-  Musumarra Lina  -  19/12/2012

PISTE DA SCI E GESTIONE DELLA SICUREZZA - Lina MUSUMARRA

P&D presenta un saggio di Lina MUSUMARRA, estratto dall'intervento tenuto a Bormio il 15 dicembre 2012 al Forum Giuridico Europeo della Neve; della medesima Autrice la nostra Rivista online ha pubblicato di recente altri pregevoli contributi; sono consultabili alla stessa voce in cui è rubricato il presente, vale a dire al lemma 'Interessi protetti', sottovoce 'Sport'; il caleidoscopio di Lina spazia dall'arbitrato al TNAS, ai casi Conte, allenatore della Juventus da pochi giorni tornato in panchina dopo la squalifica per omessa denuncia, Cellino, il presidente del Cagliari la cui condotta provocò lo 0-3 a tavolino a vantaggio della Roma, a molti altri aspetti e questioni che arricchiscono anche il cultore della materia della giustizia sportiva (v'è un contributo sul principio del ne bis in idem) e l'appassionato di sport che voglia documentarsi; la ricerca è agevole anche soltanto cliccando sul volto della fotina; infine, sul caso della morte sulle piste da sci nel corso di una gara, con coinvolgimento del CONI, il 20 febbraio 2012 è stato pubblicato un contributo di Laura Santoro (Paolo M. Storani).

 

"LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI"[1]

 Lina MUSUMARRA 

  1. Premessa 

 Secondo i dati raccolti ed elaborati dal Sistema di sorveglianza sugli incidenti in montagna (SIMON), attivo dal 2003 presso l"Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia sulle piste innevate si verifica una media di circa 35.000 sinistri, che comportano in oltre la metà dei casi il coinvolgimento di strutture ospedaliere di pronto soccorso.

In questo contesto, ha assunto un crescente rilievo l"individuazione, da una parte, degli obblighi gravanti in capo ai gestori degli impianti sciistici (intesi quali titolari dell"autorizzazione all"esercizio delle infrastrutture come individuate dal legislatore, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica) e, dall"altra, delle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili. Sotto il profilo normativo i doveri nei quali si traduce la posizione di garanzia del gestore sono stati codificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, "recante norme in materia di sicurezza nella pratica, non agonistica, degli sport invernali da discesa e da fondo"; dal D.M. 20 dicembre 2005 (con riguardo alla segnaletica da applicare secondo le modalità Uni), nonché dalle leggi regionali in materia. Parimenti, la giurisprudenza ha affrontato il tema del fondamento della responsabilità dei gestori, seguendo differenti criteri di imputazione, tutti però accomunati dal medesimo scopo, ovvero quello di garantire nel maggior grado possibile la sicurezza nella pratica sportiva. Perseguire il tema della sicurezza significa, infatti, attribuire alla tutela della salute un valore assoluto, la cui salvaguardia richiede un forte impegno di cooperazione, non solo a livello nazionale, ma soprattutto europeo ed internazionale.

Secondo l"Organizzazione Mondiale della Sanità, nella materia tutela della salute si comprendono gli interventi finalizzati a garantire la salute del cittadino (non solo nella veste di praticante un"attività sportiva, a livello amatoriale o agonistico, ma anche in quella di spettatore di una manifestazione sportiva o, ancora, di prestatore d"opera o di servizi, gratuita o retribuita) con riferimento alla sua sanità personale - sotto il profilo del benessere fisico e mentale - e alla salubrità dell"ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Con riferimento più specifico alla tematica in esame, dove la pista da sci costituisce anche un luogo di lavoro (v. infra), si deve rilevare che il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di gestione della sicurezza negli impianti sciistici può determinare considerazioni di particolare complessità anche in relazione alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti e del successivo D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro), sotto il profilo della cd. colpa di organizzazione (con riferimento all"attività sportiva, si rinvia a AA.VV, La gestione della sicurezza negli impianti sportivi, a cura di L. Musumarra, Experta edizioni, 2009).

 

2. La posizione di garanzia del gestore della pista da sci 

 L"art. 3 della L. n. 363/2003 introduce un generale dovere di protezione dell"utenza ("i gestori assicurano la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni"), cui seguono, nelle disposizioni successive, alcuni obblighi complementari, quali il rispetto dei requisiti tecnici di percorribilità della pista; il soccorso ed il trasporto degli infortunati all"interno delle aree di competenza; l"esposizione della segnaletica, dei documenti relativi alla classificazione delle piste e delle regole di condotta; la manutenzione ordinaria e straordinaria; la segnalazione delle avverse condizioni del fondo. Inoltre, qualora gli impianti presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del tracciato o di origine atipica, il responsabile della struttura deve attivarsi affinché siano rimossi o l"accesso alla pista venga impedito agli utenti.

