-  Redazione P&D  -  05/04/2007

POTERI DEL TUTORE E DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TEMA DI CURA DELLA PERSONA – Eugenia SERRAO

Il potere di cura della persona è previsto tra le funzioni del tutore dall’art.357 c.c. nel Capo I del Titolo X relativo alla tutela dei minori, la cui previsione si applica anche alla tutela degli interdetti in virtù del richiamo di cui all’art.424, I comma, c.c. 

Nella legge istitutiva dell’Amministrazione di sostegno si fa menzione della cura della persona nell’art.405 c.c., che prevede che il Giudice Tutelare possa adottare i provvedimenti urgenti ‘per la cura della persona interessata’, e nell’art.408 c.c., laddove nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice deve avere ‘esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario’. 

Se, dunque, il potere di cura trova già espressa menzione nel dettato codicistico in materia di funzioni del tutore, quale compito distinto dal potere di rappresentanza negli atti civili e dalla funzione di amministrazione dei beni, dall’entrata in vigore della legge n.6/2004 il termine suscita particolare interesse in quanto la cura della persona diventa la finalità primaria della misura di protezione. 

Un interessante scritto pubblicato nel 2006 da Santosuosso e Turri , affronta il tema dell’origine del termine ‘cura’ e propone al lettore la distinzione elaborata da Martin Heidegger tra ‘prendersi cura’ ed ‘avere cura’: ‘Il prendersi cura appartiene all’esistenza inautentica e consiste nel prendere il posto dell’altro nella cura di sé. L’aver cura, invece, appartiene all’esistenza autentica ed è la relazione con l’altro, che lo determina e lo porta a prendere cura di se stesso’. 

La norma che disciplina le funzioni del tutore distingue il potere di cura della persona dal potere di rappresentanza negli atti civili e dall’amministrazione dei beni. Anche solo ad analizzare le funzioni del tutore, dunque, può tracciarsi una linea di demarcazione tra il potere di cura ed il potere di rappresentanza. La cura della persona non trova, pertanto, legittimazione nella sostituzione della volontà del tutore a quella dell’interdetto. Tale schema logico-giuridico pertiene al potere di rappresentanza dell’interdetto, sul quale ricadono gli effetti dell’atto rappresentativo, mentre il potere di cura si esprime nel compimento di atti e di scelte mediante i quali il tutore si occupa dell’integrità psichica e fisica della persona al fine di assicurarne il benessere o porre rimedio al malessere.
Nella normativa sull’amministrazione di sostegno scompare il termine potere e si parla di ‘atti di cura ‘ o di ‘fini di cura della persona’. 




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