-  Mazzon Riccardo  -  03/12/2012

PRESCRIZIONE E DECADENZA NEL DANNO DA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE - Riccardo MAZZON

Il diritto al risarcimento si prescrive - si confronti, in argomento, la seguente pronuncia, con la quale, la Corte ha confermato la condanna del produttore di un ponteggio a due mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni e al pagamento della provvisionale: due operai erano caduti da un macchinario costruito dalla sua azienda, che era stato poi montato in una configurazione rivelatasi pericolosa; respinta l"eccezione di decadenza formulata rispetto al risarcimento delle vittime sul rilievo che il corrispondente diritto, in base al d.P.R. n. 224/88, si sarebbe estinto essendo trascorsi dieci anni dal giorno in cui il produttore aveva messo in circolazione il macchinario che aveva causato il danno:

"con il d.P.R. n. 224/88 è stata data attuazione in Italia alla direttiva Cee 1985/374 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità da prodotto difettoso; l'introduzione della nuova normativa non ha però comportato il venir meno delle opportunità di tutela già previste dai singoli ordinamenti nazionali, lasciando impregiudicata la facoltà di scegliere tra la nuova disciplina e le forme di responsabilità già previste dal diritto comune, ciascuna azionabile secondo i rispettivi presupposti. Viene dunque in rilievo anche la responsabilità civile da reato di cui all'art. 185 c.p., e trova applicazione, l'art. 2947, 3 co., c.c., che stabilisce termini più lunghi di prescrizione per il risarcimento del danno derivante da reato, " (Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2008, n. 30818, DeG, 2008; CEDCP, 2008, rv 241958; CP, 2010, 3, 1083) -,

in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile; nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria:

"posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224/88 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto, la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli art. 13 e 14 dello stesso d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale, risultando ben distinto l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del "neminem laedere", al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale, e che implica, tra l'altro, la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi ex art. 4 quando il produttore non sia individuato" (Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2010, n. 13432, DeG, 2010; FI, 2011, 2, 523) - cfr. amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012

Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore - o l'importatore nella Unione europea - ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno; anche la Corte di giustizia delle Comunità Europee, in argomento, ha chiarito che l'art. 11 direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 n. 85/374/Cee, in tema di riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un'altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un "produttore" ai sensi dell'art. 3 della direttiva sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro detto termine contro un'altra persona:

"in effetti, fatta salva l'eventuale applicazione del diritto della responsabilità contrattuale od extracontrattuale ovvero un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva 85/374, applicazione che la direttiva non pregiudica come risulta dal suo art. 13 e dal tredicesimo "considerando", il produttore è esonerato da responsabilità, a norma dell'art. 11, alla scadenza del termine di dieci anni decorrente dalla data di immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi, a meno che nel corso di tale periodo non sia stato avviato nei suoi confronti un procedimento giudiziario" (C. giust. CE, grande sezione, 2 dicembre 2009, n. 358, RDFa, 2010, 2, 357; RCP, 2010, 10, 2000; RDFa, 2010, 2, 357 – conformemente, non incorre nella presunzione di responsabilità ex art. 1 comma 4 d.P.R. n. 224 del 1988 chi non sia produttore del farmaco ma semplice distributore dello stesso, confezionato con indicazione precisa del produttore (nella specie, la società distributrice in Italia di farmaco prodotto da diversa società, con sede in Francia, è stata esentata dalla presunzione di responsabilità di cui al d.P.R. n. 224 del 1988, e chiamata a rispondere del danno subito dall'utente del farmaco secondo la generale previsione dell'art. 2050 c.c.): Trib. Roma 20 aprile 2002, GM, 2002, 1254),

la decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile; l'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

 




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