-  Redazione P&D  -  04/02/2014

PROTEZIONE SUSSIDIARIA E NOZIONE DI CONFLITTO ARMATO INTERNO: LA CORTE EUROPEA FA IL PUNTO – Sabrina CAPORALE

"La constatazione dell"esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello un livello di violenza tale da originare un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita".

Questo, quanto affermato dalla Corte europea di giustizia, sulla questione pregiudiziale vertente in materia di nozione di conflitto armato interno e protezione sussidiaria.

La vicenda, in verità, originava dalla domanda di asilo che un tale signor Diakitè, cittadino guineiano, proponeva allo stato belga, al fine di ottenere protezione sussidiaria contro la repressione e gli episodi di violenza subiti nel suo paese d"origine a motivo della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato.

È persona "ammissibile alla protezione sussidiaria - dice l"art. 2 direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull"attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta - il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, a causa di tale rischio, o non vuole avvalersi della protezione di detto paese". (…)"Lo status di protezione sussidiaria è accordato allo straniero che non possa essere considerato un rifugiato e che, in caso di rientro forzato nel suo paese di origine, ovvero, nel caso degli apolidi, nel paese di precedente dimora abituale, incorrerebbe nel rischio effettivo di subire un grave danno, (minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o internazionale – art. 15 letera c) direttiva cit.) – e che non possa, ovvero non intenda avvalersi della protezione di tale paese" (art. 48/4 lege del 15 dicembre 1980).

Ebbene, ad una simile richiesta, tanto il Commissaire general, quanto la Commissione belga per il contenzioso in materia di stranieri, rispondeva in senso negativo.

Sennonché ad una seconda domanda di asilo e ad un secondo diniego, la questione veniva portata dinanzi al Conseil d"Etat, ove il sig. Diakitè, tramite il suo difensore di fiducia, denunciava il fatto che la decisione dei giudici belgi, partiva dalla definizione di conflitto armato elaborata dal Tribunale penale internazionale per l"ex Jugoslavia, per constatare la mancanza del requisito di esistenza di un conflitto armato come previsto dall"art. 48/4, paragrafo 2 della legge 15 dicembre 1980 sopra citato.

A dispetto di tutto quanto affermato, il Conseil d"Etat, ebbe modo di rilevare, anche alla luce di quanto espressamente sancito dalla Corte europea di giustizia nella sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaij (C-465/07), che la nozione di "conflitto armato" di cui all"art. 15 lettera c) della direttiva 2004/83/CE potrebbe certamente essere interpretata in modo autonomo, "assumendo un significato diverso rispetto a quello adottato nella giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l"ex Jugoslavia".

Di qui, il dubbio interpretativo e la questione pregiudiziale alla Corte europea di giustizia.

Nella specie, il Conseil d"Etat, con la sua domanda, chiedeva se l"art. 15, lettera c) della direttiva andasse interpretato in modo da ritenere che l"esistenza di un conflitto armato interno debba essere valutato sulla base dei criteri stabiliti dal diritto internazionale umanitario o, se in caso di risposta negativa, quali criteri debbano essere utilizzati per valutare l"esistenza di un simile conflitto ai fini, poi, di determinare se un cittadino di uno Stato terzo o un apolide possa beneficiare della protezione sussidiaria.

… La Corte europea fa il punto.

Il danno definito dall"art. 15, lettera c) – spiega - è costituito da una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ebbene, a tal riguardo, occorre altresì osservare che "il legislatore dell"Unione ha utilizzato l"espressione «conflitto armato interno o internazionale» che però, differisce dalle nozioni poste a fondamento del diritto internazionale, umanitario, il quale distingue da un lato i "conflitti armati internazionali" e, dall"altro, i "conflitti armati che non presentano carattere internazionale".

Ciò – a ben vedere - lascia intendere che il legislatore europeo abbia voluto accordare la protezione sussidiaria non soltanto, in caso di conflitto armato internazionale e di conflitto armato non internazionale, ma altresì, in caso di conflitto armato interno, purché tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata" come sopra descritta.

In altre parole, le definizioni della nozione di conflitto armato accolte dal diritto internazionale umanitario, non mirano ad identificare le situazioni in cui tale protezione sarebbe necessaria. Ma al contrario, l"esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga, eccezionalmente, che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati siano all"origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati i motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di quest"ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (sentenza Elgafaij, cit.).

Ora, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

A fortiori, non è necessario che al momento dell"esame di una domanda di protezione sussidiaria si proceda a una valutazione specifica dell"intensità di questi scontri per determinare, indipendentemente dalla valutazione del grado di violenza che ne deriva, se la condizione riguardante l"esistenza di un conflitto armato sia soddisfatta.

Ne deriva che «l"articolo 15, lettera c) direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull"attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l"esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell"applicazione di tale disposizione quando le forze di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l"intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di vuolenza che imperversa nel territorio in questione».




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film