantimento del giudizio al fine di approdare, attraverso la riduzione dei tempi della giustizia, ad un processo che risulti anche "giusto". A riprova degli elementi unificanti - in termini di tutela dei valori in precedenza richiamati - dei dieta giurisprudenziali è sufficiente richiamare tra le tante e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, le decisioni riguardanti: l'esistenza nel processo del lavoro di un onere di contestazione dei dati fattuali esplicitati dalla controparte, evincendosi tale onere non da norme specifiche, ma dalla funzione acceleratoria del complesso sistemico del suddetto rito (cfr. Cass. Sez. Un. 23 gennaio n. 761); la sanabilità della nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., per carenza degli elementi di cui al numero 4 (sanabilità subordinata alla mancata fissazione ex art. 164 comma 5 c.p.c., di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso stesso o per l'integrazione della domanda; ed alla non tempestiva eccezione di nullità del ricorso da parte del convenuto) e la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri probatori (cfr. Cass. 17.6.2004, n. 11353); l'assoggettamento delle prove costituite (quale quella documentale) e di quelle costituende (quale la prova testimoniale) alle stesse regole per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali ed alle prescrizioni relative alla loro ammissibilità in appello (cfr. Cass. Sez. Un. 20.4.2005, n. 8202, riguardante il rito del lavoro nonchè Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 2005 n. 8203, riguardante il rito ordinario); il principio di concentrazione delle tutele insito nell'art. 111 Cost, che impone di ritenere che il giudice amministrativo, avente giurisdizione sulla domanda principale, possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta"(cfr. Cass. Sez. Un. 28.2.2007, n. 4636). Nè può di certo trascurarsi - per escludere che l'art. 111 Cost., comma 2, abbia una portata meramente declamatoria - la considerazione che la regola della "ragionevole durata" del processo ha assunto un valore sopranazionale alla stregua dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - così come applicata dalla Corte europea - che ha fissato dei principi anche sui criteri da utilizzare, nella liquidazione dell'equo indennizzo per la violazione della suddetta regola; criteri vincolanti anche nel nostro ordinamento(durata del processo dall'inizio sino alla formazione del giudicato; complessità della controversia; comportamento delle parti; condotta dell'autorità) e che risultano recepiti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (cfr. sul punto: Cass. SS.UU. nn. 1338, 1339, 1341/04 cui adde ex plurimis: Cass. n. 19666/06 e, da ultimo, seppure per una applicazione, soltanto parziale, dei criteri liquidatori indicati dalla Corte europea: Cass. n. 31/08 e n. 14/08). Nel quadro dell'ordinamento processuale, sul quale ha operato nei termini in precedenza evidenziati il disposto dell'art. 111 Cost. Comma 2, la fattispecie oggetto della presente controversia sollecita una rivisitazione della problematica riguardante i limiti dell'effetto sanante dell'art. 291 c.p.c. e, più in generale, l'ambito di operatività di tale norma. Le decisioni di queste Sezioni Unite n. 6841 e n. 9331 del 1996, dopo avere evidenziato per quanto attiene al rito del lavoro l'autonomia della fase dell'editio actionis e di quella della vocatio in ius, hanno statuito, come si è visto, l'applicabilità dell'art. 291 non solo a tutte le ipotesi di nullità della notifica dell'atto di impugnazione ma anche ai casi di inesistenza(giuridica o di fatto) di detta notifica. Statuizione questa che ha trovato riscontro anche in numerose successive decisioni (cfr. al riguardo: Cass. n. 14085/05, che ha reputato applicabile il disposto dell'art. 291 c.p.c. - senza alcuna distinzione tra controversie assoggettate al rito del lavoro e controversie sottoposte al rito ordinario - nelle fattispecie di riassunzione effettuate ex artt. 303 e 305 c.p.c., per non assumere alcun rilievo la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte dovendo il giudice assegnare alle parti - in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. - previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione; nonchè - ed in relazione al rito del lavoro - tra le tante applicative dell'art. 291 c.p.c., anche alle notifiche inesistenti: Cass. 8 maggio 2003 n. 14085; Cass. n. 37/01). Un diverso indirizzo giurisprudenziale ha invece limitato la portata sanante dell'art. 291 c.p.c., escludendone l'operatività non solo nei casi di omessa notifica ma anche allorquando non sia rinvenibile nella effettuata notifica alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa (cfr.
tra le numerose da ultimo: Cass. SS. UU. n. 10817/08, ord., che ha ritenuto nulla, e non inesistente, e dunque sanabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello, a seguito di una chiara demarcazione tra notifiche inesistenti e nulle; Cass. 18 aprile 2008 n. 3964, che con riferimento alla notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore revocato dal mandato e sostituito da altro difensore ha ritenuto detta notifica inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria ex art. 291 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'impugnazione; Cass. n. 3970/08, che ha ribadito la inesistenza e la insuscettibililità di rinnovazione con effetti "ex tunc" di una notifica priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa). Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale risulta condiviso di recente da queste Sezioni Unite che hanno infatti riaffermato in tema di contenzioso tributario - ma con argomentazioni giuridiche esaustive che per assumere valenza generale risultano estensibili anche alla fattispecie in oggetto - che è nulla e non esistente e, quindi rinnovabile ex art. 291 c.p.c., la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata da detta Avvocatura, non potendosi escludere un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa in considerazione della facoltà concessa all'Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 30, art. 72, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22641/07). In detta decisione i giudici hanno posto in evidenza la soglia che divide l'area della nullità della notifica da quella della sua inesistenza (da intendersi - è bene precisarlo - come inesistenza giuridica) e l'hanno individuata nella accertata esistenza di un collegamento tra il luogo(o la persona) nel quale (o alla quale) sia stata eseguita la notifica ed il soggetto passivo che della notifica è destinatario, ed hanno poi precisato che tale regola è la risultante di una interpretazione "costituzionalmente orientata" del dato normativo, che impone un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione e con esso il rispetto di una tutela effettiva (e non formale) dell'"esercizio di difesa (art. 24 Cost), che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2)" (cfr. in motivazione punto 6 di Cass. SS. UU. n. 22641/07 cit.).....". Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604 Calabrò c. Bnl Giust. civ. Mass. 2008, 7-8 1228 Diritto & Giustizia 2008

