-  Mazzon Riccardo  -  17/04/2012

POSSESSO: IL REATO DI MANCATA ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - Riccardo MAZZON

Il secondo comma dell'articolo 388 del codice penale punisce, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, anche chi eluda l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, il quale prescriva misure cautelari a difesa del possesso:

"il reato di cui all'art. 388 comma 2 c.p. si consuma con qualunque comportamento diretto a impedire od ostacolare l'esecuzione degli obblighi imposti col provvedimento del giudice, quindi anche con la prosecuzione dell'attività vietata dal provvedimento stesso" Cassazione penale, sez. VI, 05/10/1981 Feltrini Cass. pen. 1982, 1982 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011

"ai fini del reato di cui all'art. 338 comma 2 c.p. i provvedimenti che il pretore pronunzia ai sensi degli artt. 703, 689 c.p.c. sono da considerarsi misure cautelari a difesa del possesso, che assicurano lo stato di fatto per tutta la durata del procedimento civile". Cassazione penale, sez. VI, 05/10/1981 Feltrini Cass. pen. 1982, 1982

Naturalmente, deve trattarsi del provvedimento cautelare di cui alla prima fase del procedimento possessorio,

"in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, se la misura cautelare disposta dal magistrato civile in sede di reintegrazione a norma degli art. 689 e 703 c.p.c. venga sostituita dalla sentenza del pretore che, all'esito del giudizio possessorio, e quindi a seguito di un'indagine con cognizione piena, abbia accertato la fondatezza della pretesa fatta valere dalla persona offesa dal reato, viene a mancare il presupposto per la qualifica della condotta tipica di inesecuzione dolosa di un provvedimento del giudice descritta dall'art. 388, comma 2, c.p.p., e cioè il provvedimento cautelare per la cui salvaguardia il legislatore ha predisposto l'indicata previsione criminosa: sistema protettivo che non ha più ragion d'essere una volta intervenuta la decisione pronunciata in base a una "plena cognitio"" Cassazione penale, sez. VI, 08/06/2000, n. 10549 Piccinetti Ced Cassazione 2000 Cass. pen. 2001, 2100

in quanto

"in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito, prevista dall'art. 388 comma 2 c.p., presupposto del reato è l'esistenza di un provvedimento cautelare, di cui agli art. 669 bis s. c.p.c., sicché il reato non è configurabile nel caso in cui le ragioni del querelante trovino fondamento in una sentenza, la cui inottemperanza è suscettibile di rimedio con i normali mezzi previsti dal processo di esecuzione".  Cassazione penale, sez. VI, 23/03/2000, n. 5551 Valente Cass. Pen. 2003, 140 Bollettino trib. 2002, 1663

 




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