-  Dragone Massimo  -  12/02/2013

PRESCRIZIONE DEL DANNO LUNGOLATENTE: NON BASTA L'INFEZIONE - Massimo DRAGONE

Le malattie infettive post trasfusionali, ed in genere quelle derivanti da contagio virale (epatite da virus B, C, o infezione da HIV), hanno la caratteristica di essere, nella maggioranza dei casi, asintomatiche, manifestandosi dopo lungo tempo dal fatto generatore del contagio (trasfusione di sangue, somministrazione di emoderivati infetti, infezione nosocomiale o altro).

Si parla quindi di danni lungolatenti.

Ulteriore caratteristica riguarda la loro tendenziale evolutività, nel senso che, anche a distanza di anni, possono degenerare, dando luogo a nuove patologie (cirrosi epatica, tumore al fegato, AIDS) assai più gravi e spesso letali .

Lungolatenza ed evolutività: tali aspetti incidono in maniera rilevante nella determinazione del termine di decorrenza iniziale della prescrizione.

In proposito l"art. 2935 c.c. stabilisce che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (actio nondum nata non praescribitur).

Ai fini della decorrenza del dies a quo, la giurisprudenza ha posto il seguente principio:

<<In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell"azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l"esaurimento dell"azione del responsabile>> (Cass. Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 580).

Occorre pertanto stabilire, caso per caso, se l"insorgenza di nuove malattie o lesioni, sempre conseguenti all"originaria infezione, costituisca un mero sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ovvero manifestazione di nuove ed autonome lesioni rispetto a quelle manifestatesi in precedenza, con la conseguenza che solo nel primo caso decorre un nuovo termine prescrizionale.

La questione è stata espressamente affrontata dalla Corte d"Appello di Campobasso in un"azione risarcitoria per danni conseguenti a trasfusioni di sangue infetto, che avevano causato alla vittima un"infezione da epatite virale, tuttavia senza dar luogo ad una vera e propria malattia, tant"è che alla stessa era stato in un primo tempo negato l"indennizzo di cui alla legge 210 del 1992.

Successivamente, a seguito di domanda di "aggravamento", presentata circa 10 anni dopo la trasfusione e diversi anni dopo la scoperta dell"infezione, la Commissione Medica confermava l"esistenza di una malattia epatica conclamata, riconoscendo per tale ragione la spettanza dell"indennizzo, ascrivibile ad una delle 8 categorie di legge.

 

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Nella successiva causa di risarcimento del danno, promossa dalla danneggiata nei confronti del Ministero della Salute, tale evoluzione dell"originaria infezione da HCV assume rilevanza fondamentale, in quanto i giudici ritengono che il momento iniziale di decorrenza della prescrizione non possa coincidere con la presentazione della prima domanda di indennizzo (non essendosi sino a quel momento verificata alcuna malattia, né potendosi percepire da parte del danneggiato alcuna conseguenza dannosa), bensì dalla presentazione della successiva domanda di "aggravamento" in quanto <<solo da tale data (...) è divenuto chiaramente percepibile, per la paziente, che la malattia era effetto del contagio>>, come sostenuto dal primo giudice.

Sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, la Corte d"Appello di Campobasso respinge l"eccezione di prescrizione svolta dall"Avvocatura di Stato, sulla base delle seguenti considerazioni: <<deve accogliersi quanto rilevato dalla difesa di parte appellata. Invero, come si sostiene dalla giurisprudenza di legittimità citata (…) il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto le lamentate patologie, per fatto doloso o colposo di un terzo, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell"art. 2935 cod. civ., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno e produce l"evento contagioso, o dal momento in cui la malattia si manifesta all"esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (Cass. Sez. Unite 11/1/2008 n. 576), usando l"ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. (..) Ma atteso che, per ritenere la piena conoscenza del danno, come pure afferma la Corte di legittimità, la parte danneggiata deve essere consapevole della malattia e cioè del danno effettivo al fegato, non è alla data della prima domanda amministrativa (...) alla quale deve ritenersi risalire tale conoscenza (tant"è che a quella data la malattia non era ancora insorta e proprio per questo il beneficio dell"indennizzo è stato negato) ma a quando, nel 1998, l"epatite venne diagnosticata alla (…), con conseguente nuova richiesta d"indennizzo, concessole nel 2001. Come affermato dal Tribunale, dunque e come sottolineato dalla Corte di legittimità, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusione o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell"integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell"assunzione di sangue infetto, coincidendo l"evento lesivo non con il contagio, ma con la malattia, cosicché è dal 1998 che la (…) ha avuto piena contezza della malattia stessa, con la conseguente efficacia degli atti interruttivi della prescrizione richiamati nella sentenza impugnata>>.

In conclusione, ai fini della decorrenza della prescrizione, debbono coesistere molteplici elementi, sia sul piano oggettivo (diagnosi della malattia e manifestazione delle sue conseguenze dannose, che spesso insorgono successivamente all"infezione o eventuale aggravamento tale da costituire l"insorgenza di una nuova lesione) sia sul piano soggettivo (consapevolezza da parte del danneggiato di essere affetto da una malattia produttiva di un danno alla propria integrità fisica, nello specifico al fegato, e conoscenza o, comunque, possibilità di percepire con l"ordinaria diligenza tale malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento colposo del terzo, nei cui confronti è possibile proporre l"azione risarcitoria).




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