-  Mazzon Riccardo  -  24/06/2013

PROPOSIZIONE SIMULTANEA DELLE AZIONI DI MANUTENZIONE E REINTEGRAZIONE E DISTANZE TRA COSTRUZIONI - RM

L'azione di manutenzione può essere senz'altro proposta contestualmente a quella di reintegrazione:

"in tema di azioni a difesa del possesso è consentito al giudice, nell"esercizio del potere di interpretazione della domanda e di qualificazione dei fatti sottoposti alla sua valutazione, disporre la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, dal momento che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è implicita l"istanza di manutenzione" Tribunale Messina, sez. I, 24/09/2005 - Redazione Giuffrè 2007- vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011

Le violazioni delle distanze legali tra costruzioni, anche riguardanti vedute,

le violazioni delle distanze legali tra costruzioni - al pari di qualsiasi atto del vicino idoneo a determinare situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di una servitù - sono denunciabili ex art. 1170 c.c. con l'azione di manutenzione nel possesso, costituendo attentati alla libertà del fondo di fatto gravato, e, pertanto, turbative nell'esercizio del relativo possesso (fattispecie in tema di creazione di affacci e vedute in parte inesistenti, in parte preesistenti ma accresciute) Cassazione civile, sez. II, 29/11/2004, n. 22414 Sandrini c. Bertolaso Lunardi Giust. civ. Mass. 2005, 1 – conforme - Tribunale Monza, 11/03/2004 M.R. e altro c. Soc. I Giur. Merito 2005, 1, 78 - conforme - Cassazione civile, sez. II, 24/11/2003, n. 17868 De Ciantis c. Di Bona Giust. civ. Mass. 2003, 11 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto

non vanno contestate attraverso l'azione di reintegrazione,

se la violazione dei limiti legali di buon vicinato non può essere repressa sul piano possessorio con l'azione di reintegrazione, perché lo spoglio postula una privazione del possesso, inconcepibile nel mero fatto della costruzione dei balconi e di apertura di finestre a distanza illegale, l'inosservanza dei detti limiti può, tuttavia, concretare una molestia possessoria al vicino, tutelabile con l'azione di manutenzione, in quanto rivolta a far valere l'interesse a preservare sia in via provvisoria che definitiva l'integrità del fondo Cassazione civile, sez. II, 05/08/1983, n. 5261 Scrocca c. Scrocca Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 8 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 23/01/1995, n. 724 Albini c. Cond. Il Pino via XX settembre n. 24 Como Giust. civ. Mass. 1995, 133 Riv. giur. edilizia 1995, I, 604 Giust. civ. 1996, I,2407 (nota DE TILLA) 

bensì possono esser represse tramite l'utilizzo dell'azione di manutenzione,

la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo, contro la quale è data l'azione di manutenzione, perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, apporta automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà Cassazione civile, sez. II, 03/07/1998, n. 6483 Piotti e altro c. Zugnaz Giust. civ. Mass. 1998, 1452 - conforme - Cassazione civile, sez. II, 09/12/1996, n. 10935 Accettura c. Carone Riv. giur. Polizia 1998, 483 – conforme -Cassazione civile, sez. II, 09/09/1989, n. 3911 Bellini c. Belli Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 8-9 - Conforme - Pretura Roma, 11/03/1989 Giordano c. Siracusa Temi romana 1989, 116 (nota) – conforme - Cassazione civile, sez. II, 13/12/1979, n. 6506 Marsilli c. Natali Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 12 

anche chiedendo la demolizione dell'opera incriminata:

 la costruzione compiuta in violazione delle distanze legali integra una turbativa del possesso avverso cui è esperibile azione di manutenzione. L'azione di manutenzione consente, se fondata, di ordinare la demolizione della cosa. Cassazione civile, sez. II, 07/08/1990, n. 7978 Coticelli c. Coticelli Giur. it. 1991, I,1,704 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 19/03/1991, n. 2927 D'Alessandro c. Bongiovanni Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 3

