-  Storani Paolo  -  02/04/2013

POLIZZA UNIT LINKED ED AZIONE EX ART. 1337 C.C. - Trib. Gela 2.3.2013 - Paolo M. STORANI

Il provvedimento che P&D propone ai visitatori in tema di assicurazione, emanato il 2 marzo 2013 dalla Dott.ssa Francesca VORTALI del Tribunale di Gela con le agili forme del rito sommario di cognizione, presenta aspetti di grande significatività.

Pacifica la riconducibilità del contratto oggetto di stipula alla categoria delle polizze unit linked, a premio unico di un capitale espresso in quote di un fondo.

Tale tipologia di prodotto ha natura finanziaria dal momento che nella polizza unit linked la prestazione a carico della società assicurativa è collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune d"investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione.

Tale operazione è connotata da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo oggetto di opzione nel novero di quelli costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni.

Rimandiamo alla sottostante pronuncia da cui è interessante trarre il percorso motivazionale che ha condotto il Monocratico gelese ad accogliere il ricorso, con condanna della società assicuratrice alle spese e competenze legali.

 

Tribunale di Gela, ordinanza 2 marzo 2013

Giudice Vortali

 

Fatto e diritto

 

I) Con ricorso notificato nel termine assegnato, …omissis… premettendo di aver stipulato con …omissis… in data 12/4/00 una polizza vita a premio unico n° …omissis… ad integrazione del contratto di assicurazione già in essere n° …omissis…, proponeva un'azione di risarcimento del danno precontrattuale ex art. 1337 c.c. e, in via gradatamente subordinata, un'azione di risoluzione del contratto per inadempimento con correlativa domanda di risarcimento del danno, un"autonoma azione di risarcimento del danno, ed un'azione di nullità del contratto.

Rappresentava parte ricorrente di non aver compreso al momento della sottoscrizione che il contratto proposto, e per il quale aveva versato il premio di lire 20.012.000 (pari ad euro 10.335,34), era da qualificarsi come polizza unit linked, con la previsione che la prestazione dell'assicuratore fosse collegata, nella fattispecie, al rendimento di un fondo azionario esposto, inizialmente, sul mercato dei titoli del settore tecnologico, e successivamente ad un'operazione di fusione non comunicata al ricorrente, su un fondo azionario internazionale.

A fondamento delle domande spiegate, richiamava il …omissis… la normativa in materia di investimenti finanziari prevista dal T.U. 58/98 e dalla normativa regolamentare emanata dalla CONSOB.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la compagnia di assicurazione contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto.

Ritenendosi possibile un'istruzione sommaria della vertenza, la cui istruttoria si palesava solo documentale, questo Giudice invitava le parti a discutere oralmente la causa, riservando la decisione con assegnazione di un termine per note di replica.

II) La domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 1337 c.c. deve essere accolta in quanto fondata.

A tal proposito si rileva che la natura del prodotto assicurativo sottoscritto dal …omissis… in data 12/4/00 è pacifica, aderendo sul punto parte resistente alla ricostruzione offerta dal ricorrente in ordine alla riconducibilità della polizza stipulata alla categoria delle polizze unit linked, a premio unico di un capitale espresso in quote del Fondo interno …omissis… Technology Equity".

Di tali prodotti deve predicarsi la natura finanziaria, posto che nelle polizze unit linked, come emerge anche dalla documentazione versata in atti, la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore del fondo interno prescelto dal contraente e come tale assimilabile ad un fondo comune d"investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione e connotata da un livello di rischiosità dipendente dal tipo di fondo scelto dal contraente tra quelli appositamente costituiti dalla stessa compagnia di assicurazioni.

Tale qualificazione consente di individuare i comportamenti in buona fede che avrebbero dovuto tenere le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (le norme di condotta eventualmente violate), alla luce delle divergenti tesi espresse dalle parti in ordine all'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa di cui al T.U. 58/98 in materia di strumenti finanziari e del Regolamento CONSOB 11522/98.

