-  Cardani Valentina  -  09/11/2014

PAZIENTE CON DISTURBI PSICHICI: QUANDO IL MEDICO E RESPONSABILE PER IL SUICIDIO? - Cass. 23421/14 – V. C.

- Responsabilità medica

- Suicidio del paziente

- Ai fini del risarcimento del danno, è necessaria la prova della "colpa" dei sanitari, intesa come negligenza nell"assistenza del paziente sottoposto alle cure

I medici ed i sanitari della struttura cui è affidato un paziente affetto da disturbi psichici possono ritenersi responsabili per il suicidio del paziente medesimo?

Di una tale responsabilità chiedevano l"accertamento i fratelli della vittima nel caso in esame, sostenendo come l"evento (il suicidio) fosse da ricondurre ad una mancanza del personale della struttura ospedaliera che, nonostante la presenza di molteplici indizi della volontà suicida del paziente, non aveva né sottoposto la vittima a trattamento sanitario obbligatorio, nè provveduto a garantire la necessaria sorveglianza né tantomeno aveva adottato idonee misure a prevenire l"evento.

La domanda di risarcimento del danno veniva tuttavia disattesa dalle Corti di merito, che in concreto, escludevano la responsabilità del personale sanitario per la morte del fratello dei ricorrenti.

Sottoposto il caso al vaglio della Suprema Corte, il giudizio non cambia.

Perché sia accertata una qualche responsabilità dei medici, occorre possa rinvenirsi un qualche profilo di negligenza nell"operato di questi, ciò che nel caso di specie non può affatto dirsi.

Ed infatti, benché vi fossero stati precedenti episodi in cui la vittima aveva manifestato tendenze suicide e benché i fratelli della stessa vittima avessero messo in guardia il personale della struttura sul rischio di autolesionismo del soggetto, i Giudici hanno ritenuto che fossero state approntate tutte le misure idonee ad affrontare il caso.

In particolare, secondo la valutazione medica del paziente, valutazione che era stata confermata in sede di ctu durante le fasi di merito, non vi erano gli estremi per l"applicazione di un tso; parimenti, non emergevano effetti profili di pericolosità del soggetto in ragione del disturbo psichico di cui soffriva e le manifestazioni di tendenze suicide potevano, nel quadro clinico del soggetto, assumere interpretazioni ambivalenti (mutando spesso il paziente la propria opinione).

In definitiva, non ravvisandosi profili di colpa del personale medico, non può parimenti affermarsi un errore medico né una responsabilità dei sanitari.




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