-  Santuari Alceste  -  17/03/2017

Partecipate: il correttivo ha ottenuto lintesa – Alceste Santuari

I piani di razionalizzazione delle partecipate andranno approvati entro il 30 settembre e fino al 2020 sono salve le società con meno di 1 milione di euro di fatturato

L"intesa ottenuta in sede di Conferenza unificata di ieri rispetto al decreto legislativo correttivo del d. lgs. n. 175/2016, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251, implica che i piani di razionalizzazione debbano essere approvati entro il 30 settembre e non più entro il 30 giugno, come si era ipotizzato in un primo momento. A ciò si aggiunga che la soglia minima sotto la quale le società partecipate devono essere sciolte scende da 1 milione di euro (importo fissato dal d. lgs. n. 175) a 500 mila euro, ma soltanto fino al 2020, data dalla quale la soglia sarà di nuovo innalzata a 1.000.000 di euro. Le società di questa entità dunque hanno tre anni di tempo per crescere ovvero aggregarsi per evitare la liquidazione.

Altra importante novità da segnalare è la possibilità riconosciuta alle società partecipate che abbiano già vinto una gara, che non siano titolari di affidamenti in house e che non presentino bilanci in perdita strutturale (4 anni degli ultimi 5 anni) di poter partecipare alle gare fuori dal territorio dei soci pubblici proprietari.

La nuova deadline

Lo slittamento per l"adozione dei piano di razionalizzazione si è reso necessario in quanto la data del 30 giugno, approvata in prima lettura, sarebbe stata di difficile gestione per la concomitanza in più di 1000 comuni italiani delle elezioni amministrative.

Le gare fuori territorio

Come si è detto, nell' intesa di ieri governo e ed enti locali hanno deciso di aprire alle società partecipate dagli enti pubblici le gare su tutto il territorio nazionale nei c.d. "servizi di interesse economico generale a rete", nozione che ricomprende i trasporti, l"igiene urbana, l"energia tra gli altri. Una simile apertura è stata sollecitata in particolare dai comuni al fine di evitare penalizzazioni rispetto agli operatori di mercato (si pensi per tutti al trasporto locale, ambito nel quale il confronto competitivo anche con società di altri Stati membri è già realtà).

Le società in house

Avuto riguardo alle società in house, ossia quelle il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici si conferma la possibilità di realizzare un 20% di attività sul mercato, "sganciata" dagli enti pubblici territoriali soci. Tuttavia, deve trattarsi di attività che deve essere collegata a "economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società", e cioè sull' affidamento ottenuto in via diretta.

Infine, si segnala che l"intesa ha anche definito che l'obbligo di abbandonare le partecipate che hanno chiuso in rosso quattro degli ultimi cinque bilanci esclude le società che gestiscono le case da gioco.




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