Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  23/02/2023

Organizzazioni di volontariato: svolgimento di attività economico-lucrative e cancellazione dal Registro regionale - Tar Calabria, 250/23

Tra i presupposti in forza dei quali le organizzazioni di volontariato potevano iscriversi ai registri regionali ex l. n. 266/1991 e possono iscriversi al Runts ex d. lgs. n. 117/2017 rileva l’assenza di finalità lucrative, che deve sempre caratterizzare l’attività e l’azione delle organizzazioni in parola.

Nel caso in cui un’organizzazione di volontariato non rispetti il vincolo di cui sopra può essere cancellata dal relativo Registro regionale. E’ quanto deciso dal Tar Calabria, sez. I, con la sentenza 20 febbraio 2023, n. 250, con riferimento particolare ad un’associazione che ha gestito servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. I giudici amministrativi hanno ritenuto legittima la cancellazione dell’associazione disposta dalla Regione Calabria a seguito di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che ha ravvisato l’assenza dei requisiti richiesti per poter essere iscritti nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Cerchiamo di comprendere le ragioni che hanno indotto la Regione ad adottare il provvedimento di cancellazione.

In primo luogo, il Tar ha evidenziato che l’associazione ha ricevuto l’affidamento dei servizi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a fronte di un “corrispettivo/rimborso fissato preventivamente dal Comune” stabilito nella relativa convenzione. Parte delle attività oggetto della convenzione è stata successivamente affidata dall’associazione ad una Cooperativa, essendo venuta a mancare, a fine anno, la disponibilità di alcuni volontari e dovendosi reperire personale per assicurare la continuità dei servizi. Il contratto stipulato tra le due organizzazioni prevedeva il riconoscimento del 56% del rimborso pattuito e ricevuto dal comune. Trattasi, a giudizio del Tar, di un’attività avente rilevanza onerosa e quindi commerciale, dal che si deduce che l’attività commerciale ha una rilevanza maggiore di quella istituzionale, definita anche dalla natura giuridica di corrispettivo percepito dal comune per lo svolgimento dell’attività. In questo senso, il comune aveva previsto il riconoscimento di un importo massimo giornaliero di euro 45.00 per ospite, a carico del Fondo per l’accoglienza. La natura di corrispettivo della somma riconosciuta dal comune all’associazione è rafforzata anche “dall’avvenuto affidamento a terzi dei servizi propri ed esclusivi dell’associazione e per la natura stessa del soggetto affidatario”.

In queste circostanze, gli enti non commerciali perdono la qualifica di ente non commerciale.

La cancellazione in parola, disciplinata dalla legge n. 266/1991, legge applicabile ai fatti dell’epoca, è quindi diretta conseguenza del fatto che l’associazione abbia perduto la sua natura non lucrativa e abbia ottenuto corrispettivi in luogo del rimborso delle spese, così come anche confermato dall’art. 56 del Codice del Terzo settore. La Sezione ha altresì ribadito come le organizzazioni di volontariato possano trarre risorse economiche per il loro funzionamento, tra l’altro, dai “rimborsi derivanti dalle convenzioni” e dallo svolgimento di attività commerciali e produttive di carattere marginale.

La sentenza de qua, ancora una volta, ribadisce alcuni profili dell’agire volontario, che non possono essere disattesi nello svolgimento dell’attività delle organizzazioni di volontariato. In primis, l’attività svolta deve ritenersi incompatibile con forme “spurie” di riconoscimento economico, che non siano riconducibili al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In secondo luogo, l’azione delle organizzazioni di volontariato, così come confermato dal Codice del Terzo settore, devono presentare “connotati” tali che escludano sia il perseguimento di un utile, anche indiretto, sia un assetto finalizzato e vocato allo svolgimento di attività di natura imprenditoriale. In questo senso, per esempio, deve essere interpretato il limite percentuale previsto dal Codice del Terzo settore in ordine al rapporto tra personale dipendente e volontari impegnati nell’attività. In terzo e ultimo luogo, occorre prestare molta attenzione alla definizione delle convenzioni tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato, affinché le attività, i progetti, gli interventi e le azioni da realizzarsi siano sempre connotate e definite in termini di solidarietà sociale, gratuità nelle motivazioni e non lucratività.




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