-  Redazione P&D  -  06/09/2016

Pedofilia e pornografia : breve excursus legislativo e giurisprudenziale - Emanuele Mascolo

1) Introduzione - 2) La pedofilia nella giurisprudenza – 3) La detenzione del materiale pornografico - La pornografia nella giurisprudenza – 5) Esibizioni, reclutamento di minori, diffusione di materiale pornografico.

 

1) Introduzione.

I reati di pedofilia e pornografia che tutelano il minore, perché affinchè le condotte siano punite, devono avere come vittima un minore.

Nel nostro ordinamento, la tutela del minore nasce in primis dai principi costituzionali, ex articoli 2, 3, 30, 31, 34 della Costituzione Italiana.

Inoltre si sono susseguite Leggi a tutela del minore, in particolare dell"abuso del minore.

Tra queste, va ricordata la Legge numero 66 del 1996 contro la violenza sessuale, come anche l"importantissima Legge numero 269/1998, che ha introdotto nel codice penale le norme a tutela della prostituzione minorile, della pornografia minorile, (articoli 600bis, 600ter, c.p.), che è stata modificata dalla Legge numero 38 del 2006, prevedendo l"inasprimento delle pene.

Con riguardo alla pedofilia, deve segnalarsi l"istituzione della Giornata Nazionale contro la pedofilia, il 5 maggio di ogni anno, istituita con la Legge numero 41 del 2009, che all"articolo 1, afferma: "la Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori." 

 

2) La pedofilia nella giurisprudenza.

La recentissima giurisprudenza in materia, ha avuto modo di stabilire come "le nozioni di "produzione" e di "esibizione" contemplate nell"articolo 600 ter c.p., richiedono l"inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi, deve escludersi che un tale contesto organizzativo e di destinazione possa essere desunto esclusivamente dalla disponibilità di uno strumento oggi in possesso di chiunque, quale un computer solo perchè il computer costituisce (al pari di tanti altri) un mezzo con cui le immagini potrebbero in astratto essere diffuse o condivise, tanto più se il computer è privo di programmi di scambio, condivisione o divulgazione di file" (C. Cass. Pen., n. 40781 del 2 ottobre 2014), come anche, "i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti corporei, posti in essere nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, in quanto coinvolgono la corporeità della vittima, possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale di quella" ed in particolare "per il minore, infatti, la prostituzione rappresenta raramente il frutto di una scelta spontanea, essendo prevalentemente determinata da pressioni (o da vere e proprie coercizioni) di fronte alle quali egli non dispone di alcuna valida alternativa, sicché l"atto sessuale compiuto dal minore prostituito non può inquadrarsi in un"area di libertà, area la cui sostanziale inesistenza il "cliente" non può dunque ne" ignorare, ne" fingere di non conoscere. Quand"anche, poi, si dovesse riscontrare l"assenza di interventi esterni di condizionamento di tale spazio di libertà, è comunque ragionevole che l"ordinamento vieti l"acquisto di prestazione sessuali presso un soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute della mercificazione del proprio corpo sul suo sviluppo psico-fisico; ne consegue che, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico e dalla sua condotta (quand"anche connivente o adescatrice), il minore è reputato sempre e comunque una vittima." (C. Cass., Sezioni Unite Penali, n.16207 del 14 aprile 2014).

 

3) La detenzione di materiale pornografico.

Il reato di detenzione di materiale pornografico è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 3 agosto 1998, numero 269, articolo 4.

Tale norma ha introdotto l'articolo 600quater del codice penale. ai sensi del quale " chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."

Il reato in commento rientra tra quelli così detti a forma libera.

La ratio della norma è quella di tutelare l'integrità fisica sessuale, presumendone l'incapacità del soggetto passivo, essendo questi, necessariamente un minore di anni 18 affinchè si possa configurare la fattispecie criminosa de qua.

4) La pornografia nella giurisprudenza.

La giurisprudenza sul tema ha chiarito, che il reato ex articolo 609quater può configurarsi anche " in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensiva di ogni possibile condotta atta ad aggredire il minore" ( C. Cass. Pen., 12 giugno 2012, numero 25822) e sussiste anche se la condotta dell'agente avviene " per via telematica, in quanto gli atti sessuali, di cui al reato in esame, non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l'agente, ben potendo l'autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti, quali ad esempio la masturbazione su sé stessa da parte della vittima." ( C.Cass.Pen., 19 aprile 2011, n. 20521.)

 

5) Esibizioni, reclutamento di minori, diffusione di materiale pornografico.

I punti a confronto in questo paragrafo, che costituiscono la previsione ex art. 600ter c.p., sono state recentemente al centro di dubbi applicativi sollevati dalla Sentenza della Corte di Cassazione numero 11675 del 21 marzo 2016, riguardanti l"uso del minorenne nelle condotte di esibizione, reclutamento e diffusione di materiale pornografico.

La sentenza richiamata, si è particolarmente soffermata sulla condotta di colui che diffonde selfie di natura pornografica, statuendo che l"atto punibile va individuato in quello "e soltanto in quello che sia stato prodotto da terzi utilizzando il minore."

L"articolo 600ter, c.p., infatti al co.4, prevede, sanzionando la diffusione del materiale pornografico, "l"utilizzo del minore da parte di un terzo" per la produzione del materiale e dunque, secondo la Sentenza richiamata, la tutela del minore deve esserci perché "utilizzato."

Conseguentemente, stando alla presente pronuncia, va punito "chi realizza il materiale pornografico e chi lo inserisce in qualsiasi circuito che lo veicoli a terzi", anche se ciò dovesse avvenire a titolo gratuito.

 

 

 




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