-  Lucenti Luca  -  04/03/2015

PCT: TILT DEL PROCESSO TELEMATICO. CHE FARE? – L. LUCENTI

Sommario

 


§ 1. Il sistema implode: domande e risposte

§ 1.1. Le responsabilità

§ 1.2. Le risposte della giurisprudenza

§ 2. La risposta rassicurante

§ 2.1. La rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c.

§ 2.2. L"autorizzazione ex art. 16–bis, 4° co., 2° periodo, D.L. 179/2012

§ 2.3. I provvedimenti del G.I. ex art. 16–bis, 8° co., D.L. 179/2012

§ 2.4. Aperta parentesi: bene, ma come mai si è posto il problema?

§ 2.5. La caduta degli dei. Il PCT subisce lo sfratto esecutivo!

§ 2.6. Sogno o son desto?

§ 2.7. Ma, a quanto pare, non è neppure finita lì

§ 3. La risposta molto meno rassicurante

§ 3.1. Quando sbagliare un R.G. diventa un errore fatale

§ 3.2. L"indicazione del numero di R.G. è prevista a pena di inammissibilità?

§ 3.3. L"indicazione del numero di R.G. come elemento formale indispensabile?

§ 3.4. Un lieve vizio nel deposito può considerarsi causa di inammissibilità dell"atto?

Documenti allegati


 

§ 1. Il sistema implode: domande e risposte

Ogni avvocato dell"era telematica confida sulla perfetta tenuta del "sistema PCT", cercando di non pensare (bisogna pur sforzarsi di vivere con serenità) a ipotetici scenari da "day after", in cui, all"improvviso, proprio quando si sta depositando "quella" delicatissima memoria in scadenza, tutto si blocca inspiegabilmente su una certa finestra operativa, la clessidra a segnalare una stato di permanente, irrimediabile, quanto inutile attesa.

Tuttavia, a dispetto del tentativo di ignorarli, i casi in cui tale scenario può inverarsi sono molti e di diverso livello di gravità: improvvise esigenze di manutenzione del sistema, blocchi derivanti da eventi esterni imprevedibili, malfunzionamenti hardware o software, o anche singole anomalie (non meno gravi, però, per chi le subisce), a volte in qualche modo indotte anche dall"attività non perfettamente conforme alla regola tecnica posta in essere dallo stesso avvocato-operatore.

§ 1.1. Le responsabilità

In molti degli eventi sopra esemplificati, a ben guardare, l"avvocato–operatore ha poco o addirittura nulla a che spartire con le cause che li hanno generati. Spesso, inoltre, non è neppure in grado di porvi rimedio, dipendendo la risoluzione del crash solo ed esclusivamente dall"intervento dei "custodi" del sistema.

Ma, come si è appena accennato, vi sono anche fattispecie in cui è lo stesso utente che, in qualche modo, offre il suo contributo causale alla realizzazione dell"errore: perché, ad esempio, deposita un atto troppo a ridosso dell"orario limite e la ricevuta di consegna viene generata – da un sistema appesantito – dopo tale orario; o perché egli sbaglia nell"indicare qualche dato "burocratico" nella compilazione dei campi presenti nelle varie schermate del software utilizzato per il deposito, etc.

A proposito di tale categoria casistica è bene precisare che non vi sono ricomprese le ipotesi in cui la responsabilità dell"anomalia sia imputabile palesemente all"operatore (il detto "chi è causa del suo mal pianga se stesso" vale certamente anche per l'informatica), ma unicamente quelle rientranti nella "zona grigia" in cui l"avvento dell"era telematica finisce per creare problemi che, nel pregresso sistema cartaceo, neppure si ponevano o erano, comunque, di agevole soluzione: così, ad esempio, come si vedrà al successivo § 3, l"erronea indicazione di un numero di ruolo generale su un atto in corso di deposito – che, in un contesto analogico, avrebbe potuto essere facilmente corretta, almeno in molti casi, tramite il contatto face to face tra avvocato depositante e operatore di cancelleria – nel sistema giuritelematico rischia di trasformarsi in un errore fatale, determinando l"inammissibilità del deposito.

E si verifica in tal modo, almeno a parere di chi scrive, una palese divaricazione tra finalità astratte del "sistema PCT" (semplificare/velocizzare il processo) e conseguenze pratiche derivanti dall"applicazione del medesimo (complicare/rallentare il processo), con l"effetto davvero odioso di sbarrare l"accesso alla giustizia – o, il che è lo stesso, di determinare la soccombenza in giudizio – di una parte, solo in ragione dell"omesso rispetto di mere formalità del tutto estranee all"area delle ragioni e dei torti e/o per minimi errori tecnico/informatici, altrettanto irrilevanti sul piano sostanziale.

