-  Redazione P&D  -  14/05/2011

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE: ESENZIONE DEL TERMINE EX ART. 482 C.P.C. - RM

L'articolo 482 del codice di procedura civile
(“....articolo così modificato dall'art. 88, D.Lgs. 19.2.1998, n. 51 - G.U. 20.3.1998, n. 66, S.O. -, con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16.6.1998, n. 188; il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Termine ad adempiere - Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.»....” - n.d.r.)
precisa come non si possa iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; precisa, altresì, come il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, possa autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza (in tal caso, l'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi).
Il terzo comma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, peraltro, dispone che, nei casi in cui consente la provvisoria esecuzione,
“.....in base al coordinamento dei vari commi dell'art. 642 c.p.c., la facoltà di autorizzare l'esecuzione del decreto ingiuntivo senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 dello stesso codice è connessa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo e, quindi, riservata allo stesso giudice della ingiunzione, senza alcun riferimento alla competenza per la successiva esecuzione forzata....”;
Cassazione civile, sez. III, 02 dicembre 1986, n. 7118 Sigalini c. Varco Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 12
il giudice (che emette il decreto: cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482:
“...nel procedimento monitorio l'autorizzazione all'inizio dell'esecuzione senza il rispetto del termine di cui all'art. 482 c.p.c. deve essere appositamente concessa dal giudice che emette il decreto come dispone l'art. 642 stesso codice. (Nella specie era stata proposta opposizione agli atti esecutivi sull'affermata nullità del decreto in quanto la immediata eseguibilità era stata autorizzata dal giudice del medesimo e non dal capo dell'ufficio competente all'esecuzione come dispone l'art. 482 c.p.c.)....”.
Cassazione civile, sez. III, 02 dicembre 1986, n. 7118 Sigalini c. Varco Giust. civ. 1987, I,2606.




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