A livello regionale, tra le normative di più recente emanazione, la legge della provincia autonoma di Bolzano del 23 novembre 2010, n. 14 contiene una specificazione dettagliata degli obblighi gravanti sul gestore delle aree sciabili, distinguendo i casi in cui il medesimo deve delimitare lateralmente le piste in modo visibile, da quelli in cui è necessario che predisponga, contro "pericoli atipici", anche particolari misure di protezione dell"area adiacente al bordo pista, oltre agli obblighi di segnaletica (artt. 9 e 13).

Da segnalare, poi, nella legge regionale Veneto del 21 novembre 2008, n. 21, l"individuazione della figura del "preposto alla sicurezza dell"area sciabile attrezzata (art. 53), il quale, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio" della predetta area.

Infine, con riferimento alle prescrizioni contenute nell"art. 19 della legge regionale Piemonte del 26 gennaio 2009, n. 2, in relazione alla figura del "direttore delle piste", nominato dal gestore, si richiama la Delibera della Giunta regionale del 29 aprile 2011, n. 24 – 1960, la quale regolamenta i requisiti ed il percorso di abilitazione professionale di tale soggetto. Questi, in particolare, dovrà "coordinare gli operatori addetti al servizio di soccorso; gestire le informazioni provenienti dai vari soggetti presenti e/o operanti nel comprensorio per organizzare in modo efficace gli interventi; dirigere le operazioni di preparazione e manutenzione delle piste e di prevenzione dei rischi; far applicare le procedure di manutenzione delle piste, di comunicazione e di segnalazione di situazioni di potenziale pericolo; segnalare al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici".

 

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3 Il fondamento giuridico della posizione di garanzia: l"orientamento giurisprudenziale 

 Tra i criteri di imputazione della responsabilità del gestore per eventi lesivi sulle piste da sci elaborati dalla giurisprudenza, si possono individuare le seguenti posizioni.

a)         Natura contrattuale della responsabilità, anche con riguardo ad eventi dannosi verificatisi nella fase di discesa e non limitatamente a quella di trasporto a monte mediante gli impianti di risalita (cfr. Trib. Napoli 25 gennaio 2011, n. 855, per il quale "l"unicità del soggetto, titolare della pista e dell"impianto di risalita, conduce a ritenere che, con l"acquisto dello sky-pass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita, ma anche all"utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale". Da tale qualificazione giuridica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice adito, ne consegue l"applicabilità della "disciplina del consumatore", ovvero, nel caso di specie, il luogo di residenza dell"attore; Cass. 11 luglio 2007, n. 39619; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563).

b)         Natura extracontrattuale della responsabilità, ex art. 2043 cod. civ. Secondo tale orientamento, oltre alla scrupolosa osservanza degli obblighi imposti dalla legge, il gestore deve rispettare il fondamentale principio del neminem laedere di cui al predetto articolo, essendo quindi chiamato a porre in essere ogni precauzione e misura che comuni regole di prudenza e diligenza suggeriscano di applicare al caso concreto (cfr., tra le altre, Trib. Sulmona, 23 maggio 2008, per la quale "rientra nel concetto di insidia o trabocchetto", caratterizzato da una situazione di pericolo occulto, connotato dalla non visibilità e dalla non prevedibilità, "la presenza di sassi sulla pista priva di copertura nevosa e collocata dietro un dosso posto a metà di una curva, in posizione non visibile da parte degli sciatori provenienti da monte e procedenti verso valle"; in tempi più recenti, Trib. Modena, 8 marzo 2012, a mente del quale "l"attività sciistica agonistica" non raggiunge un grado di pericolosità, intrinseca o per gli attrezzi adoperati, da poter applicare ad essa la presunzione di cui all"art. 2050 cod. civ., né possono essere richiamate le presunzioni di cui all"art. 2054 cod. civ., "non costituendo gli sci veicolo nel senso di mezzo di trasporto guidato dall"uomo; in ipotesi di chiusura della pista per lo svolgimento di manifestazione agonistica o di allenamento alla stessa, si rinvia a Cass., sent. n. 13940 del 3 agosto 2012, per la quale "la responsabilità dell"organizzatore della gara (consistente nella predisposizione di protezioni e misure di sicurezza adeguate all"attività agonistica in concreto svolta) si aggiunge, senza escluderla, a quella incombente sul titolare dell"autorizzazione all"esercizio della pista, per il generale dovere del neminem laedere e per l"ottemperanza agli obblighi impostigli dalla specifica normativa"; di particolare interesse è anche la sentenza della Cassazione n. 17343 del 18 agosto 2011, la quale ha confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti del CONI, responsabile per aver rilasciato un attestato di conformità della pista da sci ai regolamenti tecnici federali "benché non fosse omologabile", o quanto meno nel relativo certificato non erano state prescritte concrete regole e cautele idonee a prevenire il prevedibile incidente verificatosi nel corso della gara, consultabile in questa rivista, con nota di commento di L. Santoro, 20 febbraio 2012).