Una specie di eterogenesi dei fini giuritelematica, insomma, o, per dirla molto più semplicemente, una palese ingiustizia.

Ciò premesso, la domanda è: verificatasi una delle ipotesi sopra considerate che succede "il giorno dopo", quando tutto funziona di nuovo e la corrente dei bit fluisce pacata, come nulla fosse successo, ma, frattanto, proprio "quel" termine per il deposito di "quella" delicata memoria è inesorabilmente (ed inutilmente) scaduto?

§ 1.2. Le risposte della giurisprudenza

Anticipando le conclusioni che si esporranno ai paragrafi che seguono, può dirsi che in giurisprudenza sembrano profilarsi due tipi di risposte giurisprudenziali alla domanda appena posta: una risposta rassicurante, concernente i casi di malfunzionamenti sistemici ai quali l"utente finale è completamente estraneo ("TILT" del sistema, v. § 2); e una risposta, molto meno rassicurante, per i casi di coinvolgimento operativo dell"avvocato–operatore nella realizzazione dell"anomalia (v. § 3).

§ 2. La risposta rassicurante

Dinanzi al "TILT" del sistema, la giurisprudenza ha fatto ricorso a strumenti normativi consolidati, o a nuove previsioni introdotte dalla normativa giuritelematica, reagendo in modo, come si è anticipato al termine del precedente § 1.2, rassicurante e assennato.

§ 2.1. La rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.p.c.

Così, il Tribunale di Trento, con decreto del 29/01/2015, in una fattispecie in cui si era verificato un «blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine», ha ritenuto sussistere «le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c.», che recita:

«la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

E" una risposta equa, che, tuttavia, presenta il limite di poter intervenire solo dopo che si è verificata la problematica sulla quale essa incide (la rimessione in termini per compiere una determinata attività presuppone, infatti, che il termine per porla in essere sia già inutilmente scaduto).

A ben vedere, però, esistono rimedi atti a intervenire anche prima della scadenza, prevenendo l"insorgere del problema, o agendo ex post, ma con efficacia sanante comunque ex tunc.

§ 2.2. L"autorizzazione ex art. 16–bis, 4° co., 2° periodo, D.L. 179/2012

Dal canto suo, il Tribunale di Milano (provv. del Presidente f.f. del 12/01/2015), in un caso di notorio malfunzionamento del "sistema PCT", ha fatto applicazione dell"art.16–bis, 4° co., 2° periodo, D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221, a mente del quale

«il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza»,

in tal modo agevolmente risolvendo le conseguenze pratiche processuali del malfunzionamento stesso.

§ 2.3. I provvedimenti del G.I. ex art. 16–bis, 8° co., D.L. 179/2012

Di analogo tenore è il provvedimento adottato il 19/01/2015 dal Presidente f.f. del Tribunale di Torino, che, in condizioni identiche a quelle sopra descritte, ha autorizzato ("ora per allora")

«il deposito con modalità non telematica eventualmente effettuato dalle parti nel periodo di interruzione dell"operatività dei servizi PEC e dei sistemi di cui sopra»,

nel contempo, richiamando altresì all"attenzione dei singoli istruttori «il disposto del comma 8 della stessa norma» – che, a propria volta, dispone quanto segue:

«fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti».

– e invitando, infine, i giudici stessi «a prestare considerazione, nei casi di decadenze, alle possibilità di remissioni in termini delle parti».

In altre parole, dunque, non il solo Presidente del Tribunale, in sede di provvedimento generale, ha il potere di porre rimedio alle distorsioni del sistema, ma può farlo anche lo stesso giudice del singolo procedimento, in via preventiva - o anche ex post, ma con efficacia sanante ex tunc - autorizzando (nel secondo caso "ora per allora") il deposito cartaceo, a mente dell"ottavo comma dell"art. art. 16–bis, D.L. 179/2012 appena citato, oppure in via successiva, concedendo la rimessione in termini di cui all"art. 153, 2° co. c.p.c., (v., sul punto, il § 2.1).

§ 2.4. Aperta parentesi: bene, ma come mai si è posto il problema?

E, a questo punto, non può non aprirsi una parentesi.

