-  Redazione P&D  -  25/07/2016

Polizza a I o II rischio? Solo le norme sull'interpretazione contrattuale aiutano il giudice. Cass. Civ. 11819/2016 – Carla Nicoletti

In caso di dubbio circa la natura di garanzia a primo o a secondo rischio di una clausola inserita in un contratto di assicurazione, occorre applicare le norme relative all"interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss c.c..

La questione di cui viene a occuparsi la Cassazione nella sentenza in esame riguarda l"interpretazione di una clausola inserita in un contratto assicurativo stipulato per la responsabilità civile.

Nella specie, l"Assicurazione attrice, che aveva già liquidato l"indennizzo a favore di terzi danneggiati da medico e da struttura ospedaliera, propri assicurati, chiamava in giudizio altra Compagnia assicurativa esercitando l"azione di regresso di cui all"art. 1910, comma 4, c.c., sostenendo che il medico fosse assicurato a primo rischio anche dalla convenuta.

L"art. 1910 c.c. riguarda l"assicurazione cumulativa o plurima, ossia il caso in cui vengano stipulate più assicurazioni a copertura dello stesso rischio senza che le compagnie di assicurazione siano d'accordo tra loro. L"ultimo comma prevede, appunto, la possibilità per l"assicuratore che ha pagato di agire in regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale delle indennità dovute secondo quanto stabilito nei rispettivi contratti.

Sia in primo che in secondo grado la domanda veniva però rigettata ritenendosi che la Compagnia assicuratrice convenuta fosse obbligata solo a secondo rischio, ossia per l"eccedenza rispetto al massimale garantito dalla polizza stipulata con la Compagnia attrice.

Quest"ultima ricorre dinanzi alla Suprema Corte sulla base di quattro motivi, analizzati congiuntamente in quanto tutti attinenti alla corretta interpretazione contrattuale e, specificamente, all"individuazione del tipo di garanzia prestata dalla convenuta (se a primo oppure a secondo rischio).

La Cassazione analizza la clausola inserita nelle condizioni generali di assicurazione della polizza stipulata individualmente dal medico con la controricorrente e riconosce l"oggettiva incertezza della stessa così come redatta.

Essa prevede una ipotesi di garanzia a secondo rischio in caso di una espressa dichiarazione, su un distinto modulo, da parte dell"assicurato, dell"esistenza di una polizza assicurativa ospedaliera stipulata a copertura del medesimo rischio.

Nel caso di specie tale dichiarazione non fu resa e non risultava neppure operante una polizza ospedaliera al momento della stipula del contratto di assicurazione individuale del medico.

Secondo la Corte d"Appello la clausola in analisi consisterebbe in una forma di garanzia operante a primo rischio ma sottoposta a condizione parzialmente risolutiva; essa, cioè, si trasformerebbe in garanzia a secondo rischio nel caso in cui sia stata successivamente stipulata una polizza ospedaliera sullo stesso rischio, non essendo neppure necessaria la dichiarazione da parte dell"assicurato.

La ricorrente sostiene, al contrario, che in mancanza della dichiarazione dell"assicurato circa l"esistenza di altra polizza e, soprattutto, in mancanza di tale polizza al momento della stipula della polizza individuale del medico, la clausola vada interpretata come garanzia a primo rischio.

La Suprema Corte, al fine di far luce sulla oggettiva incertezza contrattuale, fa riferimento alle norme dettate dal Legislatore sulla interpretazione del contratto (artt. 1362 ss c.c.).

In particolare precisa che, ai sensi dell"art. 1370 c.c., alla clausola dubbia inserita nelle condizioni generali del contratto vada attribuito il significato più favorevole all"assicurato, ossia quello che determina una maggiore estensione della garanzia (come sarebbe, appunto, la forma di garanzia a primo rischio).

Le clausole aggiunte, inoltre, prevalgono rispetto alle condizioni generali di assicurazione redatte su moduli preimpostati dall"Assicurazione ex art 1342 c.c.. Secondo la Cassazione, quindi, occorreva prendere in considerazione l"emissione da parte della Società convenuta di un certificato di assicurazione contenente l"espressa indicazione della garanzia come operante a primo rischio al fine di interpretare correttamente la clausola dubbia.

Occorre, poi, utilizzare un criterio interpretativo di tipo sistematico, ossia fare riferimento al contratto complessivamente inteso. Nel caso in esame, infatti, il contratto prevedeva l"obbligo per l"assicurato di comunicare l"eventuale stipula di una successiva polizza sullo stesso rischio e anche uno sconto sul premio nel caso di clausola prestata solo a secondo rischio.

L"interprete deve, infine, ricercare quale fosse la comune intenzione dei contraenti valutando il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione e, quindi, ad esempio, la mancata dichiarazione resa dal medico assicurato, così come l"emissione del certificato che considera la clausola a primo rischio e pure la circostanza che l"assicurato avesse pagato integralmente il premio senza godere di alcun tipo di sconto.

La Corte di Cassazione, come si nota, da giudice di legittimità, non potendo entrare nel merito svolge una mera applicazione delle disposizioni interpretative per comprendere l"effettiva portata della clausola contrattuale e precisa che tale operazione è stata totalmente omessa in sede di appello.

La sentenza di secondo grado viene, quindi, cassata con rinvio affinché i giudici di seconda istanza esaminino la clausola applicando le disposizioni sia soggettive che oggettive dettate dal Legislatore in materia di ermeneutica contrattuale.

 




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