-  Redazione P&D  -  24/01/2013

ORA APPARE NECESSARIO ISTITUIRE IL TRIBUNALE DI FAMIGLIA – Margherita TESSIER

Con la riforma n. 219/2012 in materia di riconoscimento di figli naturali la competenza dei procedimenti di coppie non sposate spetta non più al Tribunale per i Minorenni ma è attribuita al Tribunale ordinario. Questo cambiamento purtroppo e probabilmente potrebbe avere dei risvolti negativi in quanto il giudice ordinario non è specializzato in materia di minori non essendogli richiesta nessuna specifica competenza in materia.

La situazione concreta dei figli di coppie non sposate dovrebbe considerarsi più delicata rispetto ai figli nati in una famiglia legittima cioè quella fondata sul matrimonio.

Quest"ultimo pensiero appare in contrasto con la riforma appena approvata ma nella vita reale è indubbio che vi sia una precarietà della situazione familiare quando questa non è fondata sul matrimonio.

Ciò non toglie che dal punto di vista dei figli la parificazione ora pienamente avvenuta non solo era necessaria ma anche costituzionalmente richiesta visto il disposto costituzionale di cui all"art 3 della Costituzione il quale esprime il principio di uguaglianza formale e sostanziale.

 

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Detto questo, se astrattamente la riforma appare coerente coi principi costituzionali, dal punto di vista concreto il cammino per rendere eguale effettivamente la situazione dei figli nati nel matrimonio e di quelli nati al di fuori del matrimonio dovrebbe comportare l"istituzione di un Tribunale apposito per la famiglia.

A parere di chi scrive, vista la complessità delle diverse situazioni familiari che si presentano dinnanzi all"Autorità giudiziaria, questa dovrebbe essere competente non solo nell"applicazione della legge, ma anche in materia psicologica e pedagogica.

È auspicabile una competenza che appartenga a più soggetti considerati sullo stesso piano, aventi eguali poteri ma con compiti diversi.

È auspicabile che in un futuro Tribunale di Famiglia, eventualmente istituito, sia composto da soggetti giudici aventi non solo una laurea in giurisprudenza ma anche esperienze formative conseguite dopo la frequentazione, con anche esami, di corsi di specializzazione in materie psico-sociali. Non sarebbe sufficiente quindi il superamento del concorso di magistratura essendo necessaria una specifica competenza.        




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