-  Giusti Giancarlo  -  05/02/2012

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA AVVENUTA PER COMPIUTA GIACENZA - Cass. S.U. 1418/2012 - Giancarlo GIUSTI

Quando la notificazione viene eseguita a mezzo del servizio postale, non sempre il perfezionamento della notifica coincide con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario. Spesso, in questi casi, la notificazione si conclude con l"inutile spirare del termine di «compiuta giacenza».Ciò se la notificazione avviene ai sensi dell"art. 8, secondo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari)

Le Sezioni Unite (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 1° febbraio 2012, n. 1418), in tema,  affermano che se il termine  ha natura processuale ad esso si applicano le regole ordinarie stabilite dal codice di procedura civile. In pratica, dunque, se il termine dei 10 giorni scade in un giorno festivo, o nella giornata di sabato, la scadenza va prorogata al primo giorno seguente non festivo. Questo termine va considerato «a decorrenza successiva», e trattato alla stregua di ogni altro termine inerente il processo.

Innanzitutto, l"art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., - aggiunto dall"art. 2, comma 1, lettera e) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrato in vigore il 1 marzo 2006 , nel disciplinare la notificazione a mezzo del servizio postale, dispone: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all"ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell"atto".

Tale disposizione, afferma la Corte,  - la cui aggiunta é stata determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale "del combinato disposto dell"art. 149 del codice di procedura civile, e dell"art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, (...), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell"atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell"atto all"ufficiale giudiziario" (Corte costituzionale, sentenza n. 477 del 2002) - codifica innanzitutto il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale: "... risulta ormai presente nell"ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione é destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati é condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti" (così la sentenza n. 28 del 2004, n. 4, del Considerato in diritto; cfr. anche le ordinanze nn. 97, 132 e 153 del 2004, nonché la sentenza n. 3 del 2010).

La stessa disposizione, inoltre - nella parte in cui stabilisce che la notifica si perfeziona per il destinatario dal momento in cui questo "ha la legale conoscenza dell"atto" si collega proprio alla notificazione tramite posta, nella quale il perfezionamento della notifica non sempre coincide con il materiale recapito o ritiro del piego raccomandato da parte del notificato, potendo invece coincidere, come nella specie, con l"inutile spirare del termine di "compiuta giacenza", di cui all"articolo 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982.

Ancora, l'"articolo 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, - nel testo sostituito dall"articolo 2, quarto comma, lettera c) numero 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall"art. 1 comma 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 , stabilisce che "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".

Per la Corte, tale disposizione realizza - contemperandoli - due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, anche sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, "la notificazione si ha per eseguita" anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, "ha la legale conoscenza dell"atto"; quello del notificato - nei casi, di cui al secondo comma dello stesso articolo 8, di mancato recapito del piego - a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l"ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al "fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l"ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell"atto e l"oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell"atto notificatogli" (così la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, n. 5.2. del Considerato in diritto).

Infine, l"art. 155 cod. proc. civ., sul computo dei termini, dispone, ai comma 4, che, "se il giorno di scadenza é festivo, la scadenza é prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo", e, ai commi quinto e sesto - aggiunti dall"articolo 2, comma 1, lettera f, della citata legge n. 263 del 2005, entrati in vigore il 1 marzo 2006, applicabili anche ai processi pendenti a tale data (art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69: cfr. le ordinanze nn. 7841 del 2011, 454 del 2010, 15636 del 2009 e la sentenza n, 6212 del 2010) , che: "La proroga prevista dal comma 4, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell"udienza che scadono nella giornata del sabato (quinto comma). Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto é considerata lavorativa (sesto comma)".

Per la Corte, tali commi aggiunti - inseriti frettolosamente e senza particolari approfondimenti dal legislatore nel corpo dell"art. 155, come emerge dall"esame dei lavori preparatori -, per un verso (quinto comma), assimilano il giorno del sabato a quello festivo, limitatamente però "ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell"udienza che scadono nella giornata del sabato", per l"altro (sesto comma), puntualizzano tuttavia che in tale giornata – "ad ogni effetto considerata lavorativa" – "resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari".

