-  Mazzon Riccardo  -  04/04/2016

Pozzi, cisterne fosse di latrina o di concime: quali distanze dai confini? - Riccardo Mazzon

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette:potrà, viceversa, sempre provarsi che la distanza legale sia insufficiente e quindi ottenersi dall'autorità giudiziaria la prescrizione di distanze maggiori per evitare danni. 

Chi vuole aprire pozzi,

"i pozzi scavati per estrarre acqua dal sottosuolo devono tenersi alla distanza minima di due metri dal confine e non a tanti metri quanta è la loro profondità" Trib. Palermo 8.2.79, FI, 1979, I, 1307 -cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

cisterne,

"il termine "cisterna" richiamato nella disciplina delle distanze dall'art. 889 c.c., deve essere riferito non solo ai manufatti, in tutto o in parte, interrati adibiti per la raccolta di acque piovane, ma, più in generale, ad ogni manufatto in muratura, anche non interrato, per la raccolta dell'acqua che con qualsiasi mezzo (ed anche con tubi) vi viene addotta, ricorrendo, in misura maggiore per i manufatti non interrati o seminterrati destinati alla raccolta di acqua non piovana, quelle esigenze di sicurezza che impongono la limitazione prevista dall'art. 889 cit." Cass. 28.11.1994, n. 10146, GCM, 1994, 11; DGA, 1995, 625

fosse di latrina

"il saldo (manufatto in cemento, ermetico ed impermeabile, calato in una fossa, destinato a contenere le deiezioni e il liquame) non rientra nell'accezione del termine "fossa" di cui all'art. 889 comma 1 c.c. con la conseguenza che è inapplicabile la disciplina relativa alla distanza da osservare di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere di cui all'elencazione dell'art. 889 c.c.," Cass. 4.3.83, n. 1625, RGE, 1983, I, 752; DGA, 1984, 360; GCM, 1983, 3; FI, 1983, I, 1926

o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,

"l'espressa operatività dell'art. 889 c.c. anche in presenza di muri divisori fra i fondi viene meno se il muro è stato reso comune, forzosamente o volontariamente, dal momento che in materia di distanze la tecnica della comunione è stata legislativamente prevista proprio per eliminare un divieto, con la conseguente piena applicabilità della disciplina della comunione dei diritti reali, di cui agli art. 1100 e ss. c.c.," App. Torino 11.7.03, GM, 2004, 6

"ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine previste dagli art. 889, 890 c.c. con riguardo ai manufatti ivi elencati (pozzi, cisterne ecc.), ove il muro divisorio esistente sul confine appartenga in via esclusiva al proprietario del manufatto, la distanza deve essere misurata tra quest'ultimo ed il confine effettivo; mentre, qualora il muro divisorio sia comune ai proprietari dei fondi contigui, la distanza va calcolata dalla parte esterna del muro più vicina al manufatto, essendo in tal caso il confine costituito dal detto muro e non dalla sua linea mediana, dacché l'intero muro, in quanto indiviso, si considera anche altrui rispetto al proprietario del fondo nel quale è ubicata l'opera in questione" Cass. 10.3.87, n. 247, GCM, 1987, 3

deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette:

"potrà, viceversa, sempre provarsi che la distanza legale sia insufficiente e quindi ottenersi dall'autorità giudiziaria la prescrizione di distanze maggiori per evitare danni" Albano, Latrina, in NN.D.I., IX, Torino, 1963, 469 - la distanza è stabilita nell'interesse privato: è perciò possibile rinunziarvi e costituire una servitù contraria che, essendo apparente, potrà essere acquistata anche per usucapione: De Martino, Proprietà. Beni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub art. 889, Bologna-Roma, 1976, 340 - la distanza deve misurarsi dal perimetro interno dell'opera nel punto più vicino al confine; per le fosse di latrina, la distanza dovrà misurarsi dalla vera e propria fossa e non già dal semplice luogo di latrina; analogo criterio deve essere adottato per le fosse di concime, quando le stesse siano circondate da impianti od opere accessorie: Ledda, Cisterne, pozzi, fosse e tubi, in NN.D.I., III, Torino, 1959, 291 - È necessario che il manufatto si trovi, in ogni suo punto, a distanza dal confine non inferiore a quella legale; se qualche tratto si trova a distanza inferiore, solo quel tratto, e non l'intera opera, è contra legem (Gardani Contursi Lisi, Distanze legali, in ED, XIII, Milano, 1964, 308.

La ratio della normativa che regola le distanze per pozzi, cisterne, fosse di latrine o di concime, è quella di evitare infiltrazioni dannose per il fondo del vicino derivanti da liquami statici,

"a differenza dell'art. 891 c.c. (distanze per canali e fossi) - le cui disposizioni sono dirette ad evitare che il vicino possa essere danneggiato da scavi che possano determinare il pericolo di frane - l'art. 889 c.c. (distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi) ha lo scopo di evitare infiltrazioni dannose per il fondo del vicino, e pertanto la distanza da osservare per la costruzione di un canale fognario, permanentemente coperto, è quella prevista dal comma 2 di quest'ultima norma, essendo detto canale, al pari dei tubi d'acqua pura e lurida di quelli di gas e simili disciplinati dalla indicata norma, potenzialmente idoneo a determinare infiltrazioni nei fondi limitrofi"" Cass. 11.1.89, n. 78, GCM 1989, 1; DGA 1989, 86

sicché, ad esempio,

"ai fini del rispetto delle distanze dal confine dal confine, un deposito di acqua (nella specie una piccola vasca per acqua potabile), in quanto destinato alla conservazione statica del liquido, deve essere mantenuto ad almeno due metri dal confine dovendosi ritenere rientrante tra le cisterne disciplinate dal comma 1 dell'art. 889 c.c., mentre non può trovare applicazione la minore distanza (1 metro) prevista dal comma 2 dello stesso articolo per i tubi atteso che questi hanno la diversa funzione di consentire il flusso dei liquidi e non la loro conservazione" Cass. 14.7.89, n. 3292, GCM, 1989, 7.

Dalla ratio consegue che

"l'obbligo del rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può essere affermato anche per le opere non espressamente contemplate dalla norma dell'art. 889 c.c. (nella specie serbatoio), ma soltanto se sia accertata in concreto, sulla base delle loro peculiari caratteristiche, l'esistenza di una uguale potenzialità dannosa che imponga una parità di trattamento" Cass. 29.5.86, n. 3643, GCM, 1986, 5 - la norma riguarda qualsiasi opera o manufatto destinato o destinabile al passaggio di sostanze fluide, liquide o gassose che siano perciò potenzialmente nocive per il pericolo di infiltrazioni o per altro motivo: Albano, Le limitazioni legali della proprietà, in Tratt. Rescigno, 7, I, Torino, 1982, 593 – contra, De Martino, Proprietà. Beni in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub art. 889, Bologna-Roma, 1976, 340, secondo il quale all'elencazione deve attribuirsi natura tassativa, trattandosi di norma limitativa del diritto di proprietà, pur se in via di interpretazione si possano far rientrare in ciascuna delle fattispecie previste dalla norma altre, potenzialmente equivalenti.




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