-  Storani Paolo  -  04/11/2014

POLIZZA VITA INDEX-LINKED, FORMA ASSICURATIVA, PRODOTTO FINANZIARIO - Trib. Reggio Emilia 29.5.14 - Paolo M. STORANI

- Polizze vita index-linked

- Gli attori agiscono contro la compagnia assicurativa per la restituzione di quanto spettante

- Il Tribunale dà loro ragione: la componente finanziaria del prodotto prevale su quella assicurativa

 

Nelle polizze index-linked la prestazione dell'assicuratore varia in funzione del rendimento di un indice finanziario, che può essere rappresentato da un indice di borsa oppure dal rendimento medio di un paniere oppure da un saggio d'interesse.

La pronuncia che P&D propone ai suoi visitatori si occupa proprio della prevalenza dell'aspetto finanziario su quello assicurativo, indipendemente dall'etichetta adoperata dall'assicuratore di polizza vita; la performance del prodotto rimane addossata sull'investitore e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche e dalle fluttuazioni dei mercati mobiliari.

Caposaldo attorno a cui ruota la stessa motivazione della sentenza in commento è la poderosa pronuncia della Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2012, n. 6061, Pres. Giovanni Battista Petti, Est. Angelo Spirito, ricorrente Banca Fideuram, in FI, 2013, 2, I, 631, con nota di Bechi.

Il S.C., statuendo in ordine a tali prodotti dalla natura mista (assicurativa e finanziaria al contempo) ha posto in risalto che "quanto al rischio, è giuridicamente corretta l'affermazione secondo cui nel contratto assicurativo vita esso è assunto dall'assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto. Nello strumento finanziario, invece, il rischio concernente la performance del prodotto è a carico dell'investitore e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente. Altrettanto corretta è l'affermazione secondo cui la componente di rischio rileva in senso causale solo nel contratto d'assicurazione ... mentre nel contratto d'investimento il rischio è estraneo alla cusa e rientra nella normale alea contrattuale".

Il Tribunale di Reggio Emilia, Giud. Matteo Marini, ha così ordinato la restituzione di quanto spettante agli attori, eredi del sottoscrittore, superando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in quanto muta ovviamente l'estensione del termine in relazione alla individuazione della corretta qualificazione giuridica del contratto.

In calce potete consultare il testo integrale della sentenza, espunti i riferimenti ai protagonisti della lite, depositata in data 29 maggio 2014, anche se per un errore di battitura dell'Estensore si legge l'anno venturo 2015.




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