In mancanza di elementi desumibili dai lavori preparatori, la ratio sottesa al quinto comma, art. 155, sembra stare nella generica agevolazione al rispetto dei termini che scadono nella giornata del sabato da parte dei soggetti partecipanti al processo, per il compimento di quegli atti processuali che devono necessariamente effettuarsi al di fuori dell"udienza, ciò coerentemente con il progressivo tendenziale riconoscimento, da parte del legislatore, della "diversità" della giornata del sabato - nella cultura sempre più diffusa, prima ancora che sul piano giuridico - rispetto agli altri giorni della settimana.

Nell"evidente difficoltà di prefigurare una casistica al riguardo, quel che pare certo, tuttavia, é che per "atti processuali", di cui al quinto comma, in esame, devono intendersi quelli che, sebbene svolti fuori dell"udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie.

L'art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., secondo il quale tale disposizione, diretta a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata del sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso" con l"assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si determinerebbe l"effetto contrario dell"abbreviazione dell"intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (cfr., ex plurimis, l"ordinanza n. 182 del 2011 e la sentenza n. 11163 del 2008).

La realizzazione dei contrapposti interessi del notificante - al perfezionamento del procedimento di notificazione - e del notificato - alla conoscibilità effettiva dell"atto - richiede che per quest"ultimo "trascorrano" o "decorrano", appunto, dieci giorni dal momento in cui lo stesso, con la spedizione dell"avviso di deposito, é stato posto in condizione di conoscere effettivamente il contenuto dell"atto.

Conseguentemente, questo termine deve essere computato secondo i normali criteri, escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale (art. 155, primo comma, cod. proc. civ.).

Si tratta di stabilire, ora, se quello previsto dall"art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982 sia, o no, termine previsto "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell"udienza" (art. 155, quinto comma, cod. proc. civ.), con la conseguenza - in caso di risposta affermativa - che esso, se scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.).

Al riguardo - tenute presenti tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, il rilievo che per "atti processuali", di cui all"ora menzionato quinto comma dell"art. 155 devono intendersi quelli che hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo (cfr., supra, n. 3.1.2., lettera C) - é agevole rilevare che l"intero (tradizionale) procedimento di notificazione di atti inerenti al processo - sia esso promosso ed eseguito dall"avvocato ai sensi della citata legge n. 53 del 1994 (come nella specie), ovvero eseguito dall"ufficiale giudiziario, previa consegna a quest"ultimo dell"atto da notificare - si svolge necessariamente "fuori dell"udienza" fino al suo compimento, come ovviamente fuori dell"udienza si effettua in particolare, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, anche l"eventuale "ritiro" del piego depositato presso l"ufficio postale preposto alla consegna da parte del notificato. "Ritiro" che, d"altro canto, é certamente qualificabile come "atto processuale" ai sensi del menzionato quinto comma, art. 155, costituendo esso, se anteriore al compimento del periodo di "giacenza" di cui all"art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, l"altra forma di perfezionamento del procedimento di notificazione eseguito a mezzo del servizio postale, nei casi di mancata consegna del piego al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo di cui allo stesso art. 8, comma 2 ("Resta... fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell"atto, attestata dall"avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo": così la citata sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, n. 3.2. del Considerato in diritto).

Pertanto, non può esservi dubbio che, nel caso in cui il termine di dieci giorni, di cui all"art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, scada della giornata del sabato, la scadenza é prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dell"art. 155 c.p.c., commi 4 e 5.

All"esito dell"analisi che precede, possono essere perciò enunciati i seguenti principi di diritto: a) il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dall"art. 2, comma 3, lettera c), numero 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall"art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 - secondo il quale, nel caso (quale quello di specie), in cui il piego raccomandato depositato presso l"ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma..." - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all"art. 155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale; b) lo stesso termine - essendo stabilito nell"ambito de procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile (nella specie: notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore, di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3) - deve intendersi compreso fra i "termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell"udienza", di cui all"art. 155, quinto comma, c.p.c., aggiunto dall"art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma dello stesso art. 155 c.p.c..




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