-  Mazzotta Valeria  -  20/01/2013

QUANDO DICHIARARE LO STATO D'ABBANDONO DEL MINORE - Valeria MAZZOTTA

 

La Cassazione si pronuncia frequentemente in merito ai presupposti per la pronuncia dello stato d"abbandono, prodromico all"adozione del minore.

Tra le recenti sentenza in materia, se ne segnalano alcune per la particolare incisività.

Premesso il principio che precipua importanza va riconosciuta al diritto del minore di crescere nell"ambito della propria famiglia d"origine considerandola l"ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, occorrendo garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare, laddove non sia sopravvenuta l"autonomia genitoriale necessaria, pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l"affetto dimostrati per il minore dal genitore, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriale entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, occorre dichiarare lo stato d"abbandono.

Così, con pronuncia n. 9769 del 14 giugno 2012, è stata ritenuta legittima l"adottabilità del bimbo se non sussiste l"autonomia genitoriale necessaria al suo benessere psico-fisico. Sono irrilevanti le buone intenzioni se poi il "recupero" della capacità genitoriale non corrisponde alla necessità del minore di uno stabile contesto familiare.

 

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In altra occasione, con la sentenza 11654/12, il minore è stato ritenuto adottabile essendo i suoi genitori "difficili" in quanto tossicodipendenti e disoccupati. I nonni del bambino erano troppo anziani per fornire al nipote l"assistenza morale di cui avrebbe bisogno, e incapaci di proteggere il piccolo dalle ingerenze nocive dei genitori. In tal caso, corrisponde all"interesse del bambino rimanere collocato presso la famiglia affidataria, avente i requisiti per l"eventuale adozione.. È quanto emerge dalla, pubblicata l"11 luglio della prima sezione civile della Cassazione.

Il minore può essere adottato anche nel caso in cui si accerti la fragilità e l"inadeguatezza della madre. Il principio è sancito dalla Cassazione con sentenza dell"11 ottobre 2011, la quale ha ritenuto che la madre avesse delle forti carenze nei confronti del bambino, a causa di una particolare fragilità caratteriale.

Parimenti, la madre affetta da patologia psichiatrica caratterizzata da disturbo della personalità borderline, che non riesce coltivare i rapporti affettivi col figlio, è considerata un rischio per il minore, che viene quindi dichiarato adottabile dalla Cassazione con sentenza depositata il 30 settembre 2011.

Tutte le decisioni sopra riportate sono frutto di una delicata analisi della situazione di fatto e del contesto di vita del minore: il diritto del minore a vivere e crescere nell"ambito della famiglia d"origine costituisce sempre il presupposto da cui non si può prescindere. Ma il minore va tutelato e laddove i genitori non siano in grado di garantirgli il supporto morale e materiale per un adeguato sviluppo, concretandosi il rischio di un grave pregiudizio per una crescita equilibrata, è preferibile la strada dell"adozione.




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