 Tali principi hanno trovato abbondante applicazione in giurisprudenza, specie in ambito di trasformazione del tetto in terrazzo (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito, che aveva ritenuto sufficiente, per impedire il ravvicinato affaccio sul fondo dell'attore, dal terrazzo ricavato dal convenuto sul tetto del suo edificio eliminando le tegole, un muretto alto 80 cm, spesso 20 cm, ed un cancelletto alto 110 cm, privo di punte di lancia),

in tema di distanze nelle costruzioni, nel caso di trasformazione del tetto in terrazzo, munito di riparo o ringhiera, che venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale rispetto all'altrui fondo, il comodo affaccio esercitabile su di questo costituisce turbativa del possesso del vicino. Tale possesso è reclamabile con l'azione di manutenzione ed alla predetta turbativa è possibile porre rimedio con l'esecuzione di opere idonee, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito in quanto sorretto da coerente motivazione, ad evitare l'affaccio a distanza inferiore a quella legale Cassazione civile, sez. II, 07/05/2008, n. 11201 Modica c. Vanchieri Giust. civ. Mass. 2008, 5, 675

 collocazione di condotta per il gas,

la violazione delle distanze legali nella collocazione di un tubo (nella specie, di gas) integra una molestia al possesso del fondo finitimo perché, anche quando non ne comprime l'esercizio, importa tuttavia, automaticamente, una modificazione o una restrizione delle relative facoltà Cassazione civile, sez. II, 24/01/2003, n. 1136 Cazzato c. Cazzato Giust. civ. Mass. 2003, 181

pretesa del vicino ad aprire vedute,

l'inosservanza dei limiti legali di buon vicinato, quando si concreti in una lesione attuale allo stato di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, come nel caso in cui il vicino pretenda di aprire vedute a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, costituisce una molestia possessoria e rende proponibile l'azione di manutenzione, intesa a tutelare in via provvisoria e immediata l'integrità del fondo Cassazione civile, sez. II, 26/11/1997, n. 11852 Levati c. Cavalca Giust. civ. Mass. 1997, 2273 – conforme - Pretura Viareggio, 06/06/1996 Massei e altro c. Curcio e altro Giur. it. 1998, 279 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 07/08/1990, n. 7978 Coticelli c. Coticelli Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 8 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 14/02/1987, n. 1620 Masserini c. Bregolin Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 2

 ampliamento e sopraelevazione di edificio,

in tema di azione di manutenzione la configurazione della molestia possessoria postula un comportamento che ponga in serio pericolo il possesso del vicino, con la conseguenza che l'azione è esperibile anche in via preventiva a fronte della minaccia di compromissione del preesistente stato di fatto. Pertanto, nel caso in cui venga denunciato l'ampliamento e la sopraelevazione di un edificio preesistente in violazione delle norme sulle distanze legali, il giudice non può limitarsi, ai fini della determinazione del termine utile per l'esercizio dell'azione, a dare rilievo all'inizio dei lavori in elevazione, ma deve accertare se l'attività anteriore, specie di sbancamento e di posa in opera delle fondazioni, rendendo percepibile la tensione del possesso dovesse considerarsi oggettivamente molesta Cassazione civile, sez. II, 26/05/1994, n. 5162 Soc. Capuzzi immob. c. Serraiocco Giust. civ. Mass. 1994, 722

il possessore di un immobile che chieda la tutela possessoria per turbativa del suo possesso, derivante dalla inosservanza della distanza legale da parte del frontista che intenda sopraelevare sullo stesso fronte sul quale aveva realizzato la sua costruzione di base, in tanto può ottenere la tutela invocata, in quanto dimostri che, in virtù della " prevenzione " della sua costruzione, tra le facoltà incluse nel suo possesso rientra anche quella di pretendere dal frontista che sopraelevi il rispetto della distanza legale, sicché non comporta violazione del divieto di cumulo del petitorio con il possessorio l'indagine del giudice su detta " prevenzione ", volta unicamente ad accertare l'estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela Cassazione civile, sez. II, 26/07/1983, n. 5125 Fiorito c. Genovese Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 7

