-  Mazzon Riccardo  -  11/12/2015

PUNIZIONE DELL'AUTORE DEL FATTO TIPICO: LA COSTITUZIONE RICHIEDE L'OFFENSIVITA' CONCRETA? - Riccardo MAZZON

documenti falsi, marjuana, schede telefoniche.....

l"offensività concreta in ambito penale

è una conseguenza necessaria affinché la punibilità dell"autore del fatto tipico rispetti i canoni imposti dalla Costituzione?

Nel moderno diritto penale, letto alla luce dei principi costituzionali, emerge sempre più l"importanza di considerare come entità distinte il fatto tipico e l"offesa, ponendosi il problema dell"eventuale frattura, riscontrabile in concreto, fra la tipicità formale (integrata compiutamente dal fatto tipico: cfr., amplius, il capitolo primo del volume: "Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale" - Riccardo Mazzon, Rimini 2014) e la sua offensività sostanziale (si pensi agli - ormai consueti - esempi della falsificazione di un documento in modo così grossolano che nessuno potrebbe mai essere ingannato; ovvero a chi si impossessi di un comune oggetto, assolutamente privo di valore, per soddisfare la propria mania collezionistica: in tali casi, pur corrispondendo formalmente il fatto alla previsione normativa penale, non risultano, in concreto, compromessi né la pubblica fede né l"altrui patrimonio).

Oltre a qualificata dottrina (Mantovani, Neppi-Modona), anche la giurisprudenza inizia a determinarsi nel senso sopra descritto, trovando idoneo appiglio normativo nel 2° co. dell"art. 49 c.p., disciplinante il reato impossibile; così, s"è recentemente decisa, notando come la copia fotostatica di un documento sia produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, l'assenza di fatto di reato – ex art.49 c.p. – nel caso in cui

"un soggetto straniero esibisca una semplice copia fotostatica di patente non autenticata sulla quale abbia posto la propria fotografia" Tribunale Monza, 22/12/2012, n. 3230 – dejure.it.

Ancora, sulla base degli stessi principi, è stato deciso come la coltivazione domestica di una piantina di canapa indiana, contenente principio attivo pari a mg 16, posta in un piccolo vaso sul terrazzo di casa, costituisca condotta inoffensiva ex art. 49 c.p., non integrante il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; la stessa pronuncia avverte, però, come sia necessario verificare sempre caso per caso la sussistenza dell'offensività in concreto notando come, nel caso di specie,

"la quasi insignificanza del Thc contenuto nell'unica piantina di marijuana trovata in possesso dell'imputato non consente di ritenere soddisfatto il principio espresso dall'art. 49 c.p. in relazione a tale coltivazione" Tribunale minorenni Bologna, 29/08/2012, n. 144, Guida al diritto 2013, 10, 88 (s.m.).

Una scelta, quest"ultima, probabilmente obbligata per chi intenda rispettare al massimo grado la concezione sostanziale-formale del reato adottata dalla Costituzione, senza che ciò significhi, peraltro, illimitato ossequio all"estensione massima ed ingiustificata del principio: così, correttamente la Suprema Corte ha affermato recentemente come, in tema di violazione del segreto di ufficio, l'utilizzazione di notizie acquisite per ragioni di ufficio non integri un comportamento innocuo ed inoffensivo, tale da far configurare un reato impossibile, poiché la fattispecie prevista dall'art. 326, comma terzo, cod. pen., è posta anche tutela dell'interesse a che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non tragga dall'esercizio delle sue funzioni un indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini; trattavasi, nel caso concreto, di fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di

"consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione" Cassazione penale, sez. VI, 21/02/2013, n. 9726, che annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 27/01/2012; C. e altro CED Cass. pen. 2013, rv 254595.

 




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