-  Comand Carol  -  08/04/2016

Persone vulnerabili: garanzie per l'imputato e procedimento di riesame - Carol Comand

- L'introduzione del nuovo comma 9 bis dell'art. 309 pare in grado di fornire adeguata risposta alle istanze dell'UE in tema di garanzie procedurali per persone vulnerabili.

La raccomandazione del 27 novembre del 2013 della Commissione Europea, volta a rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento, anche per ragioni di età, contempla fra i suoi considerando, l'esigenza che, lo stato dell'imputato non impedisca a quest'ultimo di accedere, nell'esercizio dei diritti procedurali e nell'ottica di un ricorso effettivo, al materiale probatorio in possesso delle autorità e relativo alla causa in questione.

Nel medesimo documento, si ritiene che la persona vulnerabile debba essere associata, nel rispetto del suo interesse superiore, all'esercizio dei diritti procedurali, tenendo conto della sua capacità di capire e partecipare effettivamente al procedimento.

Vi si ribadisce, inoltre, che dovrebbero essere adottate tutte le disposizioni necessarie affinchè la privazione della libertà di una persona vulnerabile prima della condanna, sia una misura di ultima istanza.

Nel comma 9 bis del menzionato articolo, che si ritiene quindi, in questa prospettiva, compatibile con le sollecitate tutele, si stabilisce, in particolare, che, su richiesta formulata personalmente dall'imputato - entro due giorni dalla notificazione dell'avviso -, in presenza di giustificati motivi, il Tribunale differisca la data dell'udienza.

In giurisprudenza, peraltro, sono già intervenute alcune precisazioni, essendosi ritenuto che:

- con la novella, il legislatore avrebbe inteso, a fronte di alcuni interventi particolarmente rigorosi, accrescere gli strumenti a disposizione della difesa (Cass. pen. n. 49982/15), pur intervenendo su tale questione eminentemente tecnica.

- in una recente pronuncia della sezione sesta della Corte di cassazione, si è, inoltre contribuito a chiarire che, data la disposizione introdotta dalla legge n. 47/15, in presenza di una clausola generale in ordine alle condizioni per il rinvio, debba considerarsi che: "la disposizione non prevede una valutazione del tribunale per la eventuale concessione della dilazione" sebbene non risulti un diritto pieno al rinvio.

"In base ad una tale formulazione il Tribunale deve differire l'udienza se la parte lo chieda laddove vi siano (e siano indicati) giustificati motivi senza alcun apprezzamento degli stessi, che vada oltre la verifica della loro sussistenza.

La lettura complessiva della disposizione in tema di giudizio di riesame, art. 309, anche in considerazione di quanto emergente dai lavori preparatori della l. 47/2015, dimostra che si tratta di motivi che devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta del materiale di difesa.

Poiché, poi, il Tribunale "differisce", non deve essere sindacata la qualità delle ragioni addotte ma solo considerato se le stesse rientrino nei "giustificati motivi".

Il Tribunale dovrà quindi verificare: a) se siano indicati i motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi." (Cass pen., sez. VI, n. 13049/16). L'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale essendo, la valutazione del tempo di dilazione dell'udienza.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film