Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  11/02/2022

Prova per testimoni formulata sotto forma di interrogazione negativa - Cass. Civ. Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35146 - Luca Trognacara

La Sesta Sezione della Cassazione si pronuncia sul contenuto di tale modalità di formulazione

Per la Cassazione la circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria.

Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero.   

Al contempo chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed è dunque ammissibile. Tali principi sono stati chiaramente ribaditi dalla ordinanza della Cassazione n. 35146 del 18 novembre 2021 (Sesta Sezione Civile- Presidente Dott. Enrico Scoditti – Rel. Cons. Dott. Marco ROSSETTI).

La vicenda processuale 

Z.D.G. nel 2017 convenne dinanzi al Tribunale di Milano il Comune della medesima città esponendo di avere riportato lesioni personali in seguito alla caduta dal proprio motociclo avvenuta mentre percorreva il Foro Bonaparte del Comune di Milano e che la caduta era stata provocata da “numerose buche non visibili” presenti sul manto stradale. Il Tribunale di Milano dopo aver rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall’attrice, con sentenza 1 marzo 2018 n. 2402 rigettò la domanda, ritenendo non dimostrata la sussistenza del nesso di causa fra le condizioni della strada ed il sinistro. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. La Corte d’appello di Milano con sentenza 26 febbraio 2019 n. 876 rigettò il gravame. La sentenza d’appello è stata quindi impugnata per Cassazione da Z.D.G. con ricorso articolato su sette motivi. 

La Cassazione ha  accolto il sesto motivo del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha quindi rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione. 

Il motivo accolto è stato così efficacemente compendiato: alla Corte di Appello è stato ascritto l’errore di avere dapprima negato alla parte attrice il diritto di provare il fatto costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori in realtà  ammissibili e rilevanti, e poi di aver ritenuto il fatto non provato, cioè proprio quel fatto che l’istante intendeva provare.  

Ed è proprio in reazione all’accoglimento di tale motivo che la Cassazione ha cassato la sentenza di merito affermando i principi di diritto sopra riportati. 

In particolare gli ermellini con riguardo alla cd. “prove negative” hanno affermato che “erronea in punto di  diritto, fu in primo luogo l’affermazione secondo cui la prova per testi formulata dall’attrice era inammissibile perché avente ad oggetto circostanze “formulate negativamente”. E quindi ha ulteriormente ribadito un principio di diritto consolidato ma non costantemente applicato dal Giudice di Merito ossia che “ nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista”….     (ex multis: Cass. Civ. n. 5427 del 15/04/2002; Cass. Civ. 19171 del 17/07/2019)…..”così, ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro non è crollata ; ovvero che il Tevere non è asciutto”. Nel caso esaminato la ricorrente aveva chiesto di provare per via testimoniale se fosse vero che una buca presente sul manto stradale non fosse visibile mentre la Corte d’Appello aveva reputato tale prova inammissibile per essere, tra l’altro, negativamente formulata; cosicché come rilevato dal Giudice di legittimità il capitolo in questione si sarebbe dovuto ritenere ammissibile “se fosse stato formulato nei seguenti termini “vero che la buca era visibile”, perché in tal caso detta espressione avrebbe assunto la forma d’una interrogativa positiva”. 

Ragionamento che all’evidenza non regge sul piano della logica, trattandosi della stessa identica circostanza, al di là  del tipo di formulazione impiegato Tipo di vizio che ammette la sindacabilità in sede di legittimità della valutazione con cui il giudice di merito abbia accolto o rigettato le istanze istruttorie (ex multis: Cass. Civ. n. 18222 del 10/09/2004).

Inoltre gli ermellini hanno sostenuto che appare altresì incongrua sul piano della logica l’affermazione secondo cui costituirebbe una istanza “valutativa” (oltre che generica) il tentativo di provare per testimoni se il ciclomotore sia finito in una buca   “visibile”  

Tutto ciò per la ragione che non costituisce un giudizio il riferire se la buca fosse visibile o non visibile trattandosi di circostanza invero ricadente sotto la comune percezione sensoria come tale ammissibile mediante prova testimoniale a differenza dei giudizi di natura tecnica come tali preclusi ai testi (ex multis Cass. Civ. n. 25127/2006 in cui si trova espressamente affermato ; “ la regola secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, va intesa nel senso che il testimone non può dare un’interpretazione soggettiva ed indiretta dei fatti ed esprimere apprezzamenti tecnici e giuridici su di essi, ma ciò non significa che il testimone non possa riferire anche il convincimento dei fatti e delle relative modalità che si è formato in base alla sua stessa percezione ed esprimere gli apprezzamenti che non è possibile scindere dalla deposizione”).  

In conclusione il capitolo di prova riguardante la presenza sul manto stradale di una buca “visibile” che avrebbe determinato lo sbandamento del mezzo era da ritenersi pienamente AMMISSIBILE. 

La decisione della Corte va pienamente condivisa sotto un duplice profilo. 

Sotto un primo aspetto, ben messo in evidenza dal Giudice  di legittimità la valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie testimoniali non dovrebbe essere condotta sulla base di criteri meramente formali, tendenzialmente rigidi, e sostanzialmente acritici,  se non persino “bizantini”, che si traducono nel divieto di prendere in considerazione i capitoli di prova con preposizioni negative o che si discostano , seppure lievemente dalla mera rielaborazione  delle vicende fattuali, attraverso le percezioni di carattere personale,  non sempre così facilmente e nettamente scindibili dai fatti propriamente intesi. 

Per converso, Il criterio che dovrebbe informare qualsiasi Giudice di Merito è invece quello della cd. “attitudine a decidere” della circostanza che la parte intende provare. Ad esempio nel caso in esame incombeva all’attrice l’onere di provare il nesso di causa tra la cosa che si assume causativa del danno e quest’ultimo. E quindi anche la circostanza della visibilità della buca rientrava nel concetto più generale della dimostrazione della dinamica del  sinistro. 

Sotto ulteriore aspetto, forse ancora più interessante la sentenza in commento si presenta come una esortazione ai Giudici di merito, per altro neppure sin troppo  velata,  ad istruire i procedimenti giudiziari nella lor massima estensione possibile  assicurando alle parti una istruttoria più completa possibile anche sul piano orale al fine della tutela effettiva dei diritti che rischiano di essere compressi se non sacrificati in  quei  procedimenti giudiziari  sin troppo snelliti  dalla mancata ammissione di istanze istruttorie orali  la cui assunzione avrebbe   potuto  magari all’esito della prova ribaltare il corso  del giudizio e produrre una decisione più vicina alle parti meritevoli di tutela e quindi al cuore pulsante di una sana e corretta gestione di una controversia giudiziaria. 


 Allegata:   Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35146 – Sesta Sezione Civile Corte di Cassazione 


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