-  Santuari Alceste  -  17/03/2017

Piani di razionalizzazione e micro-partecipazioni – Corte Conti Calabria 17/17 – Alceste Santuari

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è obbligatorio anche per quelle di modico valore e anche se l"ente pubblico non esercita controllo o collegamento

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Calabria, con deliberazione n. 17 del 22 febbraio u.s. ha confermato che il piano di razionalizzazione costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi dell"art. 148-bis TUEL e ciò vale anche nel caso in cui gli enti locali siano titolari di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

I giudici contabili, pertanto, hanno inteso ribadire che indipendentemente dall"entità della partecipazione e dal livello di ingerenza ovvero di controllo che i comuni possono esercitare sugli organismi partecipati il monitoraggio delle e sulle partecipazioni detenute costituisce un elemento imprescindibile dell"azione degli enti locali.

La deliberazione de qua prende avvio dall"istruttoria condotta dalla Sezione in ossequio all"art. 1, comma 166, l. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che ha previsto in capo agli organi di revisione degli enti locali l"obbligo di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti specifiche relazioni riguardanti i bilanci preventivi e i rendiconti degli enti stessi.

Nello specifico, la Sezione ha censurato il mancato inserimento nel sistema Siquel dei dati relativi alle partecipazioni del comune in società, mentre il medesimo ente locale ha ottemperato agli obblighi di ricognizione delle società previsti dall"art. 3, commi 27 e seguenti, l. n. 244/2007.

In quell"occasione, il comune ha autorizzato il mantenimento delle modeste partecipazioni societarie detenute a seguito di specifica verifica secondo la quale si trattava di società "in cui la presenza dell"ente implica la partecipazione a progetti e piani integrati gestiti dalle società medesime, nonché il concorso all"erogazione di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche di essenziale interesse collettivo, ovvero di società che erogano servizi di interesse generale":

In altri termini, il comune ha evidenziato la stretta necessità delle partecipazioni societarie alle finalità istituzionali dell"ente locale. Si ricorda che tale vincolo è previsto non soltanto dalla l. 244/2007 ma anche l"art. 1, comma 611, l. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). Tuttavia, l"ente locale non ha adottato il piano operativo di razionalizzazione previsto proprio da quest"ultima disposizione normativa.

Alla luce delle premesse su esposte, la Sezione di controllo ha giudicato l"operato dell"ente locale del tutto inadeguato e quindi segnalandolo come grave irregolarità e criticità accertata ai sensi e per gli effetti dell"art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000.

La pronuncia de qua assume un profilo di rilievo se soprattutto si pone mente al fatto che l"art. 20, comma 7, d. lgs. n. 175/2016 ha "trasformato" il piano di razionalizzazione in un adempimento a regime, la cui mancata adozione fa scattare una sanzione il cui importo può raggiungere il mezzo milione di euro a carico degli enti locali inadempienti.

In ultima analisi, sembra che la Corte dei Conti abbia voluto segnalare l"importanza strategica del monitoraggio e valutazione delle partecipazioni societarie, in specie di quelle esigue che non permettono agli enti locali di esercitare un controllo reale sulle società.




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