-  Redazione P&D  -  26/08/2016

Procura generale e amministrazione di sostegno - Decreto GT Novara 4 agosto 2016 - Daniela Infantino

Nel decreto del Giudice Tutelare di Novara del 4 agosto 2016, viene analizzato, in modo capillare e approfondito, il problema dell"accoglimento del ricorso e la nomina di una amministratore di sostegno in sostituzione di una pre-esistente procura generale; in particolare, se si possa procedere alla nomina dell"amministratore di sostegno nella stessa persona del procuratore generale.

Dall"attenta analisi fatta dal Giudice Tutelare, e secondo un orientamento già espresso dal Tribunale giuliano, "la titolarità di una procura generale non impedisce l"accoglimento del ricorso e la nomina della stessa persona dotata di procura", dissentendo così da altro orientamento (Tribunale di Modena 23.12.2008), che ritiene ultroneo il provvedimento di nomina di ads in presenza di procura generale.

La nomina avrebbe peraltro lo scopo di "istituzionalizzare" l"attività gestoria già compiuta dal procuratore generale, sottoponendo il suo operato al controllo dell"Autorità Giudiziaria.

Viene altresì rilevato il problema del coordinamento della rinuncia al potere rappresentativo conferito al soggetto con la procura generale in luogo del "nuovo potere" conferito allo stesso soggetto con la nomina dell"amministratore di sostegno. Nel caso di specie il procuratore generale, sentito dal Giudice, si dichiara disposto ad accettare la sua futura eventuale nomina quale amministratore di sostegno, in tal modo rinunciando implicitamente al potere rappresentativo che gli era stato conferito con la procura generale.

A rafforzare il ragionamento fin qui svolto, la mandante/beneficianda, con atto notarile separato, aveva altresì designato, ai sensi dell"articolo 408 c.c., quale suo futuro amministratore di sostegno, lo stesso soggetto da lei nominato procuratore generale.

Fin qui dunque tutto bene! Nel prosieguo della motivazione, alla luce della valutazione del medico legale, effettuata cinque mesi prima del rilascio della procura generale e con contestuale atto separato di designazione anticipata di ads ai sensi dell"art.408 c.c., e dalla quale emerge "un quadro clinico ingravescente", nonché dall"esito dell" audizione, in cui la mandante/beneficianda non è stata in grado di rispondere alla domanda circa l"esistenza di "qualcuno a cui vorrebbe che fosse affidato il compito di essere il suo amministratore di sostegno", il Giudice Tutelare non ritiene di poter considerare "espressione di una volontà consapevole ed incondizionata della beneficiaria" la designazione del procuratore generale quale amministratore di sostegno. Decide dunque, nell"interesse della beneficianda, di discostarsi, e di nominare altro soggetto che viene individuato in un professionista di "fiducia del Tribunale", anche in considerazione della notevole consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare della beneficianda.

Il decreto capillarmente indica i poteri/doveri dell"ads, i limiti di spesa, l"obbligo del rendiconto, sui quali non occorre soffermarsi. Risolve il problema della potenziale sovrapposizione della nomina di ads con la pre-esistente procura generale applicando l"articolo 1722, primo comma, numero 4, del codice civile, ovvero estinzione del mandato per interdizione o inabilitazione del mandante, fattispecie applicabile all"istituto dell"amministrazione di sostegno in virtù del richiamo contenuto nell"articolo 411 c.c., in quanto nel decreto di nomina il GT dispone "l"ablazione della capacità di agire della persona beneficiaria per ogni negozio e atto economico-patrimoniale".

Si potrebbe muovere solo una "piccola" osservazione: quale il motivo che ha spinto il GT ha non tener conto della volontà della mandante/beneficianda esternata a mezzo della procura generale e nell"atto di designazione anticipata? Quale la necessità di nominare un"altra persona?

La ratio della legge sull"ads non è forse quella che la volontà del soggetto fragile DEVE essere sempre rispettata? La finalità è quella di valorizzare la volontà del soggetto. Anche nel caso in cui vi siano delle "ombre", il GT deve tener conto della indicazione data dal soggetto. Citando il prof. Paolo Cendon, "anche lo schizofrenico può scegliere la sua dentiera".

La chiave di volta che sta alla base dell"istituto deve sempre essere l"interesse del beneficiando, tutelando le sue esigenze, senza comprimerle. Dando voce ai suoi desiderata, attivando quella che deve essere una protezione, un dare e non un togliere, un puntello gestorio, un angelo custode.

La sovranità come un "bene": valorizzare, incoraggiare, prendere atto del vissuto della persona, per poter puntare a obiettivi di benessere per il soggetto debole. Il GT deve ascoltare quanto occorre al beneficiario, mirando a conoscere i suoi bisogni e le sue aspirazioni. La scelta dell"ads deve ricadere su una persona equilibrata, dotata di "testa e di gambe".

Dunque se non vi sono gravi motivi, il soggetto designato deve essere preferito ad altri. Nel caso di specie il mandatario/futuro ads era legato da un rapporto di vecchia data con la mandante/beneficianda, risultava affidabile anche sul piano gestionale, ("da più di un decennio la assiste..come professionista e, successivamente, a titolo di amicizia, ed ora a titolo di procuratore"). Il fil rouge che legava la beneficianda con il futuro amministratore di sostegno (da lei nominato) era abbastanza chiaro: un rapporto di stima, di fiducia, che avrebbe dovuto proseguire seppur sotto altra veste.

Il GT sembra ancorare la sua decisione di dissentire dalla indicazione data dalla beneficianda esclusivamente con riguardo alla mancanza di lucidità. E allora perché non tener conto dell"attività svolta dal Notaio rogante? Il notaio, come è noto, riveste una duplice funzione di libero professionista e di pubblico ufficiale: egli funge da cerniera tra gli interessi delle parti, la cui tutela è proprio nella funzione notarile. Il notaio deve, ai sensi del secondo comma dell"art. 47 della Legge notarile, indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell"atto. Preciso e severo interprete della volontà delle parti, egli si deve accertare che quello che le parti vogliono (e non solo quello che dicono) corrisponda esattamente alla loro volontà. Ha il potere-dovere di rivolgere alle parti tutte quelle domande che gli consentano di accertare: se le parti hanno in quel momento la capacità di intendere e quella di volere e se sono in condizioni psico-fisiche di esprimere liberamente la loro volontà.

Ne consegue dunque che il Notaio non può ricevere atti da parte di persone che non siano capaci di intendere e di volere, o che più semplicemente non siano in grado di rispondere agli accertamenti di cui sopra.

Ma forse è solo una questione "de jure condendo"….




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