-  Mazzon Riccardo  -  24/01/2017

Possesso dei beni ereditari: la particolare situazione nella quale versa il coniuge superstite - Riccardo Mazzon

L"effettuazione dell"inventario è adempimento importante soprattutto per il chiamato all"eredità che, a qualsiasi titolo, sia nel possesso di beni ereditari: egli deve, infatti, fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità perché, altrimenti, trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Peraltro, quanto al coniuge del de cuius, occorre sempre tener conto di come non possa ritenersi che il suo possesso dell"abitazione coniugale (e degli inerenti arredi) comporti ope legis l'acquisizione della qualità di erede, posto che il coniuge medesimo, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli art. 540 e 1022 c.c. - e quindi non a titolo successorio-derivativo, bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori! -.

Così, per fare un esempio, quand'anche la rinunzia all'eredità, posta in essere da parte del coniuge del de cuius, fosse da ritenersi tardiva per mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 c.c. – cfr. il paragrafo 4.2., capitolo quarto, del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015 -, la qualità di erede così assunta sarebbe improduttiva dell'effetto traslativo della proprietà, in quanto il trasferimento del bene potrebbe conseguire unicamente ad un valido atto di rinunzia con effetti traslativi, nella specie insussistente; ecco perché,

"in tema di imposta di registro, non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'aliquota proporzionale nei confronti del coniuge del de cuius che abbia dichiarato tardivamente di rinunciare all'eredità, in relazione all'abitazione coniugale in possesso del medesimo e di proprietà del de cuius" (Cass. sez. trib., 29 gennaio 2008, n. 1920, GCM, 2008, 1, 105).

Ciò s"afferma sulla base del principio secondo cui la rinuncia all'eredità posta in essere, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 485 c.c., dal chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è assoggettabile ad imposta di registro in misura fissa - e non già proporzionale -, non essendo in alcun caso configurabile come rinuncia ad effetti traslativi: quest'ultima, infatti, presuppone l'avvenuto trasferimento del diritto, mentre alla scadenza del termine per l'effettuazione dell'inventario il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia (Cass. sez. trib., 10 dicembre 2007, n. 25728, GCM, 2007, 12).

Ulteriore conseguenza di quanto testé affermato, in tema di successione legittima, è che nella quota intestata a favore del coniuge superstite - ex art. 581 c.c.: cfr. il capitolo ….. del presente lavoro - non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;

"ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione ex lege dell'eredità" (Cass., sez. II, 5 maggio 2008, n. 11018, GCM, 2008, 5, 660).

 

 

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film