Gli Ordini di Protezione sono stati introdotti nel nostro sistema codicistico dalla legge 4 aprile 2001, n. 154 intitolata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
L"istituto civile (342 bis e ter cc) ha due fondamentali peculiarità. La prima è che la vittima può rivolgersi direttamente al Giudice senza dover ricorrere all"assistenza di un Avvocato.
Questo le permette di trovare immediata tutela evitando che, la ricerca di un difensore e i tempi necessari all"istruzione della pratica, rischino di aggravare la già dolorosa situazione o di mettere addirittura in pericolo la sua incolumità.
La seconda è che la normativa si applica a tutti i conviventi, a prescindere dall"esistenza di un rapporto di coniugio o di parentela.
L"istituto di cui all"art. 282 bis cpc (Allontanamento dalla casa familiare) è più articolato e naturalmente filtrato dal PM.