Ora, è ben vero che la fattispecie soggiace alla disciplina applicabile ai prodotti del tipo unit linked in epoca antecedente al Dlgs. n. 205 del 2005, (Codice delle assicurazioni private); all'introduzione dell'art. 25 bis sui prodotti finanziario - assicurativi nel Dlgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); alla coeva soppressione dell'art. 100, lett. f), dello stesso T.U., che espressamente escludeva i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione dall"ambito applicativo delle norme sull'intermediazione finanziaria; alle deliberazioni Consob nn. 15915/07 e 16840/09, a loro volta modificative della delibera n. 11971/99; alla delibera ISVAP n. 551 del 1 marzo 2005, che estende a tali prodotti le garanzie di informazione e trasparenza a tutela dell'assicurato sostanzialmente corrispondenti a quelle previste dai regolamenti Consob per gli strumenti finanziari.

Tuttavia, ritiene questo Giudice che vada comunque applicata al caso di specie la disciplina pro tempore vigente contenuta nel T.U. 58//98 e nel regolamento CONSOB 11522/98, alla luce della natura finanziaria del prodotto sottoscritto dal …omissis…

Segnatamente, l"art. 1 del T.U.F. già nella formulazione originaria definiva i prodotti finanziari come "gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di natura finanziaria" (comma I lett. u) consentendo quindi l'applicazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria anche ai prodotti non espressamente indicati nel comma II, contenente la definizione di "strumenti finanziari".

Tali disposizioni devono pertanto ritenersi la chiave di lettura per interpretare in modo corretto le statuizioni di cui al successivo art. 100 lett. T.U.F., il quale prevedeva ancora che le disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento non si applicassero "ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione".

Va invero affermato che l'esclusione si basava non già sull'identità dell'emittente (impresa di assicurazione) bensì sulla natura (assicurativa) del prodotto: nel caso sub iudice si deve pertanto affermare che i contratti unit linked o index linked, anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lg. n. 303 del 2006, non potendosi considerare alla stregua di normali prodotti assicurativi ma piuttosto come forma di investimento di natura finanziaria, rientravano nel campo di applicazione del T.U. 58/98 e del regolamento CONSOB n. 11522/98.

Va anche precisato che gli interventi legislativi successivi (abrogazione della lettera f) dell'art. 100, introduzione dell"art. 1 lett. w bis) e art. 25 bis T.U.F.) nascono dalla ricognizione di dati economici preesistenti e dall"osservazione della funzione economico-giuridica assolta dai contratti in questione (così Cass. 6061 del 18/4/12), non innovando peraltro la disciplina che già in precedenza poteva ricavarsi in via interpretativa.

Alla luce delle considerazioni testé illustrate, deve essere accertata nel caso di specie l'applicazione della normativa all'epoca vigente per un ordinario prodotto finanziario ed, in particolare, degli artt. 21 e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati; inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché degli artt. 27, 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98 (obbligo di profilatura dell"investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio; obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; obbligo di segnalare il conflitto di interessi).

III) Ciò stabilito, si osserva che non è contestato dalla compagnia resistente che la profilatura dell"assicurato investitore non era stata affatto compiuta e che, ad ogni buon conto, la scelta era caduta su un prodotto ad elevata rischiosità, essendo legato all'andamento di un fondo di tipo azionario, che investiva prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (si veda regolamento del Fondo …omissis… Equity in atti).

Non coglie nel segno, sotto tale aspetto, la difesa delle …omissis… tesa ad evidenziare come il …omissis… abbia sottoscritto successivamente altro prodotto simile a quello per cui è causa, provvedendo poi al suo riscatto.

Da tali circostanze non può invero desumersi che nel 2000 il ricorrente avesse nel settore finanziario una certa esperienza, la quale è evidentemente il portato di scelte pregresse (e non future) e di conoscenze proprie ovvero maturate grazie ad informazioni ricevute.

Attesa l"inversione dell'onere probatorio, avrebbe la compagnia resistente dovuto dimostrare di aver posto in essere la dovuta diligenza prima della sottoscrizione della polizza, ed il cui contenuto concreto non può definirsi a priori, ma assume diversa ampiezza a seconda del profilo del cliente, e segnatamente della sua conoscenza della materia finanziaria e della sua propensione al rischio.