c.Natura extracontrattuale della responsabilità, ex art. 2051 cod. civ.. Secondo la ricostruzione operata dalla Cassazione, con la sentenza n. 2563/2007, sopra richiamata, è da intendersi in rapporto di cumulatività e non di alternatività rispetto alla responsabilità contrattuale. In particolare, la Corte ha affermato che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l"evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l"osservanza o meno di un obbligo di vigilanza" (in senso conforme, Trib. Cuneo, sent. 14 gennaio 2009; in tempi più recenti, Trib. Trento, sent. 5 gennaio 2011, in una fattispecie di collisione tra snowboardista proveniente da fuori pista e sciatore fermo a bordo pista, secondo la quale "non vi è dubbio che il contratto di trasporto stipulato per la risalita dell"impianto implichi l"insorgenza in capo al custode di una posizione di garanzia che non copre solamente il momento della risalita in seggiovia, ma anche quello successivo della discesa" "Ne consegue che la responsabilità per custodia dell"ente gestore sarebbe ravvisabile solo laddove si ammettesse che il pericolo determinato dai fuoripista degli snowboardisti rientri nel concetto di manutenzione della pista o in quello di pericolo prevedibile dall"ente gestore e dallo stesso evitabile. Sostenere che il fatto del terzo sia prevedibile appare evidentemente una contraddizione in termini; è infatti vero che l"intrinseca rischiosità di una convivenza sciatori-snowboardisti costituisca fatto notorio, ma tuttavia non si potrà certo pretendere che l"ente gestore delle piste in concreto preveda le esatte circostanze di fatto e di tempo del verificarsi degli eventi rischiosi e così non si potrà richiedere allo stesso una puntuale attività impeditiva di tali pratiche. Al più all"ente stesso potrà richiedersi un"attività dissuasoria nei confronti degli snowboardisti, attraverso la predisposizione di apposite e separate piste (cfr., sul punto, art. 32 della legge regione Veneto n. 21/2008 e art. 6 della legge provincia autonoma di Bolzano n. 14/2010) o attraverso l"affissione di segnali".  

d.Natura extracontrattuale della responsabilità, ex art. 2050 cod. civ.. Secondo Cass. n. 7916/2004, "è del tutto apodittica la conclusione (formulata dalla Corte d"Appello) della non pericolosità dell"attività che viene nella specie in rilievo in quanto lo sci, che pure è implicitamente qualificato come pericoloso, è praticato dagli sciatori e non dal gestore dell"impianto. La questione da decidere era un"altra: se, cioè, in relazione alle caratteristiche di quella pratica sportiva, fosse qualificabile come pericolosa l"attività di gestione dell"impianto nell"aspetto costituito dalla delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti. La pericolosità di un"attività va apprezzata, per gli effetti di cui all"art. 2050 cod. civ., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l"applicazione della norma citata). In questo quadro rileva, altresì, la problematica della responsabilità dell"organizzatore di gare sportive, esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3528 del 13 febbraio 2009, in una fattispecie di danno conseguente a un urto del bob alle assi di protezione del circuito: "l"attività di organizzazione di una gara sportiva, connotata secondo esperienza da elevata possibilità di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara". Come rilevato in dottrina, si tratta di un principio che "può apparire di non facile applicazione sul terreno pratico, anche ove si considerino tanti altri tipi di competizione; l"attenzione si sposta all"entità e al grado di cautele da esigere in previsione di – a volte imprevedibili – errori degli atleti in gara" (E. Sacchettini, La gestione delle competizioni sportive costituisce esercizio di attività pericolosa, in Guida al Diritto, n. 12/2009, p. 36).



[1]Estratto della Relazione presentata al 6° Forum Giuridico Europeo della Neve - Bormio, 15 dicembre 2012. Per consultare la versione integrale – in corso di pubblicazione - si rinvia al sito www.bormioforumneve.eu.




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