-  Redazione P&D  -  02/04/2014

PENE DEGRADANTI E SOVRAFOLLAMENTO DELLE CARCERI - V. BORIONI, D. DI GIOVINE

Il divieto contenuto nell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) rappresenta uno dei valori preminenti delle società democratiche.

Sebbene il concetto di tortura o trattamento inumano o degradante richiami tempi che sembrano lontani dal concetto stesso di ordinamento democratico, le condizioni carcerarie, cui sono sottoposti i detenuti presso molti Stati parte della Convenzione, sono state più volte valutate contrarie all'art. 3.

Alla luce di ciò, il divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti non è una mera affermazione di principio costituendo, al contrario, una norma precettiva dotata di effettiva applicazione.

L'art. 3 è lo strumento posto a protezione della condizione detentiva e di conseguenza dei diritti umani del soggetto – detenuto che, pur vedendo limitata la propria libertà personale, non può essere privato di indefettibili prerogative riguardanti la sua persona.

In particolar modo, in Italia, tale norma ha assunto un ruolo fondamentale per la soluzione al problema del sovraffollamento carcerario.

Scopo della presente trattazione è capire i tempi e le modalità attraverso i quali il singolo detenuto può e/o deve ottenere la più ampia forma di tutela.

 

pubblichiamo in allegato il saggio per esteso.




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