-  Redazione P&D  -  19/02/2016

Presunzione di vincolo archeologico su un terreno limitrofo - Cons. Stato 334/2016 - Michela Macalli

- vincolo archeologico

- terreno limitrofo

- presunzione di interesse


Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al vincolo archeologico apposto su un terreno di proprietà privata, accogliendo il ricorso promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, in riforma ad una sentenza del Tar della Campania.

Secondo il Tar il vincolo di interesse culturale su una particella di terreno di proprietà privata non poteva essere apposto in quanto, su di esso, non erano presenti resti archeologici, ricadendo invece gli stessi all"esterno del perimetro della particella. In buona sostanza, il vincolo archeologico insisteva sulla particella adiacente ("sul fondo del vicino").

A riforma della sentenza, il Consiglio di Stato muove da due considerazioni.

In primo luogo, si ritiene che, in tema di vincolo archeologico, sia legittima l"estensione del vincolo da parte dell"amministrazione statale ad intere aree archeologiche qualora i ruderi presenti siano particolarmente importanti e costituiscano un complesso unitario ed inscindibile. Verificandosi tali condizioni, è giustificato il sacrificio degli interessi dei proprietari privati delle aree, sacrificio che deve comunque essere proporzionato rispetto alla finalità di interesse pubblico.

In secondo luogo, vige una presunzione di interesse culturale e archeologico anche su reperti non ancora ritrovati, rendendo necessario e giustificando l"estensione del vincolo anche ad aree, limitrofe, nelle quali non siano visibili reperti.Secondo il Consiglio di Stato non è necessario infatti che tali beni archeologici siano portati alla luce affinché su di essi possa essere imposto un vincolo, e ciò soprattutto qualora si tratti di un"area abitata nell"antichità. In quest"ultimo caso, le esigenze di tutela impongono di salvaguardare non solo i reperti in sé ma tutta la complessiva superficie sulla quale si sviluppava l"insediamento urbano.

Nella fattispecie in esame, si rileva che la particella di terreno si inserisce in una vasta zona di interesse archeologico (la collina di Varano), luogo di un antico insediamento urbano e per tale fatto non è necessario che vi siano fisicamente dei reperti archeologici su di essa affinché possa essere sottoposta a vincolo: è sufficiente le presunzione che tali beni possano essere presenti.

A ciò si aggiunge che, già con D.M. del 23 ottobre 1962, tale particella era stata sottoposta a tutela conservativa, in quanto facente parte dell"intera area collinare sulla quale insistono tre ville monumentali e vari reperti antichi. Tale provvedimento era stato regolarmente trascritto e pertanto conosciuto dal proprietario privato.

In definitiva, la recente pronuncia del Consiglio di Stato conferma l"orientamento delle pronunce precedenti (Cons. Stato n. 805/2005; Cons. Stato n. 522/2013): nel caso di vincolo archeologico, non è necessaria la presenza materiale del bene da tutelare, bastando solo un presunzione della sua esistenza all"interno di un"area archeologica.




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