Giuseppe GERMINARIO, di cui ricordiamo, tra gi altri, il contributo pubblicato su P&D il 19 luglio 2013 sotto il titolo "Responsabilità medica e depenalizzazione della colpa lieve", ci invia un altro saggio sui i poteri del Giudice per le Indagini Preliminari sulla richiesta di archiviazione.
L'Autore trae linfa dalla questione sottoposta alle Sezioni Unite dalla Sez. V penale con l'ordinanza del 6 giugno 2013.
Il Supremo Collegio, Sez. U., 30 gennaio 2014, n. 4319, Pres. Giorgio SANTACROCE, Rel. Alfredo Maria LOMBARDI, era chiamato a rispondere al seguente quesito concernente un pronunciamento emesso dal Gip di Lucca: "se sia abnorme il provvedimento con cui il Gip, investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisando anche altri fatti costituenti reato, a carico del medesimo indagato o di altri soggetti non indagati, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione ex art. 409 c.p.p. in riferimento a questi ultimi".
Quello che segue è l'incipit del contributo, per il quale ringraziamo sentitamente il Collega.
I poteri del G.i.p. sulla richiesta di archiviazione sono calibrati su due esigenze contrapposte. La prima funzionale a garantire il massimo controllo sull"esercizio imparziale e obbligatorio dell"azione penale (art. 112 Cost.).1 La seconda si preoccupa di garantire che l"organo Costituzionalmente preposto a sostenere l"accusa non sia spogliato delle sue prerogative.
Un"ulteriore esigenza è quella di evitare che il G.i.p., travalicando i suoi poteri, sottragga all"indagato o all"indagabile le prerogative di difesa riconosciute durante la fase delle indagini.