-  Converso Rosaria  -  02/04/2013

PROVE NEL PROCESSO CIVILE - Cass. Civ., Sez. I, n. 7905/13 - Rosaria CONVERSO

La Prima Sezione (13-28 MARZO 2013, N. 7905), chiamata a pronunciarsi sull'attendibilità ed esaustività dei risultati conseguiti con una c.t.u., vagliati nel più ampio complesso delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa nei giudizi di prima e seconda istanza, conclude per la superfluità di ulteriori prove, laddove il fatto sia pacifico e non contestato e/o comunque non provabile se non documentalmente.

Il codice civile pone una serie di limiti all"ammissibilità della prova testimoniale, limiti che trovano, in linea generale, la loro ratio in un"ottica di sfavore per la prova orale e di favore per la prova documentale per la maggiore certezza ed affidabilità di quest"ultima.

La portata di detti limiti è stata fortemente ridotta dall"interpretazione giurisprudenziale. Le limitazioni poste dal legislatore codicistico (s.v. artt. 2721 e 2722 c.c.) alla ammissibilità della prova testimoniale sono dettate nell"esclusivo interesse delle parti e, perciò, l"inosservanza di dette limitazioni non può essere rilevata di ufficio, ma deve essere tempestivamente eccepita dalla controparte, che non può far valere i divieti in esame dopo l"espletamento della prova. L"art. 2721 c.c. esclude l"ammissibilità della prova testimoniali dei contratti quando il valore dell"oggetto eccede la somma di € 2,58; il giudice può, comunque, accordare la prova oltre il detto limite, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Il predetto limite – come quelli inerenti la prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, ad substantiam ad probationem - opera solo quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione, come nell"ipotesi in cui la convenzione, di cui si affermi l"esistenza, sia stata stipulata non tra le parti in causa, ma tra una soltanto di esse ed un terzo, salvo il caso in cui il terzo, originariamente estraneo al rapporto, la faccia valere come fonte di effetti giuridici che si producono direttamente nei suoi confronti.

Va esclusa in linea di massima - ossia valutate la qualità delle parti, la natura del contratto ed ogni altra circostanza - la prova orale per i contratti di elevato valore economico, che solitamente sono documentati con atto scritto e in ordine ai quali la genuinità dei testi potrebbe essere compromessa dall"entità degli interessi in gioco.

L"ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall"art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull"attribuzione ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre. Il giudice è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni per cui intende derogare al divieto di cui al 1° comma dell"art. 2721 c.c., mentre, per consolidata giurisprudenza, non è tenuto a esporre dettagliatamente le ragioni che lo convincono a non esercitare la facoltà di ammettere la prova.

I Giudici, nell"occasione, evidenziano come il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

La Suprema Corte ribadisce la necessità non solo dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, ma anche dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione:  tali requisiti difettano quando il ricorrente si limiti a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche o non pertinenti rispetto al decisum d'appello, avvalorate dal mero richiamo a pronunce della Corte di Cassazione.

Nella specie - e con riferimento ai profili al vaglio della Corte - l'articolato l"iter motivazionale non veniva specificamente investito dal ricorso, all"apparenza privo di autosufficienza con riguardo alle dedotte ammissioni e prove.




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