Si sarà certamente notato che i provvedimenti che si sono sopra esaminati si collocano tutti nel quadro di veri e propri "TILT" del PCT, dalle conseguenze potenzialmente devastanti.

§ 2.5. La caduta degli dei. Il PCT subisce lo sfratto esecutivo!

In particolare, il più eclatante – almeno a memoria di chi scrive – di tali "TILT" si è verificato a cavallo tra il 16 e il 19 gennaio scorsi, allorquando apparve nell"apposita sezione "news" del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST), la seguente scarna nota:

«si informa che per inderogabili interventi di manutenzione straordinaria del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, il servizio di deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni sarà interrotto dalle ore 14 di sabato 17 gennaio alle ore 8 di lunedì 19 gennaio 2015. Restano disponibili i servizi di consultazione e il servizio di deposito degli atti da parte dei magistrati».

Il tenore anodino di tale comunicazione non autorizzava certo gli operatori a preoccuparsi granché, e ciò anche perché la maggior parte di questi ultimi era all"oscuro della nota della DGSIA inviata a vari organismi apicali in data 16/01/2015 (vale a dire il giorno precedente l"accadimento interruttivo), chiarendo quali fossero le ragioni degli «inderogabili interventi di manutenzione straordinaria del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».

Eccole:

«questa Direzione Generale deve procedere alla migrazione del servizio di PEC in oggetto ed in particolare della piattaforma tecnologica di erogazione dei domini massivi in uso agli applicativi dei settori civile e penale.

Tale inderogabile esigenza scaturisce dalla necessità segnalata dal fornitore del servizio di PEC (HP ES) di liberare – entro il 31 gennaio p.v. ed a causa di sfratto esecutivo – i locali che ospitano il centro elaborazione dati di Roma (ex CED Alitalia), ove sono fisicamente ubicati i server componenti la piattaforma»

§ 2.6. Sogno o son desto?

Ora, passi che viviamo nel Belpaese, ove tutto può accadere.

Ma, anche tenendo presente tale circostanza, è davvero pensabile che i server di un sistema che svolge un"indispensabile attività di supporto a servizio dell"intera giustizia italiana siano ubicati in locali sottoposti a sfratto esecutivo?

E che di tale circostanza gli attori istituzionali – e solo loro, visto che nulla, se non si va errando, è apparso nella sezione "news" del pst, nonostante che lo sfratto dei locali del centro elaborazione dati fosse una "news" non da poco – vengano avvisati il giorno prima dell"interruzione del servizio e a soli quindici giorni dall"esecuzione dello sfratto stesso?

Ed è lecito, a questo punto, domandarsi: dove saranno, ora, i server stessi, dopo essere stati asportati – manu militari –dall"originaria collocazione? Saranno in un qualche stanzino buio e polveroso trovato lì per lì? E ci sarà qualcuno che si preoccupa di saldare le fatture di utenze di energia elettrica, servizi di sicurezza, personale tecnico e quant"altro elemento indispensabile a consentire la sopravvivenza del sistema?

Insomma, il PCT ha davvero un futuro o imploderà miseramente all"improvviso?

§ 2.7. Ma, a quanto pare, non è neppure finita lì

L"ultima delle domande appena poste – si aggiunge conclusivamente – sembra essere a maggior ragione lecita, se è vero, come è vero, che in questi giorni una delle maggiori software house italiane impegnate nel PCT ha avvertito i propri clienti di numerosi ed importanti malfunzionamenti verificatisi nell"arco del mese di febbraio 2015, espressamente attribuiti alla «mancanza di interventi tecnici» da parte della DGSIA ed in assenza di alcuna comunicazione dal parte di quest"ultima.

E con questo dato, chiudiamo la parentesi aperta al precedente § 2.4, per trarre alcune conclusioni.

Dal quadro sistemico, davvero poco edificante, che si è sopra tratteggiato, gli operatori pratici possono però ricavare una sensazione di sollievo, almeno parziale.

Dinanzi a eventi di "collasso informatico", infatti la giurisprudenza ha reagito in modo composto e sensato, impedendo che le conseguenze di uno sfratto esecutivo tracimassero dai locali del Centro Elaborazione Dati ove erano custoditi i server del PCT per travolgere le sorti di migliaia di fascicoli (e la vita – vale la pena sempre ripeterlo – delle persone in carne ed ossa che stanno dietro i medesimi).

E ciò, dunque, è quello che è ragionevole ritenere accadrà anche in futuro, se eventi del genere dovessero malauguratamente ripetersi per qualsiasi altra causa.

