-  Redazione P&D  -  17/03/2009

PERSONALITA' E PRIVACY: DIRITTO NAZIONALE E COMPARATO - Gianluca CASCELLA

1.- La personalità, secondo un illustre autore che da quasi 40 anni ne ha affrontato e ne continua lo studio, è un valore obiettivo, un bene giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento, che si esplica e realizza sotto un profilo dinamico e non statico, dalla nascita alla morte di una persona, e si può definire come titolarità istituzionale di determinate situazioni giuridiche soggettive.
Essa non costituisce il presupposto di obblighi e diritti, non si pone come un prius rispetto ad essi, ma è, al contrario, la sintesi e l’essenza della rilevanza giuridica di tali diritti e doveri, e rispetto ad essi è in legame di assoluta con testualità e correlazione, in quanto tali diritti e doveri in tanto esistono in quanto vi è la personalità, e quest’ultima in tanto può dirsi esistente in quanto esistono diritti e doveri giuridicamente rilevanti.

2.- I diritti della personalità vengono tradizionalmente descritti come le situazioni giuridiche inerenti la personalità, e la creazione del termine “diritto della personalità” risale alla fine del secolo XIX, ad opera di un giurista tedesco, Otto Gierke ; essi hanno come oggetto e come fine di garantire, realizzare nonché, ovviamente, tutelare quelle che sono le ragioni fondamentali non solo della vita ma anche dello sviluppo della persona, in ogni aspetto della sua esistenza, tanto fisico quanto morale.

3.- Volgendo lo sguardo alle norme che riconoscono e tutelano tali diritti, con riferimento all’ordinamento internazionale e comunitario, i diritti della personalità, soprattutto dopo la 2° guerra mondiale, hanno trovato riconoscimento e tutela in : a) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dalla Nazioni Unite nel 1948 ; b) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma nel 1950 e ratificata dall’Italia nel 1955, con la Legge n. 848(in particolare sotto il rispetto della riservatezza, l’art. 8 della CEDU tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare) ; c) i PATTI ONU sui diritti civili e politici, e sui diritti economici, sociali e culturali, conclusi a New York nel 1966 e ratificati dall’Italia con L. n. 881 del 25.10.1977 ; d) Il Trattato di Helsinki del 1975 ; e) la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07.12.2000, o Carta di Nizza( che all’art. 7 tutela il diritto alla vita privata, mentre all’art. 9 tutela il diritto alla vita familiare, ed all’art. 8 tutela il diritto alla protezione dei dati personali; sono tutti diritti definiti essenziali, in quanto concernenti il diritto dei singoli a determinare la propria esistenza quali persone) ; f) infine, il TCE dell’ottobre 2004 ed il Trattato di Lisbona del dicembre 2007, in cui il primo è confluito, con il rinvio da essi formulato ai diritti fondamentali previsti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali degli stati membri, prevedono che i diritti della persona devono essere rispettati in quanto gli stessi costituiscono principi generali del diritto comunitario.

4.- Guardando alle esperienze straniere, e con particolare riferimento alla tutela della privacy con riguardo ai diritti della personalità, va evidenziato innanzitutto come il diritto alla riservatezza nasca, in sostanza, verso la fine del XIX secolo in America, e la sua origine, almeno dal punto di vista dottrinale, viene ricondotta all’opera di due studiosi americani, Samuel Warren e Louis Brandeis, che definirono in una loro opera il diritto alla riservatezza come right to be let alone inteso come riconoscimento della inviolabilità della propria intimità e della propria vita privata, a fronte delle sempre crescenti intrusioni realizzata dalla stampa.


Per leggere il saggio nella sua interezza si rinvia al link.




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