-  Mazzon Riccardo  -  02/07/2012

PROVA IDONEA A PARALIZZARE LA RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - Riccardo MAZZON

Escluso che la mera circostanza fornita da un processo non abbisognevole di (ulteriore) attività istruttoria possa, di per sé sola, paralizzare la richiesta di provvisoria esecuzione, eventualmente avanzata dal creditore opposto,


"qualora sia stata fatta opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione stessa non può definirsi di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 comma 1 c.p.c. - per cui può essere concessa senz'altro la provvisoria esecutività al decreto opposto -, anche quando la causa non richieda alcuna attività per la decisione, tenuto conto della notoria lunghezza dei tempi dei processi civili" Tribunale Cagliari, 29 aprile 1991 Sigros c. Zerilli Riv. giur. Sarda 1994, 360 nota ZUDDAS -Conforme- Tribunale Cagliari, 15 aprile 1993 Com. Musei c. Di Rienzo Riv. giur. Sarda 1994, 360 nota ZUDDAS – conforme - Tribunale Milano, 01 ottobre 1991 Ghiraldi e altro c. Soc. Invest Riv. dir. proc. 1993, 598 nota GUARNIERI - cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010

è importante riferire come la costante giurisprudenza di merito osservi con fermezza che

"non può essere concessa la provvisoria esecuzione, anche se richiesta con offerta di cauzione, di un decreto ingiuntivo opposto, ove sia contestata l'esistenza stessa del fatto costitutivo del diritto del ricorrente (nella specie il decreto era stato concesso ritenendosi prova scritta l'arbitrato irrituale intervenuto tra le parti)", Tribunale Parma, 12 luglio 1983 Soc. Bormioli c. Avant Industries Ltd. Giust. civ. 1984, I,1636 Riv. dir. proc. 1984, 376 (nota)

o, anche, che

"non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. - e se già concessa va sospesa in forza dell'art. 649 c.p.c. - qualora l'attore opponente abbia tempestivamente provveduto a disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta". Tribunale Latina, 20 febbraio 1996 Banca Roma c. Sneider Foro it. 1996, I,2339 nota SCARSELLI

Un tanto, a prescindere dal principio, parimenti fondato e costantemente utilizzato, secondo il quale

"l'art. 648 c.p.c. va letto nel senso che non è sufficiente, per rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione, che l'opposizione sia impostata su prova scritta o di pronta soluzione, occorrendo anche che la prova scritta o di pronta soluzione siano tali da consentire di pronosticare la fondatezza dell'opposizione; occorre cioè che sia acquisita con l'opposizione una controprova di immediata verificabilità e di spessore prevalente rispetto a quello posseduto dalla prova del credito". Giudice di pace Palmi, 01 dicembre 2004 - Giur. merito 2005, 7/8 1550 (s.m.) (s.m.)

In ossequio a tali dettami, è possibile pertanto affermare che

"la corrispondenza intercorsa per fax ed e-mail può costituire prova scritta idonea a paralizzare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.". Tribunale Ancona, 09 aprile 2005 Tour 2000 c. Travel Riv. internet 2005, 377

Si veda anche, in argomento, la seguente pronuncia:

"nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., qualora l'opponente abbia eccepito principalmente la illegittimità delle modalità di calcolo degli interessi passivi sul proprio conto corrente bancario, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta nè di pronta soluzione, tenuto conto che la creditrice opposta ha provveduto a rideterminare il "quantum debeatur" del correntista, mercè nota metodologica contabile sulla capitalizzazione annuale e trimestrale preventivamente depositata". Tribunale Bari, sez. II, 05 aprile 2005 - Giurisprudenzabarese.it 2005,

Con particolare attenzione al periculm in mora attinente al figura del debitore, si confronti, inoltre, la seguente decisione, ove è precisato che

"eventuale elemento ostativo della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, da valutarsi in via prognostica in senso al complesso giudizio sommario ex art. 648 c.p.c., è il pericolo, debitamente provato dall'opponente, che possa a lui derivare da tale richiesta, seppur fondata "ex adverso" sulla particolare certezza del credito". Pretura Catania, 31 agosto 1992 Cons. area sviluppo Catania c. Sardo Foro it. 1993, I, 584

Le questioni sopra trattate sono state anche oggetto d'esame della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato esser

"manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma 1, c.p.c., nella parte in cui consentirebbe al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, di emanare ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto prescindendo da qualsiasi valutazione di "periculum" nonché dall'accertamento del "fumus boni iuris" della prova del creditore istante". Corte costituzionale, 25 maggio 1989, n. 295 Paita c. Impresa ICEA Foro it. 1989, I,2391.






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