Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  21/05/2023

Possibilità di nominare un coamministratore e cura personae nell'ads - Francesco Viglino

Nella prassi applicativa, come già anticipato in precedenza, si sono avuti casi di nomina di un coamministratore, figura che assiste l’incaricato nel decreto di nomina per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico75. Sebbene la legge non preveda espressamente questa possibilità, si hanno numerose decisioni in tal senso76: i giudici hanno ritenuto di affiancare all’amministratore un esperto di quelle materie specifiche (si tratta degli ambiti finanziario e contabile, ma anche quello attinente alla cura della persona)77 che rientrano nell’oggetto dell’incarico, e che la persona nominata col decreto non sarebbe, evidentemente, di gestire da solo. Altre decisioni, invece, hanno escluso che i compiti possano essere divisi tra più amministratori, perché la legge non lo prevede78 (a fronte del principio di tassatività delle figure di sostegno). Anche la dottrina è divisa: alcuni si dicono favorevoli all’individuazione di un coamministratore, per garantire cheall’amministratore principale, in ipotesi parente stretto del beneficiario, non munito di competenze tecniche per la gestione di un patrimonio ingente e variegato, venga affiancata una figura esperta, che tuteli l’interesse patrimoniale dell’incapace79. Altri, invece, sono dell’avviso opposto, motivando a partire dal principio di unicità dell’amministrazione80. Il canone interpretativo da alcuni proposto per valutare l’opportunità di una nomina plurima è quello dell’adeguatezza della misura a soddisfare i concreti bisogni del beneficiario81. A mio avviso, il ricorso ad un coamministratore può essere utile, in quanti permette di affiancare, come si diceva poc’anzi, ad una persona inesperta di questioni tecniche, ma vicina al beneficiario, un professionista che curi gli aspetti più complicati della gestione; lasciando aperta questa opzione, inoltre, l’istituto risulta essere ancora più flessibile, e capace di adattarsi al meglio alle concrete esigenze del soggetto debole.

Un caso particolare è quello del “pro-amministratore”, che il giudice tutelare nomina ove sia necessario evitare un conflitto di interessi tra il beneficiario e l’amministratore principale82.
A parte tale questione, è certo l
’amministratore può richiedere al giudice tutelare l’autorizzazione a farsi assistere da una o più persone stipendiate, nel caso le circostanze lo richiedano (così dispone l’art. 379 c.c.): mi pare che la norma ponga il caso di una gestione patrimoniale molto complicata, che l’amministratore non esperto in materia delega ad un’ulteriore figura.

(...)

In allegato l'estratto integrale con note


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