-  Santuari Alceste  -  17/12/2016

Province e servizi pubblici locali: effetti (collaterali) post referendum – Alceste Santuari

Tra gli effetti conseguenti al recente referendum consultivo sulle proposte di modifica costituzionale rientra anche la conferma delle province quali enti intermedi coperti da garanzia costituzionale. Ma cosa può accadere alla legge Delrio del 2014?

Ai sensi dell"art. 114, comma 1 della Costituzione (rimasta invariata a seguito della vittoria del No al recente referendum), le articolazioni territoriali previste nel nostro ordinamento sono Regioni, Province e Comuni.

Come è noto, a costituzione invariata, le province sono stato incise dalla l. 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), la quale (art. 1, comma 51), tuttavia, è stata approvata "in attesa di una riforma costituzionale" (quella bocciata dai cittadini italiani in occasione del referendum del 4 dicembre 2016), che avrebbe dovuto espungere le province dalla tutela costituzionale.

Tra le misure previste nella l. 56/2014 rientrano anche quelle relative alla ridefinizione delle competenze che le province possono svolgere, tra le quali rientrano i servizi pubblici locali, disciplinati (in termini di integrazione) dall"art. 1, comma 2 (da leggersi in combinato disposto con i commi 85 ss.).

In questo disegno riformatore devono (o possono) essere ora collocati i servizi pubblici locali. Per questi ultimi, nel corso dell"ultimo decennio in particolare, il legislatore nazionale e quelli regionali hanno spinto nella direzione di organizzare e gestire i servizi pubblici a rilevanza economica "a rete" attraverso i "Bacini Territoriali Ottimali". Questi ultimi sono spesso fatti coincidere proprio con il perimetro territoriale delle province ("vecchie" e "nuove"). In quest"ottica, dunque, le forme aggregative dei comuni (associazioni, convenzioni e unioni) sono naturaliter "alleati" della "nuove" province che integrano, inter alia, piattaforme tecniche e di supporto per i comuni (si pensi alle centrali di committenza e alla predisposizione delle procedure di gara, solo per citare due esempi).

Al netto della dichiarata costituzionalità delle previsioni della legge in parola (cfr. sentenza della Corte cost. n. 50/2015), ci si può interrogare sulla "tenuta" complessiva dell"impianto della normativa del 2014 proprio in ragione di quella "condizione risolutiva" prevista al comma 51. In altri termini, ci si chiede: ma se le previsioni contenute nella l. n. 56/14 sono state approvate attendendo che la Riforma del Titolo V e le relative norme di attuazione fossero approvate in occasione del referendum, quid iuris considerando l"esito negativo della consultazione popolare?

E" possibile ipotizzare che essendo venuta meno la decostituzionalizzazione delle province, questi enti riprendano "vita" come erano in precedenza?

La legge Delrio, anche a seguito dell"esito referendario negativo, continua a produrre i propri effetti, ma quali conseguenze possono derivare dalla sua "provvisorietà"? Invero, le innovazioni introdotte dalla legge n. 56/2014, "tarate" sulla previsione che le province sarebbero state "declassate" in "enti di area vasta", avrebbero dovuto trovare la loro definitiva applicazione proprio nel nuovo quadro costituzionale (qualora il sì avesse vinto).

Sul destino delle Province, dunque, un grande punto interrogativo. Tornare indietro rispetto alla riforma che le ha trasformate in enti di secondo livello appare improbabile, nonostante tutto. Serve un nuovo orizzonte. Ma quale? Con quali risorse? Ai posteri l"ardua sentenza (è proprio il caso di dirlo…). Nel frattempo, presidenti e consiglieri provinciali dovranno interrogarsi, con le associazioni di rappresentanza, sul da farsi, valutando, inter alia, anche le diverse partecipazioni che le province detengono negli organismi partecipati, condizione che aveva spinto alcuni esecutivi provinciali a riconsiderarle in funzione del referendum. Preme evidenziare, al riguardo, che in talune aree del Paese, e per taluni servizi con importanti ricadute sul territorio locale (si pensi all"ambito della promozione turistica e territoriale), la presenza delle province negli organismi partecipati costituisce un indubbio "vantaggio" competitivo.




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