-  Gasparre Annalisa  -  11/05/2017

Porto darmi e discrezionalità amministrativa – TAR Liguria, sez. II, sent. 256/17 – Annalisa Gasparre

La licenza di porto d"armi costituisce una deroga al divieto generale di portare armi, licenza il cui rilascio è oggetto di discrezionalità amministrativa. Nel caso, tuttavia, in cui vi siano stati plurimi rinnovi, l"eventuale diniego del Prefetto deve dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali che avevano formato oggetto di una valutazione positiva.

Nel caso deciso dal TAR Liguria il Prefetto aveva rigettato la domanda di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, motivata dalla necessità di trasportare denaro.

Sul tema, volendo, su questa Rivista, https://personaedanno.it/generalita-varie/porto-d-armi-e-uccisione-di-animali-annalisa-gasparre - https://www.personaedanno.it/reato/bomboletta-spray-al-peperoncino-e-un-arma-cass-pen-3116-2012-a-gasparre e, di recente, https://personaedanno.it/generalita-varie/porto-d-armi-e-evasione-fiscale-cons-stato-iii-sez-3092-17-annalisa-gasparre

 

 

TAR Liguria, sez. II, sentenza 8 – 22 marzo 2017, n. 256 - Presidente Pupilella – Estensore Vitali

Fatto e Diritto

Con ricorso notificato in data 19.11.2015 il signor P. A. ha impugnato il provvedimento 8.9.2015, con cui il Prefetto di Savona ha respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

Espone: - di essere imprenditore nel settore del commercio di legname; - di trovarsi nella necessità di trasportare spesso denaro contante in relazione al pagamento dei clienti e dei fornitori della legna; - di essere titolare di porto d"armi dal 1975, sempre rinnovato.

A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241 e degli articoli 11 e 42 R.D. n. 773 del 18.6.1931. Violazione del principio del legittimo affidamento ed illogicità della motivazione.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione rispetto ai precedenti rinnovi.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell"Interno, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza dell"8 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Occorre preliminarmente dare atto della tardività – ex art. 73 comma 1 c.p.a. - della memoria depositata dall"Avvocatura dello Stato in data 6.2.2017, che è dunque inutilizzabile.

Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell"art. 42 del R.D. 18.6.1931, n. 773, "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura […]".

Se è vero che la licenza di portare rivoltelle costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, e che la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, è altrettanto vero che, in presenza di un"autorizzazione di polizia risalente nel tempo ed oggetto di plurimi rinnovi, l' amministrazione, in sede di diniego, deve darsi carico di dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali, che avevano formato oggetto di positiva valutazione in punto di "dimostrato bisogno", ed il sopravvenire di nuove ragioni giustificative del diniego (Cons. di St., III, 6.5.2014, n. 2313).

Nel caso di specie, la comunicazione dei motivi ostativi si limita a rilevare che il ricorrente potrebbe avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro, e che non ha subito minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona.

Sennonché, tali motivazioni, riferibili anche al passato, non erano mai state ritenute sufficienti a negare la sussistenza del dimostrato bisogno ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola.
A ciò si aggiunga che, da un lato, l"uso dei contanti sembrerebbe essere riferibile ad esigenze dei fornitori e dei clienti, non già del ricorrente (cfr. i docc. 10 e 11 delle produzioni di parte ricorrente); dall"altro, che il ricorrente ha dimostrato di avere nel recente passato denunciato svariati furti di gasolio presso il piazzale della propria ditta (docc. 9 delle produzioni di parte ricorrente).

Ed è noto che l"ordinamento considera scriminante - e dunque consentito - l"uso di un'arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale, "quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione" (art. 52 commi 2 e 3 c.p., aggiunti dall'art. 1 della 13 febbraio 2006, n. 59).

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l"effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell"Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00, (duemila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




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