Sotto il profilo dell'adeguatezza della tipologia dell'investimento poi, si osserva che può presumersi che il …omissis… intendesse aderire ad una polizza vita, caratterizzata da meccanismi di determinazione della prestazione dell'assicuratore del tutto diversi da quelli afferenti il prodotto sottoscritto e da una causa previdenziale.

Invero, può valorizzarsi in tal senso, sia la denominazione "proposta di assicurazione sulla vita" contenuta nel modulo utilizzato dalla compagnia assicuratrice, sia la dicitura "la polizza integra il contratto n° …omissis…, che faceva riferimento ad altro contratto di assicurazione sulla vita già vigente inter partes.

Pertanto l'assicuratore avrebbe dovuto segnalare inadeguatezza dell"operazione rispetto agli obiettivi perseguiti dal cliente e astenersi dall'eseguirla, in assenza di specifico (e consapevole) ordine per iscritto.

Infine, appare non rispettata altresì la norma sul conflitto di interesse di cui all'art. 27 Reg. CONSOB 11522/98, a mente del quale "gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l"investitore sulla natura e l"estensione del loro intereresse nell'operazione e l"investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione".

Tutte le segnalate omissioni hanno condotto alla stipulazione di un contratto che parte ricorrente non avrebbe stipulato (attesa la natura previdenziale dell'interesse perseguito, come sopra evidenziato) con conseguente emersione di responsabilità precontrattuale in capo alla società resistente, di cui deve disporsi la condanna al risarcimento del danno ex art. 1337 cc.

Va infatti condiviso il principio in orza de qua e, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26724).

Nella determinazione del quantum risarcibile, occorre rammentare che la polizza unit linked per cui è causa è ancora in essere fra le parti e che dall'estratto conto al 12/3/12 depositato, si desume che il controvalore delle quote assicurate è pari ad euro 2.365,63.

E" noto che in materia di responsabilità precontrattuale si afferma c e i risarcimento del danno deve essere parametrato all"interesse negativo, circoscritto alle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto (danno emergente) oltre che alla perdita di ulteriori occasioni di stipulare contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi (lucro cessante).

Tuttavia, con l'estensione della fattispecie di cui all'art. 1337 c.c. ai contratti validi ma dannosi, si è affermato che "in caso di responsabilità precontrattuale relativa alla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento del danno pur non potendosi commisurare al pregiudizio derivante dalla mancata conclusione del contratto, neppure può coincidere con la tradizionale figura dell'interresse negativo commisurato alle spese vanamente sostenute ed alle occasioni alternative mancate a causa della trattativa poi risultata inutile, bensì deve ragguagliarsi al minor vantaggio o al maggior aggravio economico subito dalla vittima per il comportamento sleale della controparte, salva la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente conseguenziale e diretto" (Cass. Sezione, I, n. 19024/2005).

Nel caso di specie, rispetto all'intento perseguito dal contraente la polizza, rappresentato dalla volontà di integrare il precedente contratto di assicurazione sulla vita già in essere, la perdita del capitale rappresenta un evento del tutto inaspettato, che non si sarebbe verificato qualora il contratto sottoscritto fosse stato una vera e propria polizza vita.

Per tale ragione il pregiudizio risarcibile deve essere determinato nella misura di euro 7.969,71, corrispondente alla differenza tra il valore iniziale del capitale sottoscritto ed il valore attuale della quota, così come documentato in atti, oltre interessi dal giorno della pronuncia al saldo.

IV) Le spese seguono la soccombenza.

Tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell"importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 550,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 550,00 per la fase istruttoria ed euro 700,00 per la fase decisoria.

 

P.Q.M.

 

visto l'art. 702 ter c.p.c.

1) condanna …omissis… a corrispondere a …omissis… la somma di euro 7.969,71, oltre interessi dal giorno della pronuncia al saldo;

2) condanna …omissis… a rimborsare a …omissis… le spese del giudizio che si liquidano in complessivi 2.254,65, di cui euro 2.100,00 per compensi ed euro 154,65 per esborsi, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge.




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