 distanze dal confine,

l'obbligo di osservare, per le costruzioni dal confine, la distanza stabilita dalle norme tecniche di attuazione di un piano regolatore generale - nella specie art. 49 per il comune di Bari - ai sensi degli art. 11 e 13 l. 17 agosto 1942 n. 1150, è immediatamente precettivo, non modificabile o inapplicabile da o per successive norme di piani particolareggiati, e la violazione è tutelabile, dal vicino leso nel godimento del proprio fondo, anche con l'azione di manutenzione Cassazione civile, sez. II, 25/03/1998, n. 3147 Accettura c. Latorre e altro Giust. civ. Mass. 1998, 663

 costruzione rispettosa delle normative sulle distanze,

non rientra nel concetto di molestia di fatto, tutelabile con l'azione di manutenzione, la costruzione di un manufatto, in conformità delle norme sulle distanze legali che abbia ridotto la luminosità e la veduta di un immobile Tribunale Roma, 02/07/2003 Villari c. Soc. Alberghiera Romana Giur. it. 2004, 1425

canna fumaria,

è esperibile, entro un anno dalla fabbricazione ritenuta normativamente pericolosa (art. 890 c.c.) - nella specie installazione di una canna fumaria - la tutela possessoria prevista dall'art. 1170 c.c. per far cessare la molestia di fatto derivatane, se la "fabbrica" è a distanza inferiore a quella regolamentare Cassazione civile, sez. II, 11/08/1997, n. 7466 Santaguida c. Cosmano Giust. civ. Mass. 1997, 1397

norme regolamentari:

sono integrative delle disposizioni del codice civile sulle distanze fra le costruzioni tutte le norme di regolamenti locali che stabiliscono distanze tra costruzioni non soltanto nell'interesse pubblico di un armonico assetto urbanistico, ma anche allo scopo di disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato ed assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia di fondi limitrofi, con la conseguenza che la violazione di tali norme comporta l'obbligo della riduzione in pristino e consente pure la tutela in via possessoria, mediante l'azione di manutenzione Cassazione civile, sez. II, 07/02/1983, n. 1015 Fogliata c. Libertini Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 2.

 Il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime nelle costruzioni, dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, può proporre, senza alcuna priorità, l'azione petitoria, quella di manutenzione o anche la denunzia di nuova opera (cfr. capitolo quarantaquattresimo del presente manuale):

 il proprietario di un immobile, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze minime nelle costruzioni dettate dal codice civile o dai regolamenti locali, ha facoltà di esperire, a sua scelta, l'azione petitoria, l'azione possessoria e, ove intenda ottenere provvedimenti immediati, il procedimento di nuova opera di cui agli art. 688 ss. c.p.c., senza essere tenuto ad osservare alcun ordine di priorità nella scelta degli indicati strumenti processuali Cassazione civile, sez. II, 29/03/1996, n. 2891 Torasso c. Daniele Giust. civ. Mass. 1996, 459 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 07/08/1990, n. 7978 Coticelli c. Coticelli Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 8

 Inoltre, in argomento, è stato precisato che

 una violazione delle distanze legali nei rapporti di vicinato, oltreché lesione del diritto di proprietà, può implicare anche turbativa del possesso del vicino, Pertanto, in un procedimento di denuncia di nuova opera, nel quale si lamenti che il proprietario confinante abbia intrapreso una costruzione non rispettando il distacco dal confine prescritto dal regolamento edilizio comunale la competenza funzionale del pretore, comunque ricorrente nella fase cautelare diretta alla pronuncia di provvedimenti interdittali, va affermata anche nella successiva fase di merito, qualora, alla stregua delle precisazioni fornite dal denunciante in tale seconda fase, risulti la volontà del medesimo di agire esclusivamente per la manutenzione nel possesso Cassazione civile, sez. I, 02/10/1980, n. 5362 Costa c. Catte Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 10.

 




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