Deboli, svantaggiati  -  Paolo Cendon  -  09/06/2022

Progetto di modifica del diritto delle persone fragili

  1. Necessità di abrogare l’interdizione

               A quasi vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004 sono maturi, oggi, i tempi per far luogo all’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione.

               Non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi la conservazione nel c.c. dei due vecchi modelli ‘’incapacitanti’’.

               E anzi tale abrogazione è divenuta non più rinviabile per un ordinamento che voglia dirsi attento, senza riserve, ai diritti fondamentali dell’individuo - quali in primo luogo la dignità personale e il diritto al sostegno.

               Una chiara indicazione proviene, in tal senso, dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Osservatorio ha, in particolare, elaborato un documento   nel quale riferisce circa le osservazioni e istanze formulate dal Comitato Onu, riguardo   all’attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. 

               La preoccupazione del Comitato è che si continui oggi a ‘’perpetuare la sostituzione’’ della persona disabile, mediante il ricorso a un tutore, per quanto concerne le decisioni da assumere. La raccomandazione è nel senso di abrogare, in concreto, tutte le norme che permettano siffatta sostituzione, per giungere ad assetti imperniati su   un presidio autentico del processo decisionale.

               Sulla base di dette istanze l’Osservatorio passa in rassegna – con la lente di ingrandimento – le tre misure difensive   contemplate oggi nel codice civile; ciò allo scopo di vagliarne la compatibilità con le indicazioni del Comitato.

               Riguardo all’interdizione, in particolare, l’Osservatorio così si esprime: “Sicuramente la prima delle tre misure di protezione giuridica (interdizione) deve essere abrogata, visto che prevede la sostituzione della persona con disabilità da parte del tutore nominato dal Giudice sempre e per l’esercizio di qualsiasi diritto, patrimoniale e non (incluse le scelte esistenziali: dove vivere, ecc.) parlandosi in tal caso di ‘rappresentanza esclusiva’ (il tutore compie gli atti da solo e firmando in nome e per conto della persona interdetta)”.

               Tale passaggio condensa in poche parole il d.n.a. dell’interdizione, ovverossia il taglio espropriativo e di totale rimpiazzo gestionale per la creatura in difficoltà; la quale si trova collocata dal Tribunale – come spesso vien detto – entro una maglia equivalente alla morte civile. Con l’interdizione la persona in ombra viene infatti dichiarata, urbi et orbi, legalmente incapace di agire, ciò che comporta un'estromissione dalla possibilità di compiere qualsivoglia atto produttivo di effetti giuridici (contratti anche semplici, atti di natura personale, come il matrimonio o il riconoscimento di un figlio)




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati