-  Farina Massimo  -  16/01/2012

PRIVACY: Le recentissime novità contenute nel L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Massimo FARINA

Il Governo italiano, impegnato nella manovra cosiddetta "salva Italia", ha emanato il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201[1], successivamente convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 [2], il cui articolo 40, comma secondo, contiene importanti novità in materia di trattamento dei dati personali.

Si tratta di modifiche rilevanti dotate di forza dirompente e rivoluzionaria rispetto all"attuale assetto normativo. Questo il testo del secondo comma dell"art. 40 suddetto:

"Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all"articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile".

b) All"articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l"ente o l"associazione" sono soppresse.

c) Il comma 3-bis dell"articolo 5 è abrogato.

d) Al comma 4, dell"articolo 9, l"ultimo periodo è soppresso.

e) La lettera h) del comma 1 dell"articolo 43 è soppressa".

La più rilevante novità sta proprio nella definizione di "dato personale", che, in questa versione rinnovata, comprende soltanto le informazioni riferite alle persone fisiche e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni [3]. Tutte le altre novità sono concentrate sulla figura dell""interessato"[4] (cioè sul soggetto al quale si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento), che ora (ovviamente) è soltanto la persona fisica.

Così, la persona giuridica (sia essa una società, un ente o un"associazione) fuoriesce, quasi totalmente, dalla sfera di applicabilità del D.Lgs. n. 196/03.

Qualche timido passo, in tale direzione, era già stato compiuto con il Decreto sviluppo [5], attraverso la novella inserita al terzo comma bis, dell"art. 5 D.Lgs. n. 196/03; l"ambito di operatività del Codice della privacy veniva fortemente ridimensionato, e si escludeva la sua applicabilità alle operazioni di trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell"ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili.

Con il ridimensionamento della definizione di "dato personale" e di "interessato", il terzo comma bis, dell"art. 5 non ha più ragione d"esistere e infatti l"art. 40 del neonato Decreto Legge lo ha espressamente abrogato.

Alla persona giuridica (quale interessato al trattamento) faceva riferimento anche il quarto comma, dell"articolo 9, che a proposito dell"esercizio dei diritti indicati all"art. 7, recitava quanto segue: "se l"interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti". Questo periodo è stato completamente soppresso e l"unico soggetto che può esercitare i diritti suddetti è esclusivamente la persona fisica (che è l"unico interessato superstite). Nello stesso senso, anche in relazione ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, è stato eliminato ogni riferimento ai " dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni" (art. 43, primo comma, lettera h).

Ebbene, al di là delle valutazioni sull"opportunità di estromettere le persone giuridiche, le novità introdotte appaiono, fin qui, armoniche e lineari ma dall"analisi contestuale dell"intero impianto normativo contenuto nel D.Lgs. n. 196/03 si evince che i riferimenti alle persone giuridiche non sono completamente spariti; non è chiaro se ciò sia frutto di una precisa scelta ovvero di disattenzione dovuta alla fretta di adottare un provvedimento caratterizzato da necessità e urgenza.

In primo luogo, va evidenziato che le persone giuridiche conservano il ruolo di "titolare" (art. 4, primo comma, lettera f,
D.Lgs. n. 196/03) e di "responsabile" (art. 4, primo comma, lettera g,
D.Lgs. n. 196/03) del trattamento e continuano, così, limitatamente ai rapporti con le persone fisiche (ogni volta che trattano i dati di queste), ad essere obbligate ad eseguire tutti gli adempimenti imposti dal Codice della privacy.

Allo stesso modo, anche nella definizione di "abbonato" (art. 4, secondo comma, lettera f, D.Lgs. n. 196/03) permane il riferimento alle persone giuridiche, enti o associazioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di applicabilità anche alle persone giuridiche delle seguenti disposizioni:

- art. 122, su archiviazione e monitoraggio di informazioni sul terminale dell"abbonato e dell"utente;

-art. 126, in materia di localizzazione;

- art. 129, in riferimento agli elenchi);

- art. 130 commi 3-bis e 3-ter, sul telemarketing.

Viene a delinearsi, così, una posizione anomala per le persone giuridiche (e per gli enti in generale), le quali, da una parte, non possono più considerarsi soggetti "interessati" e dall"altra conservano il ruolo di "abbonati", con la conseguente difficoltà di accedere alla tutela per gli abbonati che non siano anche "interessati".

 

[1] DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l"equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6-12-2011 - Supplemento Ordinario n. 251.

[2] Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l"equità e il consolidamento dei conti pubblici" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276.

[3] La versione novellata dell"articolo 4, comma 1, lettera b), D.lgs. 196/03 è la seguente: «"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

[4] La versione novellata dell"articolo 4, comma 1, lettera i, D.Lgs. n. 196/03 è la seguente: «"interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali».

[5] D.L. 13 maggio 2011 , n. 70 convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011.

 




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