-  Mottola Maria Rita  -  25/06/2014

PRESCRIZIONE SBAGLIATA, NASCITA INDESIDERATA – Maria Rita MOTTOLA

Notizia recente: il Tribunale di Milano condanna un medico che aveva prescritto per errore un cerotto ormonale anziché un cerotto anticoncezionale, al risarcimento del danno quantificato in 400 € al mese per vent"anni, ritenuta una somma necessaria per il mantenimento del figlio nato per sbaglio. La difesa del sanitario ha anche sostenuto un concorso di colpa nella condotta della paziente che non ha letto "il bugiardino" rendendosi conto dell"errore. Il Tribunale ha concluso che è condotta che non può essere pretesa dal paziente. Dall"articolo giornalistico si può ancora dedurre che il medico si è difeso sostenendo che la paziente non aveva specificato la richiesta di un medicamento anticoncezionale. Ma questo è questione probatoria che non può essere esaminata in assenza di lettura della motivazione.

Piuttosto si può analizzare e discutere sull"esistenza del danno da un lato e sulla quantificazione del danno stesso dall"altro.

Anche accertato l"errore e accertato che la paziente avesse effettivamente chiesto un farmaco perché non desiderava una gravidanza resta da verificare se esista un danno. I genitori hanno scelto di portare a termine la gravidanza e si immagina che tale scelta sia stata ragionata e meditata. La nascita di un figlio è un danno? O un"opportunità, una ricchezza, una gioia? Forse il Tribunale non doveva accertare che effettivamente è sopraggiunto un danno reale e non ipotetico, asserendo che la nascita non desiderata sia sempre e solo un danno. Non è necessario verificare nei fatti e nel caso specifico che i genitori siano stati danneggiati per esempio con un aggravarsi di un disturbo fisico o psichico, che abbiamo dovuto abbandonare un"attività appena iniziata che prometteva risultati eccellenti, hanno dovuto acquistare una casa differente perché quella occupata non era idonea ad allevare un figlio, abbiano dovuto abbandonare uno sport o altra occupazione incompatibile con essere genitori.

Insomma si ritiene che non possa affermarsi che la semplice nascita di un figlio sia un danno in sé.

E" forse per questo motivo che il Tribunale non si è avventurato nel qualificare il danno come non patrimoniale ma si è limitato a sostenere che il danno poteva qualificarsi come patrimoniale. Da tale qualificazione il giudice ha quantificato il danno una somma corrispondente al mantenimento del figlio sino al raggiungimento dei vent"anni, in altre parole, asserendo che il danno subito corrisponde a quanto i genitori dovranno esborsa per le spese quotidiane non previste e non volute.




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