§ 3. La risposta molto meno rassicurante

Ciò premesso, occorre ora domandarsi: che succede, invece, se il crash non è così eclatante e la tardività è in qualche modo legata anche a comportamenti tecnicamente "inesatti" da parte del soggetto depositante?

Si tratta di casi ricadenti nella "zona grigia" cui si è accennato al § 1.2, nei quali vi è un contributo dell"operatore al verificarsi dell"anomalia, ma tale contributo è minimo e non dipende da sue palesi carenze di diligenza.

In altre parole, ad esempio, il non aprire una casella PEC e, conseguentemente, il non accorgersi di una notifica, solo perché non se ne trova la password; il depositare un atto trasmettendolo via email ordinaria; l"ignorare un documento in formato .p7m solo perché "non si apre", etc., sono e restano comportamenti inescusabili nel moderno mondo della giuritelematica, così come lo sarebbero stati all"epoca cartacea. Ma esistono ipotesi molto più sfumate, in cui il vulnus sistemico addebitabile all"operatore è ben più lieve, se non irrilevante.

Si va da chi abbia inviato entro il termine atti che non rispettano i requisiti formali di natura tecnica (pdf immagine invece di pdf testo; pdf contenenti elementi attivi), a chi, infine, abbia omesso l"indicazione di meri dati burocratici durante il deposito, e quant"altra casistica, in funzione dell"infinita fantasia delle cose tecno/umane e della maggiore o minore sensibilità del singolo giudice, in una materia – come quella telematica – dove non solo il precedente non è vincolante, ma è proprio ignorato, e dove resistenze e personalismi stanno creando veri e propri shock anafilattici di sistema (il recente caso della "copia di cortesia" omessa presso il Tribunale di Milano, con il corredo di sanzione pari a € 5.000,00 ne è un esempio concreto).

§ 3.1.  Quando sbagliare un R.G. diventa un errore fatale

Al principio del presente contributo si è detto che, in casi come quelli sopra esemplificati, la risposta giurisprudenziale si profila in termini molto meno rassicuranti, per l"operatore pratico, di quella data nelle fattispecie di "TILT" del PCT esaminata al precedente § 2.

Un esempio di provvedimento è quello di cui a Trib. Torino, 26/08/2014, emesso nel caso che segue.

Un avvocato deposita in giudizio la propria memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., a quanto pare (l"ordinanza in questione è motivata in modo piuttosto succinto, dunque non è possibile scendere oltre nel dettaglio) indicando un numero di ruolo generale erroneo. Il deposito viene rifiutato e l"avvocato propone istanza di rimessione in termini adducendo l"errore incolpevole.

Il giudice, senza svolgere alcuna indagine su un evento alquanto inspiegabile (e comunque – probabilmente – emendabile tramite intervento manuale del cancelliere) stabilisce che, nella specie, il rifiuto sarebbe stato determinato da

«un"anomalia non risolvibile, di guisa che non vi sono elementi per ritenere che tale rifiuto, e con esso la conseguente decadenza, siano riconducibili a cause estranee alla ricorrente».

Per tale ragione, rigetta l"istanza in questione.

§ 3.2. L"indicazione del numero di R.G. è prevista a pena di inammissibilità?

Ora, a tacere del fatto che la situazione determinatasi avrebbe dovuto suggerire un approfondimento sulle ragioni tecniche che avevano determinato l"evenienza di cui sopra e/o in ordine alla possibilità o meno di rimediarvi tramite intervento manuale dell"operatore di cancelleria e/o circa le tempistiche di avviso all"interessato dell"anomalia, occorrerebbe prima di tutto stabilire da che norma l"indicazione del numero di ruolo di una causa è previsto come requisito stabilito a pena di inammissibilità di un atto giudiziario (ovverosia come elemento la cui mancanza determinerebbe una «anomalia non risolvibile» come opinato dal giudice torinese).

Non nell"art. 125, 1° co., c.p.c., secondo il quale

«Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax».

Certamente non nella normativa tecnica da ultimo contenuta nel provvedimento 16/04/2014 della DGSIA (e, oggi – forse – anche nel DPCM 13/11/2014), il quale, almeno nell"auspicio di chi scrive, dovrebbe prima possibile tornare ad essere quello che è: un atto di natura tecnico/burocratica, del tutto inidoneo a produrre conseguenze processuali, men che meno sul piano della ammissibilità/inammissibilità degli atti, come opinato inspiegabilmente in alcune pronunce giurisprudenziali. Conclusione, quest"ultima, peraltro, tanto più valida, quanto più si scopre che, sul piano formale, il codice assegna rilevanza alle previsioni di legge, non certo ai decreti ministeriali. Si pensi all"art. 121 c.p.c. significativamente intitolato «Libertà di forme», che recita:

«gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo»,

o all"art. 156, 1° co., c.p.c., che, dal canto suo, dispone quanto segue:

«non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge».

