Varie  -  Santuari Alceste  -  29/05/2017

Partecipate e assunzioni: nessuna deroga è possibile – Corte conti Puglia 71/17 – Alceste Santuari

Gli articoli 19 e 25 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175 vietano agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all'obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate, nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi e ulteriori servizi.

La Corte dei conti, sezione di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 71/2017/PAR ha confermato l'interpretazione restrittiva delle norme in materia di contenimento dei costi del personale nei rapporti tra enti locali e società partecipate.

Interessante evidenziare che i giudici contabili confrontano le disposizioni del d. lgs. n. 175/16 con quelle del d.l. n. 112/2008, ribadendo che l'art. 19 del testo unico non prevede più, come invece faceva il d.l. n. 112, tra i criteri da considerare per la definizione degli indirizzi del socio pubblico in tema di contenimento dei costi, il settore di intervento in cui opera la società in controllo pubblico. Ne consegue che i parametri oggi indicati dal legislatore per la definizione degli obiettivi specifici a cura dell'ente sono, da una parte, la disciplina contemplata dall'articolo 25 del Dlgs 175/2016 in tema di ricollocazione del personale eccedentario e, dall'altra, le ulteriori disposizioni che stabiliscano divieti e limitazioni alle assunzioni.

L"assenza di qualsiasi riferimento al settore di intervento in cui la società partecipata opera non consente dunque l'esercizio della minima discrezionalità amministrativa da parte dell'ente locale. Pertanto, quest"ultimo non può impartire alle proprie partecipate indirizzi diversificati in rapporto alla tipologia dei servizi svolti. Indirizzi sì, ma non derogatori rispetto al precetto normativo che impone il contenimento dei costi relativi al personale. Tra le norme di contenimento si ricorda l"art. 25 del d. lgs. n 175/2016, che stabilisce il divieto di assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018, fatta salva la possibilità di attingere agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati, secondo modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale, ancora non emanato.

E proprio sulla mancanza del decreto attuativo, si concentra il quesito sottoposto all"attenzione della sezione regionale di controllo, alla quale si chiedeva se debba ritenersi tuttora operante un blocco assoluto e inderogabile delle assunzioni a tempo indeterminato.

Anche a questo parte di quesito i giudici contabili pugliesi forniscono una risposta che lascia pochi margini di interpretazione: "l'approvazione del citato decreto ministeriale condiziona la possibilità di attingere agli elenchi del personale eccedentario (…) ma non l'operatività del divieto di assunzione che è immediato ed assoluto. In relazione al suddetto divieto, infatti, la disposizione introduce un termine finale di efficacia (30.06.2018), ma non un termine iniziale che, quindi, coincide con l'entrata in vigore del decreto legislativo".




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