-  Cariello Maria  -  06/05/2014

POS PROFESSIONISTI, TAR LAZIO RESPINGE CAUTELARE- Tar Lazio n. 1932/2014- Maria CARIELLO

Il Tar del Lazio – ordinanza n. 1932 del 30 aprile 2014 - non ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale degli Architetti a giudizio dei quali si tratta di una norma vessatoria e costosa assente lo scopo di contrastare elusione ed evasione.

Il TAR infatti ... "Considerato, pertanto, che ad una prima e - inevitabilmente – sommaria valutazione, l'atto impugnato non sembra viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere;

ritenuto che le censure ulteriormente svolte dai ricorrenti mediante il richiamo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 23 e 41 Cost. (cfr. parte delle censure di cui al primo motivo di ricorso) non sembrano riferibili all'atto impugnato ma, semmai, all'atto avente forza di legge da cui esso promana mentre i ricorrenti pongono espressamente, nel motivo di ricorso sub 2, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.L. 179 del 2012 alla luce degli artt. 23 e 77 Cost.;

ritenuto che le predette questioni, involgenti il Decreto impugnato non in via diretta bensì in via derivata, al pari della sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione impongono approfondimenti ulteriori, non consentiti nella presente sede cautelare;

Ritenuto altresì che il pregiudizio allegato, in relazione ai costi organizzativi ed economici connessi all'acquisto del POS reso obbligatorio dalla norma in discorso, ha natura prettamente economica;

ritenuta, sotto tale ultimo profilo, carente la dimostrazione dell'irreparabilità del pregiudizio, richiesta dall'art. 55, comma primo, c.p.a., che non può riferirsi al Consiglio dell'Ordine come ente esponenziale della categoria mentre, con riferimento al singolo professionista ricorrente tale pregiudizio non può esaurirsi nella generica allegazione di danni meramente patrimoniali, in assenza di deduzioni sulla situazione economica dell'interessato, tali da far ipotizzare un esito potenzialmente irreversibile, in caso di mancata sospensione degli effetti del provvedimento;

.......

respinge l'istanza cautelare"

E' bene ribadire come l'obbligo di utilizzo del POS da parte dei professionisti  non ha nulla a che vedere con la tracciabilità del denaro, realizzabile con il bonifico elettronico configurandosi, come un favore  fatto alle Banche che non svolgono alcun ruolo tra Committente e Professionista.

​Come riferisce la Banca d'Italia​ nello Studio 'I costi sociali degli strumenti di pagamento in Italia' la tracciabilità si ottiene con il 'bonifico STP' che costa la metà e non ha costi fissi".

L'obbligo del POS  previsto dal DL 179/2012, convertito nella Legge 221/2012 è stato disciplinato dal DM 24 gennaio 2014, e si applica ai pagamenti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro resi da professionisti ed imprese.




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