Insomma, se, come crediamo, nessuna norma di legge commina una qualche nullità processuale in caso di mancata indicazione di un numero di R.G., non si vede neppure come possa essere dichiarata l"inammissibilità di un atto che lo indichi erroneamente (o che, al limite, non lo indichi affatto).

§ 3.3. L"indicazione del numero di R.G. come elemento formale indispensabile?

Per completezza, si osserva altresì che neppure si vede come la mera indicazione di un numero di R.G. potrebbe essere considerato "elemento formale indispensabile" di un atto giudiziario, a mente dell"art. 156, 2° co., c.p.c., che prevede la declaratoria di nullità dell"atto, quando esso «manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo».

Ciò per le ragioni di cui si è detto al termine del precedente § 1.2: la mancata od errata indicazione del numero di R.G. è anomalia che, nel mondo della carta, non avrebbe comportato alcuna conseguenza sul piano dell"ammissibilità, o, comunque, sarebbe stata agevolmente emendabile.

Essa, dunque, non può certo essere considerata dirimente nel mondo dei bit, la cui filosofia è quella di velocizzare/semplificare il processo e non quella di rallentarlo/complicarlo.

§ 3.4. Un lieve vizio nel deposito può considerarsi causa di inammissibilità dell"atto?

Né si dica, infine, – come alcuni tecno–interpreti certamente faranno – che, se il software non prevede rimedio ad un determinato errore e/o ad una determinata omissione, ciò di per sé rende "strutturale" l"errore e, per tale ragione, comminabile la nullità.

L"argomento, infatti, trasformerebbe in nullità processuale un elemento che non riguarda l"atto, ma le modalità di deposito dello stesso, in modo palesemente contrario allo spirito del principio di libertà delle forme ed al concetto – più volte ripetuto anche dalla giurisprudenza in materia di PCT – del raggiungimento dello scopo del deposito: che è quello di porre in contatto una parte con il cancelliere e, suo tramite, con il giudice e le altre parti, del tutto indipendentemente dall"adozione di formalità sacramentali.

Questa la linea di ragionamento seguita, ad esempio, nell"ammettere incondizionatamente, il deposito telematico di atti introduttivi dal Trib. Vercelli, ordinanza 04/08/2014, secondo cui:

«il deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto, era già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al deposito in un atto effettuato a mezzo di raccomandata cartacea. La corte di Cassazione con sentenza n. 5160 del 2009 aveva ritenuto che tale deposito integrasse una irregolarità, al più una nullità, sanabile per l"evidente raggiungimento dello scopo».

Diversa sarebbe stata l"ipotesi in cui fosse emerso dagli atti che l"errore nella trasmissione da parte dell"avvocato istante non aveva consentito al sistema e/o al cancelliere di minimamente interagire con l"atto stesso, ma questo non sembra essere la ratio di una decisione in cui il tribunale non si è curato di accertare le modalità concrete del deposito, limitandosi a sancire, la davvero poco condivisibile equazione: "mancata indicazione del numero di R.G. = errore fatale", pericolosissima, nella sua apparente semplicità e conseguente capacità diffusiva.

Si potrebbe continuare nell"esemplificazione, citando le varie pronunce che hanno ritenuto inammissibile l"atto depositato in formato non navigabile/editabile, scomodando addirittura il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. (principio sul quale, forse, la nostra giurisprudenza avrebbe necessità di riflettere per ben altri motivi) e simili.

Ma è preferibile fermarsi qui, perché il concetto di base non cambia: quando una conseguenza è del tutto sproporzionata e inadeguata in rapporto alla mancanza, è il sistema - non solo tecnico, ma anche giurisprudenziale - a dovere trovare un rimedio equilibrato, evitando che la mancata indicazione di un R.G. o minimi vizi similari riverberino conseguenze sull"attività delle parti che neppure il totale "TILT" del sistema è in grado di riverberare.

Documenti allegati

In allegato all"articolo è disponibile la versione pdf dello stesso, la giurisprudenza citata nel testo e la comunicazione DGSIA del 16/01/2015.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film