-  Sodo Antonio Roberto  -  24/03/2012

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO - Antonio e Barbara SODO

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ART.67 III comma lett. D) Legge Fallimentare.

La scelta dell"esperto che deve attestare la ragionevolezza del piano di risanamento compete all"imprenditore e non al Tribunale.

La figura del piano attestato di risanamento, introdotta con la riforma del diritto fallimentare, è stata oggetto di pronunce di merito relative alla nomina del professionista tenuto ad attestare la ragionevolezza del piano medesimo.

L"art. 67 3° comma, lettera d della legge fallimentare prevede che non sono soggetti all"azione revocatoria:

"gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell"impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto del registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall"art.28, lettera a) e b) ai sensi dell"articolo 2501 – bis, quarto comma, del codice civile".

Trattasi di una innovativa forma di gestione della crisi aziendale demandata all"imprenditore stesso, il quale, al verificarsi di condizioni di insolvenza, può utilmente elaborare un progetto di recupero del patrimonio e di conservazione dell"attività aziendale, senza alcun controllo né influenza da parte del giudice.

L"introduzione del piano attestato di risanamento attribuisce ed al contempo riconosce, quindi, le potenzialità dello stesso imprenditore di superare il momento di crisi senza ricollegare quest"ultimo automaticamente, come avveniva in passato, ad una logica prevalentemente liquidatoria e diretta esclusivamente alla tutela dei creditori. Tutela che, nei fatti, spesso si rivelava meramente teorica.

Nel silenzio della norma alcuni imprenditori, al fine di assicurare una maggiore terzietà all"esperto accertatore, hanno ritenuto di richiederne la nomina al giudice.

In alcuni casi i Tribunali hanno accolto la richiesta procedendo alla nomina del professionista (Tribunale di Treviso 20.04.2009, Tribunale di Lecce 23.07.2010).

La maggior parte delle pronunce hanno, invece, escluso la competenza del Tribunale nella nomina dell"esperto, precisando che la scelta "non può che spettare all"imprenditore che elabora il piano" "riferendosi la figura del piano attestato a un piano aziendale suscettibile di realizzazione contrattuale ..." (Tribunale di Ravenna 20.09.2011 e nello stesso senso: Tribunale di Roma 23.02.2011, Tribunale di Verona 27.07.2011, Tribunale di Milano 16.07.2008 nonché 10.03.2009, Tribunale di Mantova 31.03.2009, Tribunale di Bologna 15.04.09; Tribunale di Treviso 20.09.09).




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