Famiglia, relazioni affettive  -  Redazione P&D  -  30/12/2022

Per i figli della maternità surrogata solo stepchild adoption

Esclusa la possibilità di una trascrizione in automatico sull’atto di nascita del genitore di intenzione del bimbo nato all’estero con maternità surrogata, pratica che offende le donne

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No all’inserimento in automatico nell’atto di stato civile del nome del genitore intenzionale di un minore, nato da maternità surrogata. La tutela dei diritti del bambino nato all’estero, con una pratica «che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», va assicurata con l’adozione in casi particolari. Uno strumento che, dopo la sentenza della Corte costituzionale 79 del 2022 ha superato anche uno dei suoi punti critici, assicurando all’adottato un legame con i familiari dell’adottante. Con questa motivazioni le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 38162) hanno accolto il ricorso del sindaco del comune di Verona e del ministero dell’interno contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia di dare il via libera alla trascrizione nell’atto di nascita del nome del genitore di intenzione. Il caso esaminato è lo stesso oggetto della pronuncia della Consulta del 2021. 

Il caso esaminato

E riguarda un bambino nato in Canada con il cosiddetto utero in affitto al quale aveva fatto ricorso una coppia di uomini italiani. Nell'atto di nascita non figuravano né il padre intenzionale, né la madre surrogata, né la donatrice dell’ovocita. Nel 2017, accogliendo il ricorso della coppia, la Corte Suprema della British Columbia, ha dichiarato che entrambi gli uomini dovevano essere riconosciuti genitori del bambino e ha disposto la rettifica dell’atto di nascita; l’ufficiale di stato civile italiano, invece, si rifiutava di rettificare l'atto. Le Sezioni unite si sono mosse sulla scia della Consulta, che ha negato l’illegittimità della norma che vieta la trascrizione per contrarietà all’ordine pubblico, ma considerato imprescindibile un intervento del legislatore per assicurare una tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con chi ha voluto la sua nascita in un paese estero. Per le Sezioni unite, premessa l’impossibilità di “creare” nuovi strumenti, prerogativa del legislatore, la norma da applicare è quella dell’adozione in casi particolari. Una via che risponde all’interesse superiore del minore, al contrario di quanto avverrebbe con la trasmissione in automatico dell’atto formato all’estero, che fotografa solo una scelta degli adulti .

Per il Supremo collegio la decisione è in linea con la giurisprudenza di Strasburgo e prende atto dei grandi mutamenti del diritto di famiglia. Un’evoluzione descritta dalla dottrina come il passaggio da una famiglia “isola” ad un “arcipelago” di famiglie. Alla famiglia, rispettosa dell’immagine offerta dalla Costituzione, “fondata” sul matrimonio, si sono aggiunte altre famiglie. E la filiazione è divenuta il collante di diverse comunioni di affetti. Lo stato di figlio è unico, mentre sono ormai numerosi i modelli normativi o sociali dei rapporti di coppia.Con l’adozione in casi particolari - scrivono i giudici - l’ordinamento italiano assicura tutela «all’interesse del minore al riconoscimento giuridico, ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, del suo rapporto con il genitore d’intenzione. Non si manifesta, in tal modo, alcuna insidiosa vicinanza alla logica del fatto compiuto, ma si guarda alla condizione materiale del minore e al suo interesse affinché l'accudimento prestato da colui che ha condiviso in concreto il progetto procreativo assuma, con la costituzione dello status, la doverosità tipica della responsabilità genitoriale». Una diversa soluzione porterebbe a incoraggiare una pratica considerata reato nel nostro paese e il desiderio degli adulti di una genitorialità ad ogni costo.

 

 




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