In sintesi, la pronuncia precisa che, nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto:

"....l'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonchè la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. Ili, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza(così invece: Cass., Sez. Un., 29 luglio 1996 e 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9931 citt.). La mancata tenuta dell'orientamento ora ricordato emerge solo che si consideri che la novella dell'art. 111 Cost. Comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che nè l'espressione di cui all'art. 291 comma 1 c.p.c., ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c. Comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente(giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. Inconvenienti questi che - come attesta la fattispecie in esame - risultano ancora più evidenti nei casi di estensione dei principi adottati con riferimento alla notifica del ricorso d'appello alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro(cfr. invece in questi sensi: Cass. n. 4291/01 cit.), in quanto con il seguire opinioni capaci di limitare il principio della "ragionevole durata" si finisce per snaturare un procedimento, quale quello ingiuntivo, che si caratterizza proprio per una sua specifica celerità necessaria per una effettiva garanzia dei crediti, di cui ai documenti che ne legittimano la praticabilità, tanto che la maggior parte della dottrina giustifica la rigorosa applicazione della sanzione dell'improcedibilità al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., con una esigenza di tutela rafforzata al creditore. Nè per andare in contrario avviso ed avallare una penalizzazione, in termini di durata del processo del lavoro rispetto al rito ordinario, vale il richiamo alla duplice fase della editio actionis e della vocatio in ius, per sostenerne la reciproca autonomia nonchè l'insensibilità degli atti della prima fase, una volta perfezionatisi, rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda. Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacchè non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata". Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell'appellante, anche se valido, perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicchè l'appello stesso va dichiarato improcedibile (per una definizione del processo con una sentenza di mero rito cfr.: cass. SS.UU. n. 2166/88, secondo cui nel rito del lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo", cui adde per l'improcedibilità dell'appello: Cass. n. 989/94 e 4899/81). Soluzione questa confortata anche da uno dei tratti, che si sono ritenuti caratterizzare il procedimento monitorio, quello cioè di caricare sull'opponente le disfunzioni processuali che impediscono di giungere alla sentenza, come è dimostrato tra l'altro dell'art. 653 c.p.c. Comma 1, secondo cui l'estinzione del processo con il determinare l'esecutività del decreto grava del rischio che alla sentenza non si pervenga l'ingiunto-opponente, che pure resiste alla domanda altrui e che pure non ha potuto interloquire nella fase processuale in cui quella domanda è stata provvisoriamente accolta, e che viene in tal modo per essere impropriamente trattato - come è stato puntualmente rilevato - come un qualsiasi attore di un ordinario giudizio cognitivo. Per concludere sul punto va ribadito che l'orientamento che queste Sezioni Unite intendono seguire, oltre a trovare un ulteriore conforto in una scissione degli effetti tra fase di deposito dell'atto di impugnazione (o dell'opposizione al decreto ingiuntivo) e fase di notificazione del ricorso-decreto - che ricalca, in qualche misura e con le dovute differenze stante le fattispecie a confronto, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il suo destinatario, correlata dal giudice delle leggi al principio di ragionevolezza ed al rispetto dei rispettivi interessi (cfr. Corte Cost. n. 477/02) - risulta obbligato, è bene ribadirlo ancora una volta, in ragione di una doverosa interpretazione "costituzionalmente orientata del dato normativo", in applicazione del dictum di queste stesse Sezioni Unite, secondo cui la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, "deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" (cfr. sul punto in motivazione: Cass. SS.UU. n. 4637/07 cit.). Le argomentazione sinora svolte forniscono le coordinate per la decisione della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio giudicante. La Banca Nazionale del Lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, emesso ad istanza del C. il 29 ottobre 1996, con ricorso depositato in data 18 dicembre 1996 ed a norma dell'art. 415 c.p.c. è stata poi fissata l'udienza di discussione per il 14 maggio 1998. Il ricorso per opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza non sono stati notificati, ed all'udienza del 14 maggio 1998 il procuratore della Banca opponente ha chiesto ed ottenuto un nuovo termine per la notifica, effettuata in data 20 luglio 1998 per l'udienza del 4 febbraio 1999. Ne consegue che non essendo al deposito del ricorso per opposizione seguita la notifica del ricorso suddetto e del decreto di fissazione per l'udienza del 14 maggio 1998, il primo giudice avrebbe dovuto definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita - in ragione del principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421. Non può infine addursi - contro quanto sinora si è affermato - il carattere ordinatorio del termine di notificazione di cui al decreto di fissazione dell'udienza del 14 maggio 1998 al fine di rivendicare la validità della proroga operata attraverso il decreto di fissazione della nuova udienza. 12.1. Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sè determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. Per concludere va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo in ragione del suo contenuto, con il quale il C. ha contestato la ritenuta e dichiarata prescrizione dei suoi crediti. La sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa senza rinvio e, per l'effetto, deve dichiararsi la improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo con la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del presente principio di diritto, da enunciarsi ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nei seguenti termini "Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost, comma 2) - al giudice di assegnare ex art 421 all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto".......". Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604 Calabrò c. Bnl Giust. civ. Mass. 2008, 7-8 1228 Diritto & Giustizia 2008,

 

 




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