-  Gasparre Annalisa  -  08/02/2016

PERMESSO DI SOGGIORNO STRAORDINARIO: RESPINTA LA RICHIESTA – Cass. ord. 2123/16 – A.G.

Art. 31 d.lgs 268/98

Permesso di soggiorno straordinario

Allontanamento: nessun effetto drammatico sui figli

 

Richiesti di valutare la legittimità di un diniego di permesso di soggiorno straordinario, i giudici hanno ritenuto mancante la dimostrazione del superiore interesse dei figli minori che avrebbe consentito al padre di permanere sul territorio italiano.

La situazione familiare esaminata corrispondeva a "normalità" senza che venissero certificate particolari esigenze dei minori, diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui ciascun bambino è portatore, come il non subire l"allontanamento del genitore o lo sradicamento dal proprio ambiente. Interessi "normali" dunque e non "gravi motivi".

Anche la Cassazione condivide l"interpretazione data dai giudici di merito, sottolineando che non emergono particolari elementi capaci di far ritenere che dall"allontanamento del padre possano derivare disagi psichici o fisici particolari per i figli minori.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 ottobre 2015 – 3 febbraio 2016, n. 2123 - Presidente Dogliotti – Relatore Acierno

Fatto e diritto

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento civile iscritto al R. G. 15595 del 2014
"Il ricorrente, negata l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano per il superiore interesse dei figli minori ai sensi dell'art. 31 d.Igs. 286/98 da parte del Tribunale per i minorenni proponeva reclamo avverso tale decreto dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna Sezione Civile Minorenni. All'accoglimento del reclamo si opponeva il P. G.
La Corte rigettava il suddetto reclamo argomentando come segue:
non risultava nel caso di specie la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 31 d.lgs. 268/98 essendo quest'ultima norma a carattere derogatorio rispetto alle altre disposizioni del testo unico sull'immigrazione volte a tutelare l'ordine pubblico e come tale richiedente una situazione non ordinaria da fronteggiare con la presenza in Italia del genitore straniero, rispetto alla quale l'allontanamento costituirebbe un evento traumatico per l'equilibrio psicofisico dei minori che trascenda il normale disagio connesso al rimpatrio di un genitore (S.U. 21799/10);
Nella fattispecie emergeva una realtà familiare corrispondente a normalità che non disvelava particolari esigenze dei minori diverse da quelle ordinarie di cui ogni fanciullo è portatore, quali il non subire l'allontanamento del genitore o lo sradicamento dal proprio ambiente,. Pertanto non risultavano integrati i "gravi motivi" richiesti dalla norma ai fini del rilascio della temporanea autorizzazione al soggiorno.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso in cassazione G.K., adducendo i seguenti motivi:
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c, in relazione all'art. 3 1, co 3 d.lgs 286/98, posto che proprio l'allontanamento improvviso del genitore o Io spostamento definitivo del nucleo familiare possono determinare una situazione futura di grave rischio per il corretto equilibrio psico-fisico del minore, da valutarsi attentamente da parte del giudice minorile (S.U. 2221612006). Il requisito dei "gravi motivi" può, dunque, essere interpretato nel senso di danno effettivo, obiettivamente grave che deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento di cui sopra (S.U. 21799/2010).
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 28 d. Igs. 286/98, non avendo la Corte d'Appello dato priorità al superiore interesse del fanciullo in un procedimento giurisdizionale, quale quello in esame, finalizzato a dare attuazione al diritto all'unità familiare; Violazione o falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 8 CEDU per non avere il Collegio tenuto in adeguata considerazione la condizione familiare nonché le capacità genitoriali del ricorrente;
Violazione o falsa applicazione ex art. 360, co. l, n. 3 c.p.c., in relazione ancora all'art. 31 d. Igs. 286/98, dal momento che nell'ipotesi di autorizzazione alla permanenza del genitore che già si trova in Italia (a differenza dell'eterogenea ipotesi di autorizzazione all'ingresso nel territorio) la presenza di gravi motivi potrebbe anche non essere puntualmente dedotta e accertata, potendo questi consistere in una possibile (o magari probabile) conseguenza dell'improvviso allontanamento del familiare.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate. I "gravi motivi" contemplati dall'art. 31 d.lgs. 286/98 ai fini del rilascio della temporanea autorizzazione al soggiorno vanno riferiti, secondo giurisprudenza di questa Corte, a situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (S. U. sentenza n. 21788/2010
). Dal ricorso, al contrario, non emergono elementi tali da far ritenere che dall'allontanamento del genitore possano derivare disagi psichici o fisici particolari dei minori diversi da quelle che caratterizzano normalmente il distacco dalle figure parentali. Le allegazioni al riguardo sono rimaste del tutto generiche".
Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

 

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film