-  Redazione P&D  -  14/09/2012

PROFILI PROCEDIMENTALI DELLAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Roberto MASONI

Il procedimento di nomina dell"amministratore di sostegno trova disciplina di governo nel codice civile (artt. 404, 405, 406 e 407) ed in quello di procedura (art. 720 bis).

In termini sintetici e riassuntivi emerge che il procedimento è semplificato e gli snodi processuali sono deformalizzati, ridotti al minimo indispensabile; lo stesso è dominato dall"impulso officioso, cosicché dopo la sollecitazione iniziale di parte, tutto procede automaticamente, senza necessità di un ulteriore stimolo; il provvedimento conclusivo non ha veste formale di sentenza ma è un agile decreto (da pronunziare nei successivi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso; art. 405, 1° comma., c.c.).

La disciplina di governo del procedimento non è unicamente contenuta nel codice sostanziale, dal momento che una disposizione della procedura, sotto la rubrica "Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno", rinvia in termini generali alla disciplina dettata per il processo di interdizione ed inabilitazione, per quanto nei limiti della compatibilità ("ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione": art. 720 bis c.p.c., inserito dall"art. 17, 2° co., l. 9 gennaio 2004, n. 6).

Da un punto di vista storico la prima bozza Cendon scarsa attenzione prestava ai profili processuali dell"amministrazione di sostegno, dato che lo sviluppo dinamico dell"intero procedimento era compendiato in una sola previsione contenuta nell"art. 17 intitolata al "Procedimento", una disposizione assai succinta oltre che lacunosa. In essa si precisava che, "ove possibile", il giudice doveva sentire l"interessato, far luogo alla nomina di un consulente tecnico "quando le condizioni della persona lo richiedano", consultare i soggetti indicati dal 4° co dell"art. 407 e disporre, anche d"ufficio "i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi del disabile e assumere le necessarie informazioni".

En passant, si chiariva che il procedimento apparteneva alla giurisdizione volontaria.

Solo nel corso dei lavori preparatori della legge le lacune riscontrabili nella disciplina processuale sono state in larga misura colmate, peraltro spalmando la disciplina procedurale tra codice civile e codice di rito; in tal modo, però suscitando molteplici interrogativi cui non è agevole fornire convincente risposta.

La regola di rinvio generale rinvenibile nell"art. 720 bis c.p.c. venne introdotta nel corso dei lavori parlamentari di approvazione della l. n. 6 del 2004, da parte della Commissione Giustizia del Senato, su proposta del relatore, sen. Zancan, nella seduta del 20 dicembre 2001. Il dato normativo evidenzia che le regole dettate per il processo di interdizione e inabilitazione richiamate nei limiti della compatibilità per la disciplina del procedimento di amministrazione di sostegno troverebbero giustificazione secondo parte della dottrina nella "profonda affinità" intercorrente tra procedimento di interdizione e procedimento di amministrazione.

Uno dei primi studiosi dei profili processuali della legge all"epoca ancora in itinere, ad un convegno romano tenutosi il 20 giugno 2002 su "Capacità ed autonomia delle persone", spiegava che: "tale scelta riflette la sostanziale identità dell"oggetto e degli scopi dei due procedimenti, un"identità che trova punti di significativa divergenza quasi soltanto nella forma del provvedimento conclusivo e nella disciplina dei gravami: una sentenza appellabile, nell"interdizione: un decreto reclamabile nell"amministrazione di sostegno, ma l"uno e l"altro inseriti in una rete procedimentale che conosce la suprema garanzia del ricorso per cassazione"

In forza di questa premessa teorico-metodologica, la disciplina procedimentale venne collocata in due testi normativi distinti, il codice civile e quello di procedura, scarsamente chiara ed ancora meno coerente, suscitando nell"interprete un"impressione di disordine, pressappochismo e scarsa coerenza sistematica. L"originario disinteresse legislativo per gli assetti processuali dell"amministrazione di sostegno era riscontrabile sin dalla bozza primigenia, la quale, però, per quanto eccessivamente stringata, non suscitava gli interrogativi che la disciplina vigente suscita nell"interprete.

Le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo istituto, in forza di queste premesse metodologiche, avevano evidenziato l"omogeneità strutturale e funzionale che intercorrerebbe tra amministrazione ed interdizione; omogeneità riscontrabile, tanto sotto il profilo processuale, quanto sotto quello sostanziale.

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 Relazione all"incontro di studio "Il punto sull"amministrazione di sostegno a otto anni dall"entrata in vigore della legge 6/2004" (Roma 16 -18 gennaio 2012)




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