-  Storani Paolo  -  08/01/2012

PRESCRIZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA: L'ART. 2952 C.C. - Paolo M. STORANI

"PRESCRIZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA: MODIFICA DELL"ART. 2952 C.C. E IUS SUPERVENIENS" – Paolo M. STORANI

 Quando mi capita di parlarne in pubblico, l"uditorio sbarra gli occhi: tutti sembrano ignorare che l"importante art. 2952 del Codice Civile è stato modificato nel secondo comma (dal Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge n. 166 del 27 ottobre 2008).

La nozione è di tutto riguardo stante l"immenso cono precettivo della norma sulla prescrizione: nel processo civile la prescrizione integra un"eccezione preliminare di merito, da sollevare con tempestività ad opera di chi nutre interesse al suo recepimento, nei termini di rito e di legge, a pena di decadenza.

L"accoglimento dell"eccezione di prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte all"accertamento dell"esistenza del diritto azionato.

La riforma del 2008 ha inciso, raddoppiandolo, il termine di prescrizione per così dire generale, vigente in materia assicurativa.

Non più un anno come era stato per quasi sessant"anni e come rimane in vigore per il diritto al pagamento delle rate di premio, ma ora due avuto riguardo a quel che a noi, che di mestiere non siam assicuratori, per "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione …"

E la cosa non è di poco significato per una materia in cui, come stava inciso sui magnifici orologi a pendolo dell'artigianato del ...tempo che fu, tempus fugit!

Il termine più lungo per il diritto sorgente dal contratto di assicurazione, quale ne sia il contenuto e la natura, si applica a far data dal 28 ottobre 2008 e questo i lettori di "Persona e Danno" lo hanno appreso immediatamente, a tempo debito, dalla nota di Antonello NEGRO.

Se intendete affrontare una problematica – rompicapo, domandatevi che cosa accade alla fattispecie che si ponga a metà del guado: il termine di prescrizione era già in cammino quando si poteva già far valere (vale a dire, si poteva esercitare) il diritto, a lume dell"art. 2935 Codice Civile: "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Poniamo che era decorso tutto intero l"anno e, zac!

Interviene la modifica del 2008: ce ne potremmo giovare?

Certamente no: infatti, una volta spirato sotto la vigenza della vecchia normativa annuale il termine per l"appunto di un anno, il diritto sorto è ormai ineluttabilmente estinto per prescrizione.

Ahinoi, ogni manovra rianimatoria sul caro fascicolo estinto è destinata all"insuccesso per l"insensibilità dei diritti quesiti alle vicende successive al maturare della prescrizione sotto la precedente disciplina.

Il secondo caso mi vede più possibilista: il diritto è sorto (exordium praescriptionis) sotto la vecchia normativa annuale, sono trascorsi undici mesi dall"ultima interruzione della prescrizione (efficacia interruttiva) e rinnovo la diffida, sempre facendo attenzione a che sia rivestita di contenuto intimativo.

A mio sommesso orientamento, ma non mi pigliate in fede perché la materia è delicatissima e suscita perplessità, da quel momento si potrebbe sostenere l'effetto di prolungamento, ad opera dell'interessato alla durata del termine prescrizionale, quand"anche il diritto sia sorto sotto la vigenza annuale.

Insomma, la parte interessata può quanto meno …tentare di avvantaggiarsi del raddoppio dettato dallo jus superveniens.

Non è impossibile imprimere (o cercare di farlo, con un ragionamento giuridico che il giudice potrebbe premiare se bene impostato) un"efficacia retroattiva, anche se esistono tesi dissenzienti, ancorate al principio della irretroattività delle norme di tipo sostanziale, quali sono quelle sulla prescrizione.

Non comprendo, però, perché la riforma che abbrevia i termini possa incidere negativamente sulle posizioni già sorte, mentre quella che li allunga non possa avvantaggiare le posizioni ancora vive e vitali: in proposito, ogni obiter dictum della Cassazione, ed in particolare quello delle Sezioni Unite dell'11.01.2008, n.581, non pare decisivo nel ragionamento pro o contro l'effetto espansivo.

Oltretutto, in quel caso sui due piatti della bilancia c'erano effetti eterogenei, risvolti civilistici ed aspetti penali.

Nel nostro sussiste omogeneità, che porterebbe a concludere per un eguale trattamento per tutte le posizioni ancora in vita.

Ad ogni buon conto, per star tranquilli, interrompiamo la prescrizione nell"anno e così tagliamo la testa al toro!




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