Responsabilità civile  -  Redazione P&D  -  27/09/2023

POLIZZA INFORTUNI : Approfondimento tecnico medico legale - Enrico Pedoja

Nota a commento Sentenza Corte d’Appello di Torino 

 Corte d'appello di Torino (pubblicata il 20.7.2023) che, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'operatività della polizza infortuni in caso di decesso da Covid 19.
 il giudice torinese afferma che le infezioni virali, tra cui l’infezione da SARS-CoV-2 , non rientrano nella definizione di infortunio, in quanto non si configurano quali eventi cagionati da causa violenta, mancando la traumaticità esterna. Nè può applicarsi, analogicamente ed estensivamente al contratto di assicurazione infortuni tra privati, la disciplina giuslavoristica applicabile nel diverso ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Il principio Assicurativo

Qualsiasi Contratto di Polizza Infortuni si basa sui principi contrattuali condivisi tra Assicuratore e Contrente, integranti le Condizioni Generali di Polizza, nelle quali è indicato il “presupposto assicurativo “ che configura l’ “ infortunio indennizzabile “ e  la “ indennizzabilita’ delle sue conseguenze 

Il principio assicurato è rappresentato dal presupposto causale di lesione , il quale  deve avere i caratteri della “fortuita’” ( cioè che si manifesti in maniera imprevedibile e indeterminabile ) della “esteriorita’” ( cioe’ che il fattore traumatico, qualunque sia il suo meccanismo lesivo, agisca dall’esterno della persona ) e della “ violenza” ( cioè che il fattore lesivo sia concentrato nel tempo e  non “diluito” cronologicamente nel tempo ) 

In nessun contratto di Polizza sono previsti specifiche modalità e/o tempi di manifestazione clinica  della lesione conseguente all’evento causale assicurato , proprio in relazione al fatto che lo stesso principio assicurativo non prevede quali debbano essere i  meccanismi d’ azione lesiva  , ove questa si manifesti per   causa  esterna, fortuita e violenta

  In altri termini la copertura assicurativa non fa alcuna distinzione sui mezzi di produzione della lesione ( traumatica meccanica, fisica, tossica, infettiva ecc) purchè sia rispettato il principio assicurato individuato  nelle  Condizioni Generali del  Contratto di Polizza e accettato tra le Parti

Le conseguenze indennizzabili  dell’evento, realizzatosi a seguito di    “ causa violenta esterna e fortuita” , devono poi trovare  riscontro in “ lesioni corporali obiettivabili “ , che , come anticipato , possono anche non essere immediate ed avere ( in rapporto ai differenti meccanismi eziopatogentici ) differente manifestazione clinica : Un frattura di un arto determina l’immediato riscontro di una “ lesione corporale obiettivabile” , mentre l’ingestione accidentale  di sostanze tossiche, un avvelenamento,  una asfissia o  infezione acuta , possono  avere manifestazioni cliniche differenti ed ingravescenti , senza che ciò possa escludere  l’indennizzabilita’ dell’infortunio e delle sue conseguenze di danno

Confondere concettualmente la “causa “ di lesione con le “ conseguenze  della stessa”  rappresenta purtroppo un frequente “ difetto  interpretativo” , cui è incorre  spesso  il “ giurista” 

  Chiaro esempio di questi equivoci emerge  dalla lettura della recente Sentenze   in tema di esclusione dell’indennizzabilita delle infezioni acute virali ( quali il Covid) nelle quali  il Giudice , disattendendo il “ principio contrattuale “  , ha confuso la “ causa lesiva “ con il suo “ effetto”  , cioe’ la “ malattia” infettiva , che rappresenta solo una “ conseguenza “ e non la “ causa “, che costituisce il presupposto contrattuale  

Disattenzione concettuale , foriera di inadeguata applicazione giuridica  , che  ignora che con il termine “ malattia”  -secondo consolidata definizione (Treccani e principi dell’ OMS )  si intende  solo una “…. generica condizione di  “ stato di sofferenza di un organismo in toto o di sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia ed il complesso di fenomeni reattivi che ne derivano in  contesto  di transitorietà ed evoluzione verso un esito ( guarigione, morte o menomazione  ) 

La “ malattia”  rappresenta quindi  solo l’”effetto “, cioè la “ conseguenza”, di una qualsiasi condizione lesiva e non può essere confusa concettualmente, sia  sotto il profilo medico legale sia   giuridico , col principio assicurativo fondante i presupposti contrattuali di infortunio , cioè la  causa violenta, esterna e fortuita.

Peraltro sono proprio le stesse Condizioni Generali di Polizza che definiscono come “ malattia “ tutto cio’ che non deriva da causa violenta, fortuita  ed esterna” , senza altra specificazione .




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