Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  07/11/2021

Protocolli e regolamenti sull'amministrazione di sostegno – Manuele Pizzi

Sicuramente, i protocolli sono un ottimo strumento, funzionali alla disciplina delle prassi locali presso gli uffici giudiziari, oltre a colmare le lacune normative all'interno della vigente disciplina codicistica.

 

Certo, tali ottime iniziative mostrano diversi profili di fragilità: giuridicamente, i protocolli, benché autorevoli restano inidonei a  produrre un'efficacia erga omnes, dato che la loro vincolatività è ricollegabile solo all'appartenenza dell'A.d.S. ad un ordine professionale aderente al protocollo medesimo.

 

Orbene, nell'attuale impianto codicistico dell'amministrazione di sostegno possono essere evinte molteplici lacune normative, tra cui quelle frutto del rinvio ex art. 411 Co 1° c.c.  a determinate disposizioni afferenti alla Tutela dei minori: norme concepite in piena epoca manicomiale (alcune di esse anche di dubbia costituzionalità, per esempio: l'art. 379 co 2° cc.)  oramai inadeguate alla società odierna.

 

Con riguardo al Tavolo Ministeriale, a mio avviso, la scelta migliore sta nel lavorare ad un'integrazione delle Disposizioni Attuative e Transitorie del Codice Civile, ovvero con l'agevole introduzione di un articolo ove si rinvia espressamente a norme di fonte regolamentare per la disciplina speciale  di determinate fattispecie squisitamente civilistiche, per esempio con riguardo alle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 406 c.c. ed anche  del secondo comma dell'art. 410.

 

Per quanto concerne la saggia iniziativa di addivenire ad una disciplina unitaria, con particolare riguardo alla gestione dei rapporti coi centri di salute mentale, entriamo nel campo degli artt. 33 -34 - 35 della L. 833/1978  un articolato molto molto lacunoso in relazione alla considerazione della figura dell'A.d.S., un testo legislativo che necessita, innanzitutto di un aggiornamento, con l'espresso inserimento della partecipazione della figura dell'amministratore di sostegno in tutte le fasi procedimentali dell'accertamento sanitario obbligatorio o del trattamento sanitario obbligatorio (sia nel caso l'A.d.S  sia soggetto promovimento della misura coatta e sia nel caso in un cui ritenga di avanzare opposizione).

 

Secondo me, non è possibile, con l'attuale Legge 833/1978, concepire una disciplina unitaria coi centri di salute mentale  (ogni CSM è un microcosmo a parte). Casomai, appare opportuno stipulare protocolli/Linee Guida locali fra Tribunale - Procura della Repubblica - Dipartimento di Salute Mentale della ASL locale ed Autorità locali di P.S. per tutti quegli aspetti che riguardano la protezione dei sofferenti psichiatrici che siano beneficiari di amministrazione di sostegno.

 




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